Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27990 - pubb. 07/10/2022

Liquidazione controllata, determinazione della quota di reddito disponibile e cessione del quinto dello stipendio

Tribunale Verona, 20 Settembre 2022. Pres. Attanasio. Est. Lanni.


Liquidazione controllata – Determinazione della quota di reddito disponibile – Cessione del quinto dello stipendio



Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell’art. 268, comma 4 lett. b), CCI, la cessione del quinto della pensione è inopponibile alla procedura dopo la sua apertura.

Infatti:
- nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
- qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell’apertura della procedura, non può essere opposto a quest’ultima;
- tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell’art. 170, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l’art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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