Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28067 - pubb. 21/10/2022

Il Tribunale di Verona sul concordato in continuità e la tutela dei subappaltatori

Tribunale Verona, 20 Maggio 2022. Est. Attanasio.


Concordato preventivo – Continuità aziendale – Contratto di appalto – Tutela dei subappaltatori – Limiti e condizioni



Ai sensi dell’art. 186-bis l.f., in presenza di domanda di concordato preventivo in continuità aziendale con riserva, ai fini della prosecuzione del contratto d’appalto è necessaria, nella fase di preconcordato, un’autorizzazione del giudice delegato, e, successivamente, l’attestazione di un professionista indipendente della conformità al piano della prosecuzione del contratto e della ragionevole capacità di adempimento della società in concordato.

Inoltre, i crediti dei subappaltatori sorti precedentemente alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese non godono di una tutela incondizionata, essendo detti creditori pur sempre creditori concorsuali come gli altri, così che il pagamento dei loro crediti, vietato in via generale dall’art. 168 l.fall., è possibile soltanto alle condizioni previste dall’art. 182 quinquies, comma 5, l. fall., e, quindi, previa attestazione della essenzialità delle prestazioni alla prosecuzione dell’attività di impresa e della loro finalizzazione al miglior soddisfacimento dei creditori.

In definitiva, in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell’appaltatore- subappaltante, non può esservi un pagamento diretto dei subappaltatori per il semplice fatto dell’inadempimento dell’appaltatore ex art. 105, comma 13, del D.l.gs. n. 50/2016 – o per il ricorrente di altra delle condizioni ivi contemplate –, ma tale disposizione deve essere necessariamente raccordata con quelle dettate dall’art. 110 dello stesso decreto, nonché con le norme ed i principi vigenti per le procedure concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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