Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28123 - pubb. 01/11/2022

Accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore anche in presenza di debiti di natura promiscua non derivanti in misura prevalente da attività di impresa

Tribunale Reggio Emilia, 20 Ottobre 2022. Est. Boiardi.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Debitoria promiscua – Ammissibilità – Mantenimento della casa in capo al debitore – Ammissibilità – Falcidia e moratoria del credito ipotecario – Giudizio di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria – Necessità



La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile in presenza di uno stato di sovraindebitamento di natura promiscua derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario fondiario stipulato per l’acquisto della casa e in misura minore dall’attività di impresa svolta in passato e cessata per entrambi i coniugi da oltre un anno, con cancellazione dal Registro delle Imprese.

Sussistono i presupposti per un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento per ricorrenti coniugati e conviventi, con indebitamento di origine parzialmente comune.

In relazione al debitore ipotecario, di cui la proposta formulata prevede il versamento di mensilità in un arco temporale di 12 anni, risulta la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria laddove si assicuri allo stesso, come attestato dalla relazione dell’OCC, un pagamento non inferiore a quello che esso potrebbe realizzare mediante la vendita coattiva dell’immobile. (Michela Del Rio) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Michela Del Rio (Avvocato e Gestore della Crisi in Reggio Emilia)


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