Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28190 - pubb. 12/11/2022

Cessione di crediti in blocco: quando l’avviso in GU dimostra la titolarità in capo al cessionario del credito ceduto

Tribunale Avezzano, 19 Ottobre 2022. Pres., est. Fiduccia.


Contestazione titolarità del credito in capo al cessionario – Inidoneità dell’avviso a provare la titolarità del credito in capo al cessionario se reca indicazioni generiche



Affinché l’estratto di avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell’operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l’enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, è in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato è in effetti ricompreso fra quelli ceduti (Cass. n. 2780/2019).

L'indicazione, contenuta nell'avviso, riferita a tutti i crediti derivanti da finanziamenti e linee di credito, ipotecari o chirografari, maturati nell’arco temporale di circa un trentennio, si appalesa di per sé del tutto generica ed inidonea ad individuare i singoli rapporti di credito oggetto della cessione. (Fabio Di Battista) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Fabio Di Battista


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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