Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28283 - pubb. 29/11/2022

Cessioni in blocco e prova del credito mediante elenco delle posizioni individuate con codici numerici

Tribunale Spoleto, 27 Ottobre 2022. Est. Falfari.


Cessione in blocco credito – Pubblicità notizia su Gazzetta Ufficiale – Generico riferimento – Rinvio a sito internet – Irrilevanza – Mancanza fonte titolarità credito – Insussistenza – Omessa produzione contratto cessione – Carenza legittimazione



In tema di cessione del credito in blocco la prova della titolarità del credito passa necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione.

Al fine della individuazione del credito ceduto, non basta la dichiarazione della Banca contenente l’elenco delle posizioni cedute individuate con codici numerici, a meno che gli stessi non siano chiaramente riconducibili al debitore.

Non integra la prova della legittimazione del cessionario del credito l’estratto della Gazzetta Ufficiale con il quale è stata data notizia dell’avvenuta operazione di cartolarizzazione, ma nel quale non si sono fornite indicazioni sufficientemente specifiche per l’individuazione delle singole posizioni cedute, rinviando ad altre fonti per tale incombente. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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