Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28342 - pubb. 09/12/2022

Sovraindebitamento: i debiti promiscui sono regolabili con la Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII quando il debitore abbia cessato l’attività d’impresa

Tribunale Napoli Nord, 12 Novembre 2022. Est. Rabuano.


Sovraindebitamento – Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII – Debiti c.d. promiscui – Ammissibilità – Condizioni – Cessazione dell’attività d’impresa – Necessità



Dalla lettura dell’art. 2 co. 1 lett. d) CCII, sulla base della relazione illustrativa, si evince che il legislatore riconosce la qualifica di consumatore al debitore che si trovi in condizioni di estraneità al mercato quale imprenditore, per cui deve riconoscersi detta qualità a colui che non sia più professionista/imprenditore e che ristrutturi con il piano debiti inerenti sia la sua precedente attività imprenditoriale/professionale sia i suoi interessi personali (cfr. Cass. 2016/1869).
Invero, l’unica interpretazione sistematica del concetto di consumatore, anche nel nuovo CCII come nella l. 3/2012, è quella che assegna tale qualità al soggetto:
-che abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
-che regoli con il piano debiti inerenti la propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale, economico sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata;
-che non abbia la qualità di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti aventi il proprio titolo sia in interessi di natura professionale sia personale.
(Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Francesca Romana Capezzuto del foro di Roma
Massima dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini,
mancini@studiomanciniassociati.it


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