Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28499 - pubb. 04/01/2023

L'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 06 Dicembre 2022, n. 35741. Pres. Leone. Est. Buffa.


Notificazione della citazione - Ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale - Nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie



L'ordine di rinnovo della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (disposto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e, per il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 421 c.p.c.) è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l'atto che dispone la rinnovazione della notifica quando una rituale notifica vi sia già stata deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., perché non riconducibile al relativo modello processuale, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite, e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo, consistente nella valida instaurazione del contraddittorio, essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale è stata erroneamente disposta la rinnovazione. La nullità del suddetto atto si trasmette agli atti successivi che ne dipendono, onde non può negarsi l'interesse ad affermare che l'ordine di rinnovazione è stato impartito al di fuori delle ipotesi consentite, in chi, destinatario inottemperante del medesimo, abbia poi subito le conseguenze della propria inottemperanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di secondo grado che – in presenza di atto di riassunzione notificato all'estero, tramite il Consolato di Londra che si era avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico - aveva dapprima ordinato la rinnovazione della notifica, ritenendo non provata la ricezione dell'atto da parte del destinatario residente all'estero, e poi dichiarato l'estinzione del giudizio, senza accertare se la notifica effettuata fosse valida secondo le disposizioni dello Stato di destinazione). (massima ufficiale)




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