Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28514 - pubb. 10/01/2023

Concordato con riserva, proroga e motivi del ricorso per Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 07 Dicembre 2022, n. 35959. Pres. Cristiano. Est. Amatore.


Concordato con riserva – Termine per il deposito della proposta, del piano e dei documenti – Natura – Proroga – Ricorso in Cassazione – Motivi



Il termine fissato dal giudice al debitore, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., per la presentazione della proposta, del piano e dei documenti del cd. concordato "con riserva" ha natura perentoria e disciplina mutuata dall'art. 153 c.p.c., cosicché non è prorogabile a richiesta della parte o d'ufficio se non in presenza di giustificati motivi, che devono essere allegati dal richiedente e verificati dal giudice, la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata; pertanto, in ragione della natura decadenziale del menzionato termine, alla sua inosservanza consegue l'inammissibilità della domanda concordataria.


L’accertamento del giudice di merito in ordine alla proroga del termine di cui all’art. 161, comma 6, l.f. può essere censurato in sede di legittimità solo mediante la prospettazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (per come perimetrato da Cass. SSUU. n. 8053/2014), ovvero attraverso la precisa indicazione del fatto storico, principale o secondario - la cui esistenza risultava dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti - di cui il giudice del merito ha omesso l’esame e che riveste carattere decisivo al fine di un diverso esito della controversia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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