Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28533 - pubb. 13/01/2023

Liquidazione del patrimonio: ammissibile anche in assenza di beni del debitore e con l’aiuto di un terzo

Tribunale Brindisi, 19 Dicembre 2022. Est. Natali.


Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Finalità – Tutela del debitore – Assenza di beni – Erogazione liberale da parte di un terzo



E’ indubbio il radicamento costituzionale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nel principio personalistico di cui all’art. 2 Cost.; la sottrazione del debitore (incolpevole o, comunque, non gravemente colpevole) al pericolo costante di iniziative esecutive avverso la propria sfera patrimoniale è, infatti, idonea a restituire dignità allo stesso, preservandone, o contribuendo a preservare, lo sviluppo della sua personalità, finalità alle quali consegue la necessità di una lettura costituzionalmente orientata della normativa che deve consentire di trarre dal precetto legale una norma coerente con l’impianto personalistico e solidaristico della nostra Carta Costituzionale.


Si deve ritenere l’ ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio anche in assenza di beni, ma in presenza della promessa di un’erogazione liberale, ad opera di un terzo, “condizionata”, essendo la relazione che caratterizza l’istante rispetto al conseguimento della predetta utilità pur sempre idonea a dar luogo ad una situazione giuridica attiva, qualificabile, a secondo della ricostruzione giuridica per cui si voglia optare, quale chance di ottenimento del bene della vita agognato o, in alternativa, quale aspettativa legittima, connessa al perfezionarsi di una fattispecie a formazione progressiva, o anche quale - ove se ne ammetta la configurabilità - quale interesse legittimo di diritto privato.


Deve ritenersi che, per patrimonio in senso lato, non possano intendersi solo i beni su cui un determinato soggetto abbia un diritto reale, ma anche quelli di cui il medesimo abbia la mera disponibilità per essergli offerti da un terzo per il perseguimento di una determinata finalità (coincidente, in tal caso, con l'accesso ad un istituto giuridico per lui favorevole).


Rientrano nel concetto di patrimonio non solo i beni e i crediti, ma anche i debiti (ad. esempio, gli obblighi di pagamento nascenti dalla contrazione di un mutuo), per cui si considera titolare di un patrimonio anche un soggetto che abbia solo situazioni debitorie, per cui, a fortiori, assumeranno la dignità di entità patrimoniali le situazioni non a contenuto negativo ma di mero fatto, facenti capo al soggetto, come il possesso, rispetto alla quale sono configurabili le vicende successorie proprie di ogni situazione attiva o passiva e alle quali l’ordinamento riconosce - secondo condizioni e gradazioni, di volta in volta, diverse – tutela giuridica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale