Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28588 - pubb. 24/01/2023

Insinuazione al passivo del credito del Fondo di garanzia

Tribunale Torino, 23 Settembre 2022. Pres. Nosengo. Est. Mussa.


Fallimento – Credito del Fondo di garanzia – Natura – Insinuazione al passivo



Il Fondo di Garanzia non è coobbligato solidale ex art. 1292 c.c. del debitore principale fallito in quanto non ha garantito quest’ultimo ma il soggetto finanziatore, ovvero la banca (cfr. Cass. civ., ord. n.261/2022); ne consegue che per tale tipologia dei finanziamenti pubblici deve essere esclusa l’applicazione dell’art. 61 co. 2 l.f. il quale prescrive che il coobbligato in solido possa insinuarsi nel fallimento del condebitore solo dopo aver pagato interamente il creditore.


In considerazione, quindi, dei principi sopra esposti si può ritenere che:


a) il credito del Fondo di Garanzia ha natura pubblica in quanto concerne finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato;


b) il credito della banca finanziatrice è un credito chirografario, come tale viene insinuato al passivo del fallimento del debitore e trova la propria garanzia nel Fondo pubblico che, a seguito di richiesta, rimborsa nella misura massima variabile del 60% o 80% il credito erogato (cfr. D.M. 20 giungo 2005 art. 2);


c) il Fondo di Garanzia ha diritto di surroga ex art. 1203 c.c. nei confronti del debitore principale;


d) il credito del Fondo di garanzia nasce al momento del pagamento all'ente finanziatore come credito privilegiato e al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo (cfr. art 8 bis D.L. 3/2015). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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