Riconoscimento di sentenza ucraina di accertamento della rappresentanza legale del figlio minore in capo alla sola madre nubile
Cassazione civile, sez. I, 30 Dicembre 2022, n. 38141. Pres. Genovese. Est. Mercolino.
Riconoscimento di sentenze
straniere - Condizioni - Art. 64, comma 1,
lett. b), l. n. 218 del 1995 - Instaurazione del
giudizio nei confronti
del soggetto effettivamente legittimato -
Necessità - Fattispecie
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'art. 64, comma 1, lettera b), della l. n. 218 del 1995 richiede che l'atto introduttivo del giudizio sia portato a conoscenza del soggetto nei confronti del quale avrebbe dovuto essere proposta la domanda, sulla base della legge applicabile al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio promosso dinanzi al giudice straniero. (Nella specie, la S.C., nel decidere il ricorso volto ad ottenere il riconoscimento di una sentenza ucraina di accertamento della rappresentanza legale del figlio minore in capo alla sola madre nubile, ha affermato che tale sentenza non dovesse essere pronunciata nel contraddittorio con il presunto padre biologico, come ritenuto dalla corte territoriale, poiché ai sensi dell'art. 135 del codice della famiglia ucraina, la madre aveva iscritto la minore nei registri dello stato civile con il proprio cognome, e l'indicazione delle mere generalità del padre era inidonea a determinare, per ciò sola, l'insorgenza del rapporto di filiazione). (massima ufficiale)