Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28746 - pubb. 22/02/2023

Concordato con riserva e misure protettive

Tribunale Pisa, 08 Febbraio 2023. Est. Zinna.


Concordato con riserva - Misure protettive - Fumus boni iuris e del periculum in mora



Il procedimento avente ad oggetto le misure protettive richieste in relazione alla domanda di concordato preventivo ha natura latu sensu cautelare, come confermato anche dalla norma di cui all'art. 55 CCI, che, in tema di rito applicabile, richiama per l'appunto la disciplina del rito cautelare uniforme.


Ne consegue la necessità della verifica dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora sottesi alla domanda giudiziale, da declinare secondo le peculiarità del giudizio in esame.


Nel caso di specie, la domanda di concordato preventivo è stata presentata ai sensi dell'art. 44 CCI, con riserva di depositare, nel termine indicato dal Tribunale, la proposta e l'accordo, così che nell'impossibilità di conoscere il progetto concordatario, l'esame del fumus boni iuris non può che limitarsi ed esaurirsi in un primo vaglio di ammissibilità della domanda. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale