Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28783 - pubb. 01/03/2023

In presenza della contestazione della legittimazione attiva la società creditrice ha l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario

Tribunale Prato, 14 Febbraio 2023. Est. Sirgiovanni.


Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Mancato deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza – Revoca decreto ingiuntivo – Condanna spese cessionario



La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.


In presenza della contestazione della legittimazione attiva la società creditrice ha l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l’opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova
La rassegna di giurisprudenza sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


Testo Integrale