Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28803 - pubb. 04/03/2023

Concordato preventivo, comparazione tra proposta concordataria e alternativa fallimentare e azione sociale di responsabilità

Tribunale Tempio Pausania, 14 Febbraio 2023. Pres., est. Marino.


Concordato preventivo - Comparazione tra proposta concordataria e alternativa fallimentare - Azione sociale di responsabilità



Ai fini della comparazione tra proposta concordataria e alternativa fallimentare occorre valutare esclusivamente i proventi astrattamente ritraibili dall’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., atteso che, secondo la più recente giurisprudenza, ogni singolo creditore concordatario (compresi quindi l’Agenzia delle Entrate e/o l’INPS) conserva la legittimazione all’esperimento dell’azione risarcitoria creditoria ex art. 2394 c.c. nei confronti degli organi sociali anche successivamente all’omologa del concordato, vertendosi per di più in ipotesi di concordato in continuità di impresa ex art. 186 bis l. fall. (cfr. App. Venezia, 9.1.2019, Giur. Comm., 2021, 1, Il, 130; Trib. Catanzaro, 28.3.2018, ilcaso.it; Trib. Piacenza, 12.2.2015, Foro it., 2016, 4, I, 1494);


Nella comparazione occorre considerare che l’esercizio di un’azione di responsabilità richiede l’instaurazione di un procedimento giudiziale mediamente di durata ultrannuale, costoso e connotato da una rilevante alea di causa, il cui risultato finale potrebbe non consentire al curatore di ritrarre le utilità sperate, foss’anche solo in considerazione dei tempi e costi di recupero e della effettiva capacità patrimoniale dei convenuti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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