Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28807 - pubb. 04/03/2023

Concordato preventivo in continuità aziendale a c.d. 'esecuzione immediata'

Tribunale Tempio Pausania, 14 Febbraio 2023. Pres., est. Marino.


Concordato preventivo – Ad esecuzione immediata – Miglior soddisfacimento dei creditori – Interpretazione – Fattispecie



Un piano di concordato preventivo in continuità aziendale a c.d. “esecuzione immediata”, che prevede il pagamento dei creditori concorsuali subito dopo l’omologa del concordato, tramite la distribuzione ai medesimi delle risorse già realizzate a tale data, anche a fronte delle operazioni straordinarie poste in essere nel corso della procedura, anche qualora la percentuale proposta appaia certamente modesta (nella specie 1%), la prosecuzione dell’impresa deve essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, come stabilisce l’art. 186 bis legge fallimentare.


La previsione dell’art. 186 bis deve essere interpretata evolutivamente, alla luce anche del CCI, che prevede all’art. 47, alla lett. b), che il piano sia idoneo (recte: non manifestamente inidoneo) non solo alla soddisfazione dei creditori, ma altresì alla conservazione dei valori aziendali. Ne consegue che rileva non solo l’interesse immediato dei creditori ma anche quello mediato per gli stessi, per tutti gli stakeholder coinvolti, quali i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori, le imprese a qualunque titolo direttamente avvantaggiate, quelle avvantaggiate indirettamente, in ragione del flusso di denaro riversato sul territorio, in definitiva da tutta la comunità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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