Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28857 - pubb. 15/03/2023

Revocatoria di cessione di credito e prova dell'atto negoziale costitutivo del diritto azionato

Cassazione civile, sez. III, 24 Febbraio 2023, n. 5736. Pres. Scarano. Est. Guizzi.


Azione revocatoria - Cessione di crediti a terzi - Prova dei presupposti - Produzione in giudizio dell’atto di cessione - Necessità - Esclusione - Comunicazione dell'avvenuta cessione ovvero non contestazione dell’avvenuta cessione - Sufficienza - Fondamento



L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione. (massima ufficiale)




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