Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32422 - pubb. 24/12/2024

Tribunale di Bologna - Differimento dell’udienza per favorire la conciliazione e garantire l'efficienza processuale

Tribunale Bologna, 17 Dicembre 2024. Est. Costanzo.


Opposizione a precetto di rilascio - Differimento prima udienza di trattazione - Accordo tra le parti - Flessibilità nei termini per il deposito di memorie integrative



Il giudice, esaminati gli atti della causa di opposizione a precetto di rilascio e preso atto delle istanze congiunte delle parti, ha disposto quanto segue:


Le parti hanno richiesto di differire la prima udienza di trattazione nella causa di merito per farla coincidere con quella già fissata nel procedimento incidentale relativo alla sospensione dell'esecutività del titolo esecutivo, al fine di favorire una possibile conciliazione e di evitare attività processuali che risulterebbero inutili in caso di accordo.


Il giudice ha ritenuto l'istanza ragionevole e coerente con i principi di semplificazione ed efficienza del processo civile, sottolineando che:
- la proroga dell'udienza consente di favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti, evitando l'irrigidimento delle posizioni e costi processuali aggiuntivi;
- è in linea con gli obiettivi della riforma Cartabia, che promuove strumenti deflattivi per incentivare soluzioni amichevoli e una gestione più efficiente delle risorse giudiziarie;
- il differimento è giustificato anche in virtù della nuova disciplina che consente flessibilità nei termini per il deposito di memorie integrative, sempre garantendo il contraddittorio e l'equilibrio tra le parti.


Modificando il decreto emesso ex art. 171-bis c.p.c., il giudice ha dunque differito la prima udienza, stabilendo che i termini a ritroso per il deposito delle memorie integrative inizieranno a decorrere da quella data, in conformità con il novellato art. 171-bis c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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