Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3963 - pubb. 02/05/2011

Decreto di sospensione ex articolo 656, comma 5, c.p.p. e istanza di detenzione al domicilio

Tribunale Torino, 27 Aprile 2011. Est. Vignera.


Ordinamento penitenziario – Istituti di prevenzione e di pena – Misure alternative alla detenzione – Sospensione dell’esezuiione ai sensi dell’art. 656 C.P.P. – Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno – Competenza – Magistrato di sorveglianza – Esclusione – Tribunale di sorveglianza – Sussistenza



Se nei confronti dell’interessato è stato emesso il decreto di sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p., l’istanza di detenzione al domicilio ex art. 1, l. 199/2010 deve essere presentata (da sola o congiuntamente a quella avente ad oggetto altra misura alternativa alla detenzione) nelle forme e nei termini ex art. 656, commi 5 e 6, c.p.p.; in tal caso, pertanto, sull’istanza predetta decide il tribunale di sorveglianza competente ex art. 656, comma 6, prima parte, c.p.c. (e non il magistrato di sorveglianza competente ex artt. 1, comma 3, l. 199/2010 e 677, comma 2, c.p.p.). (Giuseppe Vignera) (riproduzione riservata)


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