Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6648 - pubb. 26/10/2011

Consulente tecnico d''ufficio, omesso deposito della consulenza e delitto di cui all''articolo 328 c.p.

Tribunale Sant'Angelo dei Lombardi, 13 Maggio 2011. Est. Levita.


Consulente tecnico d'ufficio - Funzioni di pubblico ufficiale - Omesso deposito della consulenza - Inerzia in contrasto con le leggi e le norme amministrative - Delitto di cui all'articolo 338 c.p. - Sussistenza.



Le esigenze di effettività della giurisdizione, alla luce dei principi scaturenti dal diritto comunitario ed in ossequio alla ragionevole durata del processo, impongono di ritenere quale urgente ed indifferibile il compimento dell'attività del consulente tecnico d'ufficio (la cui inerzia diviene per ciò solo indebita, perché in contrasto con le leggi e le norme amministrative tese a disciplinare il dovere del pubblico ufficiale), e ciò anche se i termini di deposito della perizia non siano perentori. Integra, pertanto, il delitto di cui al primo comma dell'articolo 338 c.p. il comportamento di chi, dopo aver assunto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio, non provveda al deposito della relazione tecnica e non abbia restituito, seppur sollecitato, le produzioni delle parti ritirate dal fascicolo di causa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 191 c.p.c.


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