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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 84 - pubb. 01/01/2007.

Istanza di fissazione udienza ed estinzione del processo


Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 20 Maggio 2005. ..

Processo societario – Termini per la notifica dell’istanza di fissazione d’udienza ex art. 8 d. lgs. 5/2003 – Note di controreplica – Applicazione del termine ex art. 7, 3° co.


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Letti gli atti;

rilevato che con atto di citazione notificato in data 7/5/04 nei confronti della convenuta epigrafata e depositato in data 19/5/04 gli attori chiedevano, in via principale, dichiararsi la qualità di soci in capo agli attori della soc. coop. Alfa s.r.l., per avere ciascuno di essi versato la quota associativa (pari alla quota del terreno e delle spese tecniche sostenute in parti uguali tra i soci fondatori, e sottoscritto il contratto di prenotazione dell'unità abitativa, il progetto e la piantina dell'immobile e per avere, altresì, partecipato alle assemblee della cooperativa presso la sede della stessa; in via subordinata, nel caso ci diniego di tale accertamento, accogliersi la domanda sulla base del principio dell'affidamento avendo essi attori contattato con tale sig. Ulini che agiva come vero e proprio rappresentante della cooperativa posto che la documentazione proveniente dalla società recava il timbro della società e la firma di colui che in buona fede essi credevano fosse il legale rappresentante della medesima, buona fede rafforzata anche dal fatto che presso la sede della cooperativa si erano tenute riunioni ed assemblee e chiedevano la condanna della società alla restituzione delle somme versate dagli attori pari a complessivi € 102.633,09 nonché al risarcimento del danno per il comportamento colposo e/o doloso della stessa che aveva ingenerato in essi comparenti il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato effettivamente conferito il relativo potere;

che con comparsa di risposta notificata in data 6/7/04 e depositata il 14/7/04 la società cooperativa eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., e nel merito negava la qualità di soci in capo agli attori deducendo che dalla documentazione della società non risultavano le loro domande di associazione, né le relative delibere del Consiglio di Amministrazione né la loro iscrizioni nel libro dei soci e le relative annotazioni dei versamenti effettuati chiedendo rigetto della domanda in quanto infondata;

che con memoria ex art. 6 DL 5/03 notificata in data 26/7/04 e depositata il 29/7/04 gli attori deducevano la validità dell'atto di citazione pienamente conforme a quanto previsto dalla nuova disciplina in materia societaria e nel merito l'assoluta genericità delle contestazioni della convenuta e la lacunosità della documentazione prodotta in atti, parziale e per estratto, e della non veridicità di quanto da esso esposto atteso che essi attori, in occasione delle riunioni delle assemblee alle quali avevano partecipato avevano sempre controllato e verificato la loro iscrizione nel libro dei soci e la sussistenza del deliberato di ammissione; deducevano, altresì, la mancata contestazione da parte della convenuta della domanda proposta in via subordinata reiterando le richieste istruttorie già avanzate in citazione e riformulando capitoli della prova testimoniale già richiesta incitazione;

che con memoria ex art. 7 1° comma DL citato notificata il 7/9/04 e depositata il 16/9/04 la cooperativa ribadiva quanto già dedotto in comparsa opponendosi alle richieste istruttorie avanzate dagli attori;

che con memoria ex art. 7 2° notificata in data 2/12/04 e depositata il 9/12/04 la convenuta replicava alla memoria degli attori (notificata in data 12/11/04) ribadendo quanto precedentemente affermato e lo stesso faceva con successa memoria ex art. 7 comma 3 notificata il 22/12/04 e depositata il 4/1/05 replicando alla memoria ex art. 7 comma 3 degli attori notificata in data 7/12/04 e depositata il 16/12/04 nella quale veniva proposta istanza verificazione con indicazione delle relative scritture di comparazione della sottoscrizione a firma del legale rappresentante della società convenuta in calce alla documentazione da essi prodotta, integrando, altresì, con ulteriori mezzi di prova le richiesta istruttorie già avanzate;

rilevato che nelle note ex art. 10 la cooperativa Alfa eccepiva l'estinzione del processo ex art. 8 commi 2 lett. c) e 4° comma e che il Giudice relatore, ai sensi dell'art. 12 5° comma DL cit., convocava le parti riservando la decisione previa concessione di un termine per note;


OSSERVA


La preliminare eccezione di estinzione ritualmente sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 8 2° comma lett. c) e 4° comma, deve ritenersi superata .

Il comma 4 dell'art. 8 DL n. 5/03 prevede i termini a quo dell'istanza di fissazione di udienza, disciplinati nei cc 1, 2, e 3 dalla stessa norma previsti, aventi carattere dilatorio e posti a garanzia della difesa della controparte, la cui violazione determina la mera dichiarazione di l'inammissibilità dell'istanza, sempre su istanza di parte e con effetto temporaneo, nel senso che l'eventuale lesione del contraddittorio dovuta alla mancata proposizione dei termini per la proposizione dell'istanza potrà essere riparata per mezzo del recupero delle attività processuali che non hanno potuto svolgersi, ed i termini ad quem (tanto quelli di cui ai cc 1-3 quanto quelli di cui al c. 4) che hanno invece carattere acceleratorio la cui violazione, dovuta ad un'istanza intempestiva, determina l'estinzione del processo, salvi i limiti di al c. 4.

I termini in questione sono identici per tutte le parti e sono fissati in 20 giorni successivi o alla scadenza termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto ex art. 7 comma 2, nel caso in cui il convenuto non abbia notificato controreplica, ovvero alle scadenza del termine massimo di 80 giorni dalla notifica della memoria di controreplica del convenuto di cui all'art. 7 comma 2 quando la notifica di tale controreplica abbia avuto effettivamente luogo.

Nella specie la controreplica del convenuto ex art. 7 comma 2 è stata notificata il 2/12/04 e l'istanza d fissazione di udienza è stata avanzata in data 15 febbraio 2005 e quindi, entro il temine di 80 giorni, dal quale, comunque deve essere calcolato un ulteriore termine di 20 giorni ai sensi del citato art. 8, 4° comma che a sua volta rinvia all'art. 7 comma 3.

Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione introduttivo in quanto formulata in maniera assolutamente generica e non apparendo, da un esame complessivo dell'atto, mancanti gli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c.

Nell'istanza di fissazione di udienza gli attori hanno chiesto, ferma l'istanza di verificazione della sottoscrizione della firma del legale rappresentante della società convenuta con indicazione delle relative scritture di comparazione, ammettersi l'interrogatorio formale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società convenuta sulle circostanze indicate nell'atto di citazione nonché prova per testi sui fatti per cui è causa indicando un numero di testimoni pari a circa 35 per ogni richiesta di prova; l'ordine di esibizione alla convenuta degli originali del libro dei soci integrale, delle adunanze e delle deliberazioni, nonchè i bilanci della società dal 1999 al 2003.

Essi hanno infine dichiarato di poter conciliare la lite mediante il versamento in loro favore degli importi all'epoca corrisposti e di cui alle copie allegate degli assegni e ricevute, oltre interessi legali.

Va pertanto, esperito, preliminarmente, il tentativo di conciliazione tra le parti, ed in caso di esito negativo accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla società convenuta, trattandosi di documentazione la cui acquisizione è necessaria ai fini della decisione, ed all'esito delibata l'istanza di verificazione proposta e l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi istruttori richiesti dagli attori.


PQM


1) Fissa l'udienza collegiale del 15/7/05, ore 12, 30;

2) ordina alla convenuta di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. gli originali del libro dei soci in versione integrale, delle adunanze e delle deliberazioni e i bilanci dal 1999 al 2003, riservando all'esito ogni provvedimento in ordine agli ulteriori mezzi istruttori richiesti;

3) invita le parti a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, invitando, altresì, parte convenuta a prendere all'udienza esplicita posizione sulla proposta conciliativa avanzata dagli attori;

4) invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza, memorie conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione.


S. Maria C. V., 20/5/05