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Tribunale di Mantova, 15 Gennaio 2013. ..
Domanda di manleva svolta dall’intermediario finanziario nei confronti del procacciatore d’affari non abilitato alla stipula di contratti su strumenti finanziari - Infondatezza.
In difetto di valida clausola di esonero da responsabilità, non è fondata la domanda di manleva svolta dall’intermediario finanziario condannato a risarcire gli investitori dei danni conseguenti all’inadempimento agli obblighi negoziali e dal primo proposta nei confronti di procacciatore d’affari che, benché non iscritto all’albo dei promotori finanziari, aveva fatto sottoscrivere ai clienti un contratto avente ad oggetto strumenti finanziari. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)