Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9375 - pubb. 02/09/2013

Concordato preventivo c.d. in bianco, natura del procedimento, revoca ex articolo 173 L.F., pagamento dei crediti pregressi, atti di ordinaria amministrazione, rapporti pendenti e crediti infragruppo

Tribunale Reggio Emilia, 09 Agosto 2013. Est. Varotti.


Domanda ex articolo 161, comma 6, L.F. - Natura del procedimento.

Concordato preventivo c.d. in bianco - Revoca del procedimento ex articolo 173 L.F. - Ammissibilità.

Concordato preventivo c.d. in bianco - Divieto di pagamento dei crediti pregressi - Compimento di atti di ordinaria amministrazione - Rapporti giuridici pendenti e divieto dei pagamenti di crediti pregressi.

Concordato preventivo c.d. in bianco - Finanziamenti infragruppo - Natura - Atti di straordinaria e di ordinaria amministrazione - Distinzione.



A seguito del ricorso ex articolo 161 sesto comma, diretto ad ottenere la concessione di un termine per il deposito del piano e della proposta concordataria e della documentazione prevista dall’articolo 161 secondo e terzo comma, si apre un procedimento di natura concorsuale (che non è identificabile con il concordato preventivo), in quanto si svolge su tutto il patrimonio del debitore, su tutti i suoi beni, nell’interesse di tutti i creditori e sotto la sorveglianza dell’autorità giudiziaria. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

Anche se l’articolo 173 L.F. non è direttamente applicabile all’ipotesi di ricorso per concordato preventivo c.d. in bianco, il tribunale può sempre procedere alla revoca del decreto di concessione del termine per la presentazione del piano, della proposta concordataria e della documentazione, in base all’articolo 161 ottavo comma, che prevede, in caso di violazione degli obblighi informativi da parte dell’imprenditore (e, a maggior ragione, in caso di violazione di obblighi sostanziali), l’instaurazione di un (sub)procedimento di revoca disciplinato dall’articolo 162, secondo e terzo comma. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

La procedura concorsuale iniziata a seguito della concessione del termine ex articolo 161 sesto comma, è caratterizzata da un momento conservativo del patrimonio del debitore (mediante il blocco delle azioni esecutive e cautelari) e da uno dinamico (consistente nella gestione prudente e provvisoria dell’impresa, finalizzata alla formulazione di una proposta di soddisfazione basata su un piano). Ne deriva che il divieto di pagamento dei crediti pregressi e la facoltà, per l’imprenditore, di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (tra i quali rientrano anche l’adempimento dei contratti pendenti) vanno conciliati come segue: (a) il divieto di pagamento dei crediti pregressi sussiste in tutte quelle situazioni giuridiche che si sono definitivamente cristallizzate in un rapporto di credito/debito; (b) per i rapporti giuridici pendenti nei quali le prestazioni delle parti non sono ancora eseguite o compiutamente eseguite, laddove il rapporto prosegua non vi è – di regola – divieto di pagamento dei crediti anteriori, a meno che il rapporto sinallagmatico non sia caratterizzato da un contratto di durata dal quale sorgono coppie di prestazioni isolabili sotto il profilo funzionale ed economico (fattispecie che ricorre, ad es., nei contratti di somministrazione). (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)

I finanziamenti effettuati tra società appartenenti al medesimo gruppo involgono un delicato giudizio sulla corrispondenza dell’atto ai principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria (articolo 2497 primo comma codice civile), sul bilanciamento degli interessi di tutte le società coinvolte (articolo 2497 ter), sugli eventuali vantaggi compensativi (articolo 2497 primo comma secondo periodo) e sulla certezza o sulla probabilità o possibilità che la società erogante riceva una seria ed incontestabile contropartita a seguito del finanziamento predetto. Pertanto, se – di regola – in una situazione economica e finanziaria fisiologica i predetti finanziamenti possono rientrare negli atti di ordinaria amministrazione, nell’ipotesi in cui una o tutte le società del gruppo si trovino in situazione di insolvenza, l’attività di trasferimento deve essere qualificata come di straordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 161 settimo comma. (Giovanni Fanticini) (riproduzione riservata)


Il testo integrale
Segnalazione di: Dott. Giovanni Fanticini


 


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