Testo Unico Bancario


TITOLO VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI (1)

Capo II-ter
Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento (2)

Sezione III
Conto di base

Art. 126-vicies-ter
Recesso

1. Il consumatore può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 126-septies, commi 1 e 3.

2. Il prestatore di servizi di pagamento può recedere dal contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o più delle seguenti condizioni:

a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini illeciti;

b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;

c) l’accesso al conto di base è stato ottenuto dal consumatore sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;

d) il consumatore non soggiorna più legalmente nell’Unione europea;

e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati dall’allegato A (3).

3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano l’articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione delle motivazioni del recesso, l’articolo 126 e le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

4. Nella comunicazione del recesso il consumatore è informato delle procedure di reclamo disponibili, della sua facoltà di inviare un esposto alla Banca d’Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall’articolo 128-bis.

5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di pagamento può disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei fondi.

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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 4, comma 1, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
(2) Capo inserito dall’art. 1, comma 1, D.lgs. 15 marzo 2017, n. 37.
(3) Cfr. Allegato A al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 37.