Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31147 - pubb. 02/05/2024

Determinazione del limite di mantenimento nella liquidazione controllata

Tribunale Pescara, 20 Marzo 2024. Pres. Bongrazio. Est. Marganella.


Liquidazione Controllata - Limite di mantenimento - Criteri di determinazione - Utilizzo del criterio indicato all’art. 283, co. 2, CCII - Ammissibilità



La quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell’art. 283 comma 2° del CCI che le quantifica in rapporto “all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE” (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e la sua concreta determinazione deve essere in ogni caso rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore. (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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