Testo Unico Bancario


TITOLO IV
MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (1)

Capo II
Gruppo bancario

Sezione III
Disposizioni comuni

Art. 105-ter
Commissari in temporaneo affiancamento (2)

1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all’articolo 75-bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.

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(1) Rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 10, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181.
(2) Articolo inserito dall’art. 1, comma 47, decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181.