Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31200 - pubb. 14/05/2024

Cumulabilità della misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c. con il rimedio di cui all'art. 2932 c.c.

Tribunale Brindisi, 06 Maggio 2024. Est. Natali.


Misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c. - Cumulabilità con il rimedio ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Ragioni di carattere testuale e sistematico - Sussistenza


Misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c. - Cumulabilità con il rimedio ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Argomento a contrario



Premessa la generale fruibilità del rimedio ex art. 2932 c.c., qualunque sia la fonte dell'obbligo di contrarre, deve propendersi per la soluzione favorevole alla cumulabilità di tale strumento processuale con la misura coercitiva indiretta ex art. 614 bis c.p.c., in tal senso, depongono sia ragioni sia testuali sia di carattere sistematico:


1. l'art.614 bis c.p.c. non contiene alcuna limitazione del proprio ambito operativo, se non quella testuale derivante dall'impossibilità di azionare il rimedio per le obbligazioni di carattere meramente pecuniario. Ciò, verosimilmente, nella considerazione della generale convertibilità in denaro di ogni bene, con conseguente idoneità della esecuzione ordinaria, mobiliare o immobiliare, a soddisfare la legittima aspettativa di tutela del credito in via coattiva;


2. sotto il diverso profilo della coerenza della interpretazione con i principi costituzionali, la soluzione del cumulo appare maggiormente idonea a consentire l'inveramento del principio di effettività della tutela giurisdizionale, specie esecutiva, quale valore di rango non soltanto costituzionale ma anche sovranazionale in virtù del combinato disposto degli artt. 24, 113 Cost., 6 e 13 CEDU e 47 CDFUE.



Diversamente ragionando e, quindi, ritenendo ammissibile il solo rimedio ex art. 2932 c.c., l'istante per poter conseguire la tutela agognata, dovrebbe attendere la definitività della sentenza di accoglimento che tiene luogo della volontà non manifestata della parte che si era obbligata e ciò, in quanto le sentenze di tipo costitutivo richiedono, ai fini della loro esecutività, il passaggio in giudicato del comando giudiziale. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)




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