Codice Amministrazione Straordinaria
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA
CAPO IV
SOCIETÀ CON SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
Art. 23
Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili.
TESTO A FRONTE
1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili previsti dagli articoli 18 e 19, comma 3, si estendono ai soci illimitatamente responsabili.
2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono divenuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione a norma dell'articolo 9 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.