Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO III
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO II
ORGANI
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO II
ORGANI
Art. 43
Revoca del commissario straordinario.
1. Il Ministro dell'industria può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dop4ver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.