Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa

Art. 236
Concordato preventivo e amministrazione controllata

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

II. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa

Art. 236
Concordato preventivo e amministrazione controllata (1)

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (1)

II. Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. (1)

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(1) A norma dell'articolo 147, secondo comma del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente Regio Decreto.
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (1)

Art. 236
Concordato preventivo

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (1)

II. Nel caso di concordato preventivo, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. (1)

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(1) La rubrica del capo III del titolo VI è stata così modificata dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica di applica dal 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, d.l. 83/2012 cit.).
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Art. 236
Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria (1)

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria (2), si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

II. Nel caso di concordato preventivo, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo;

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.

III. Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). (3)

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(1) L'art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha ggiunto alla rubrica le parole: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria».
(2) L'art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132, ha ggiunto le parole: ««o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria».
(3) Comma aggiunto dall'art. 10 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132.
(*) Le modifiche di cui alle note 1, 2 e 3 entrano in vigore il 27 giugno 2015, unitamente alla entrata in vigore del citato decreto legge.
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Art. 236
Concordato preventivo, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

I. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. (CCII)

II. Nel caso di concordato preventivo, si applicano:

1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; (CCII)

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; (CCII)

3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo; (CCII)

4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. (CCII)

III. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4). (1) (CCII)

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(1) Coma sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 come converito dalla legge di conversione 21 ottobre 2021, n. 147. La modifica si applica dalla data del 25 agosto 2021, di entrata in vigore del presente decreto.