Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Art. 341

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;

c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;

d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonchè nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, comma 2-bis (1), si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

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(1) L’art. 39, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha sostituito le parole «dell'art. 48, comma 5» con le seguenti: «dell'articolo 63, comma 2-bis».