Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 10/09/2026 Scarica PDF
Concordato minore: il richiamo delle norme del concordato preventivo - interpretazioni e criticità
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso le Cattedre di Diritto Fallimentare dell'Università Milano-Bicocca e di Crisi d'Impresa dell'Università di PerugiaSommario: 1. L’avvicinamento del concordato minore al concordato preventivo 2. L’art. 74, ult. co., CCII: cavallo di Troia o norma filtro? 3. Quali modalità concrete del richiamo normativo? 4. L’orientamento ‘restrittivo’ della Corte di Cassazione 5. I richiami normativi stabiliti dalla giurisprudenza di merito. Criticità. 5.1. L’art. 84, co.2, CCII, in tema di distinzione tra continuità diretta e indiretta e tra continuità aziendale e professionale 5.2. L’art. 84, co. 6 e 7, CCII, in tema di regole di distribuzione del valore, e l’art 87, co.1, lett.c), CCII sul valore di liquidazione 5.3. L’art. 84, co.3, CCII, che regola il ricavato dalla continuità aziendale nel concordato in continuità 5.4. L’art. 86 CCII in tema di moratoria dei crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca 5.5. L’art. 109, co.1, CCII in punto alle regole di approvazione del concordato. 5.6. Segue: la ristrutturazione trasversale nel concordato minore (art. 112, co.2, CCII) 5.7. L’art. 88 CCII in tema di transazione fiscale e previdenziale e giudizio di cram down 5.8. Possibili richiami ulteriori
1. L’avvicinamento del concordato minore al concordato preventivo
Dall’entrata in vigore del Codice della Crisi (CCII) abbiamo assistito ad un progressivo allineamento della disciplina del concordato minore a quella che regola il concordato preventivo, la cui complessità, peraltro, ha determinato, una sensibile flessione nell’utilizzo di tale strumento regolatorio “minore”.
Del resto è stato il legislatore, con il Correttivo Ter, a concludere il percorso di avvicinamento del concordato minore al concordato preventivo, intervenendo sull’art. 74, co. 3, con due modifiche non di poco conto:
- l’eliminazione dell’inciso “ha contenuto libero” nella definizione della proposta di concordato minore, invece mantenuto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore [2];
- la soppressione del riferimento ai “tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”, elemento che qualificava la proposta di concordato minore, per cui è chiaro lo spostamento dell’attenzione del legislatore dal debitore al creditore, mirando oggi, la proposta di concordato minore, esclusivamente al “soddisfacimento, anche parziale, dei crediti”, di cui deve indicare modalità e tempi di adempimento[3].
Gli operatori e gli interpreti, dunque, hanno maturato una maggiore consapevolezza circa la necessità di valutare i piani e le proposte di concordato minore alla stregua delle norme del concordato preventivo, se è vero che dal luglio 2022, nelle sentenze di apertura e di omologazione del concordato minore, troviamo sempre meno il riferimento al generico criterio interpretativo del favor debitoris, e sempre più uno scrutinio rigoroso - spesso nel silenzio della relazione del gestore - di quali e quante disposizioni del concordato preventivo entrano in gioco nella fattispecie concreta di concordato minore proposto.
La disposizione contenuta all’art. 74, ult. co., assurge, quindi, a criterio normativo di richiamo, avente un’indubbia valenza sistematica, rientrando essa tra le norme «gancio» con cui il legislatore ha incardinato le procedure di sovraindebitamento nella nuova architettura del Codice della Crisi.
Detto criterio è stato variamente declinato dalla giurisprudenza di merito, per cui non pare inutile dare conto di alcuni indirizzi interpretativi emersi negli ultimi mesi, facendo, tuttavia, chiarezza su una questione, io credo, decisiva, su cui si dirà nel prossimo paragrafo.
2. L’art. 74, ult. co., CCII: cavallo di Troia o norma filtro?
La norma in commento, come già osservato, è norma di sistema e di definizione della disciplina del concordato minore, stabilendo che “per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili”.
Dunque, il richiamo delle numerose disposizioni del concordato preventivo, la cui complessità richiede uno sforzo interpretativo non di poco conto a gestori ed advisors, si impone alla stregua di due condizioni espresse: i) la carenza di una disciplina specifica nel compendio di norme del concordato minore, ii) la compatibilità della norma da richiamare con lo strumento concordatario minore.
Ai fini applicativi, dunque, è fondamentale compiere un’indagine circa la ratio di detta norma di chiusura, che rappresenta un unicum nel nuovo sistema codicistico, se è vero che analoga disposizione non si rinviene nella liquidazione controllata, i cui rimandi alla liquidazione giudiziale sono specifici e (in apparenza) tassativi.
In altri termini, ci si interroga se il legislatore abbia posto il richiamo alla disciplina ‘maggiore’ per esigenze sistematiche, nel senso di uniformare il più possibile le due discipline per evitare eccessive disparità di trattamento - per cui le norme del concordato preventivo, ove più ampie ed esaustive, vanno applicate tutte, se non manifestamente incompatibili - oppure se il limite di compatibilità vada letto in funzione della semplificazione a cui è improntato il concordato minore, quale favor per le imprese di minori dimensioni ed i professionisti, per cui il richiamo può limitarsi alle disposizioni favorevoli e funzionali alle situazioni di crisi di tali categorie di debitori[4].
A seguito della intervenuta elaborazione giurisprudenziale di legittimità e di merito, oggi la questione appare ancor più nitida nei suoi contorni, e volendo semplificare, risponde sempre al medesimo quesito:
- se il criterio dell’art. 74, ult. co., vada inteso come un sorta di cavallo di Troia che determina (surrettiziamente) un ampliamento a dismisura delle norme regolatrici del concordato minore,
- ovvero se esso, al contrario, funga da norma filtro diretta a preservare la semplificazione normativa voluta dal legislatore per la regolamentazione delle situazione di crisi o di insolvenza meno complesse.
3. Quali modalità concrete del richiamo normativo?
Nello scenario di fondo sopra delineato, dall’analisi dei diversi approcci interpretativi adottati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito edita, su cui torneremo, emergono tre questioni generali, qui riassunte.
a) Come interpretare la norma?
Essa va letta come una sorta di codificazione della regola dell’analogia o introduce un diverso criterio empirico di richiamo normativo, ulteriore e distinto rispetto a quanto disposto dall’art. 12 delle preleggi del codice civile?
b) Se la condizione della compatibilità non ha destato particolari problemi applicativi, come intendere l’altro presupposto di operatività della norma, ovvero l’inciso “per quanto non previsto”?
In particolare,
il richiamo alle norme del concordato preventivo va operato solo in assenza totale di disciplina, per cui esso è precluso in presenza di una qualche regolamentazione nel concordato minore, anche se succinta, semplificata, non esaustiva?
Oppure è sempre ammissibile l’applicazione delle disposizioni ‘maggiori’ quando queste appaiono più ampie, articolate e confacenti alla fattispecie da regolare, rispetto alla regolamentazione semplificata del concordato minore?
c) Il richiamo di una norma del concordato preventivo ne determina l’applicazione integrale oppure è ammissibile l’applicazione di singoli commi o periodi di commi?
E come ci si regola quando la norma richiamata contiene a sua volta dei rimandi ad altre disposizioni del concordato preventivo?
Vedremo come le soluzioni adottate dalla giurisprudenza rispondano variamente ai suddetti quesiti.
4. L’orientamento ‘restrittivo’ della Corte di Cassazione
Prima di dare conto di alcune applicazioni della giurisprudenza di merito in tema di richiamo delle norme del concordato preventivo, va chiarito che con quattro pronunce interpretative molto puntuali la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni precisi circa il corretto approccio ermeneutico al criterio di cui all’art. 74, ult. co.
Trattasi di Cass. 30 giugno 2025 n.17721 e Cass. 28 ottobre 2025 n.28574, entrambe rese dalla Prima Sezione (pres. Ferro, est. Vella), il cui orientamento è uscito confermato dalle successive Cass. 16 maggio 2026 n.14555, e Cass. 17 giugno 2026 n.20477, della stessa Sezione, con relatore dr. Amatore.
A parere di chi scrive, con dette decisioni la Suprema Corte ha assunto un’espressa posizione in favore della tesi che considera l’art. 74, ult. co., una norma filtro, alla stregua della quale il richiamo normativo delle disposizioni del concordato preventivo va operato cum grano salis, nel rispetto della semplificazione normativa con cui è stato costruito lo strumento del concordato minore, al fine di non determinare, nella regolamentazione delle situazioni ‘minori’, una proliferazione e sovrapposizione di norme applicabili.
In risposta al quesito sub a) sopra esposto, la Cassazione precisa in primo luogo che “la presenza di questo esplicito criterio regolatore [art. 74, ult. co., n.d.r.] supera il più generale meccanismo integrativo dell’analogia contemplato dall’art. 12, co. 2, preleggi”, per cui “nella specie è la stessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l’istituto più affine cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni caso all’interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nel comparto di riferimento” (Cass. 2025/17721, cit.).
La Cassazione sembra dire che, se il ricorso all’analogia è sostituito da un criterio empirico, ai fini specifici del richiamo delle norme del concordato preventivo, i due presupposti da riscontrare, l’‘assenza di disciplina’ e la ‘compatibilità’, devono essere accertati in modo rigoroso, senza che possa consentirsi un’impropria applicazione estensiva della norma quando, per es., nel concordato minore troviamo comunque una regolamentazione della fattispecie, anche se minima e semplificata.
È la stessa Cassazione a fornirci un esempio pratico.
Cass. sez. I 16 maggio 2026 n.14555, seguendo l’approccio delle due precedenti decisioni di legittimità, ha escluso l’applicabilità al concordato minore del più complesso procedimento previsto per la procedura maggiore all’art. 88, osservando che “la definizione dei debititributari e previdenziali nel concordato minore trova una sua disciplinaspecifica (e più semplificata) proprio nella sezione dedicata a questo istitutoconcorsuale”.
A ben vedere - come riconosce la Corte – la disciplina dei crediti tributari nel concordato minore si limita i) alla previsione del c.d. cram down, governato dal giudizio di convenienza fondato (anche) su quanto emerge sul punto dalla relazione particolareggiata dell'OCC, e ii) alla previsione dell’obbligo in capo all'OCC di comunicare agli enti l'avvenuto conferimento d'incarico da parte del debitore, a cui fa seguito la comunicazione del debito tributario accertato entro il termine di quindici giorni (termine, peraltro, differente da quello previsto dall’art. 88 nel concordato preventivo).
Tale succinta e parzialissima disciplina dei crediti tributari - si consideri che le norme del concordato minore nulla dispongono in modo specifico sulle regole di trattamento e sul classamento, essendo i crediti tributari equiparati agli altri crediti privilegiati - conduce la Corte a ritenere che “il legislatore ha regolato autonomamente e in modo semplificato il procedimento”, quanto basta per escludere il presupposto dell’assenza di disciplina necessario per il richiamo normativo dell’art. 88 nella sua interezza.
Peraltro, lungi dall’imputare al legislatore una sorta di disattenzione nella regolamentazione di detti crediti, la Corte osserva che tale disciplina del concordato minore è pienamente “giustificata dalla minore entità (e comunque non omogeneità) della crisi che si prefigge di regolare, essendo dedicato alle imprese minori, alle imprese agricole, alle start-up innovative e ai professionisti (Cass. 17721/2025)”.
A margine di tale conclusione la Corte osserva che vale per la lettura del criterio normativo dell’art. 74, ult. co., quanto stabilito dalle Sezioni Unite circa il ricorso all’analogia, per cui detto ricorso “non può mai giustificarsi in funzione ’creativa’ da parte del giudice, in quanto non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi”. (Cass. Sez. Un., 38596/2021; conf. Cass. 6850/2025, richiamate da Cass. 2025/17721).
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Sotto diverso profilo, addirittura, la Cassazione giunge ad escludere l’operatività del richiamo ex art. 74, ult. co., anche per via sistematica, ovvero quando, pur ricorrendone i presupposti (assenza di disciplina e compatibilità), è ragionevole ritenere che la mancata regolamentazione sia ascrivibile ad “una precisa scelta del legislatore”, tale da “escludere l’attivazione del meccanismo di rinvio ex art. 74, co.4, CCII”.
È il caso deciso con la pronuncia Cass. 30 giugno 2025 n.17721, ove la Suprema Corte si è posta il problema dell’applicabilità al concordato minore del combinato disposto dell’att. 106, co.2, e dell’art. 47, co.2, lett. d), per cui, nel concordato preventivo, il mancato deposito del fondo spese entro il termine perentorio stabilito dal tribunale comporta la revoca del decreto di apertura della procedura ex art. 47.
La Corte osserva che in linea generale la costituzione di un fondo spese è compatibile con il concordato minore, posto che esso mira a garantire l’effettività del ruolo del commissario giudiziale che sia stato nominato in sostituzione dell’OCC; non sussistono, dunque, impedimenti a che il giudice ordini al debitore il versamento di una somma a titolo di fondo spese.
Tuttavia, va preso atto che la previsione del fondo spese non è inclusa nel decreto di apertura della procedura ex art. 78, co. 2, come pure l’eventuale inadempimento all’ordine di costituire il fondo spese non trova alcuna sanzione.
La Corte osserva che, mentre nel concordato preventivo il mancato deposito del fondo spese incontra una specifica sanzione di inammissibilità, analoga previsione non è contenuta nell’art. 77 dettato nel concordato minore, norma “che annovera una serie di cause di diversa natura, processuale e sostanziale” e che, per tale ragione, scoraggia “la ricerca altrove, e sia pur nel contesto della compatibilità, di ulteriori ragioni di inammissibilità in thesi rimaste inespresse”.
Se, dunque, “non sembra plausibile che solo per la fattispecie del mancato deposito del fondo spese, contemplata accanto alle altre nell’art. 106, il legislatore abbia abdicato ad una regolamentazione specifica nel concordato minore, per affidarsi al meccanismo di rinvio ex art. 74, co.4” (Cass. 2025/17721, cit.), allora deve concludersi che anche la carenza di disciplina non giustifica di per sé il richiamo delle norme della procedura ‘maggiore’, ogni qualvolta possa essere ricostruita diversamente, per via sistematica, la volontà del legislatore[5].
Abbiamo visto, dunque, che per la Cassazione
i)una disciplina succinta e parziale contenuta nel concordato minore non giustifica di per sé il richiamo normativo delle disposizioni della procedura ‘maggiore’;
ii) l’assenza di regole specifiche nel concordato minore e l’astratta compatibilità delle norme del concordato preventivo, non determina per ciò solo l’attivazione del meccanismo di rinvio.
5. I richiami normativi stabiliti dalla giurisprudenza di merito. Criticità.
Vediamo ora come la giurisprudenza abbia fatto applicazione del criterio di richiamo dell’art. 74, ult. co., verificando quali e quante norme del concordato preventivo siano state applicate alle varie fattispecie di concordato minore pervenute al vaglio giudiziale, e quali criticità, anche di carattere sistematico, siano insorte in conseguenza di detta applicazione.
Per ordine di problematicità crescente, saranno prese in esame alcune delle norme richiamate dalla giurisprudenza di merito nelle fattispecie di concordato minore, ed esattamente:
- l’art. 84, co.2, CCII, in tema di distinzione tra continuità diretta e indiretta e tra continuità aziendale e professionale;
- l’art. 84, co.6 e 7, CCII, in tema di regole di distribuzione del valore, e l’art 87, co.1, lett.c), CCII sul valore di liquidazione;
- l’art. 84, co.3, CCII, che regola il ricavato dalla continuità aziendale nel concordato in continuità;
- l’art. 86 CCII in tema di moratoria dei crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca;
- l’art. 109, co.1, CCII relativo alle regole di approvazione del concordato;
- l’art. 109, co.5: la ristrutturazione trasversale nel concordato minore (art. 112, co.2, CCII)
- l’art. 88 CCII in tema di transazione fiscale e previdenziale e giudizio di cram down.
5.1. L’art. 84, co.2, CCII, in tema di distinzione tra continuità diretta e indiretta e tra continuità aziendale e professionale
Alcuna problematicità ha posto il richiamo nel concordato minore della distinzione tra continuità diretta e indiretta, con il solo limite della continuità “professionale”, evidentemente caratterizzata dall’attività personale del professionista il cui esercizio è incompatibile con una continuità ‘indiretta’.
Ciò malgrado il legislatore non si sia premurato di normare nel concordato minore la continuità indiretta, invece espressamente descritta dall’art. 84, co.2, che ne fornisce una definizione chiara, precisando che essa si riscontra quando è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo[6].
Già più problematico è parso in giurisprudenza il richiamo delle norme sulla continuità ‘aziendale’ alla fattispecie di concordato minore in continuità ‘professionale’, tipologia evidentemente assente nella procedura maggiore.
Tribunale di Firenze 9 novembre 2025, confermata sul punto da Corte di Appello di Firenze 3 marzo 2026, ha affrontato in modo specifico la questione ponendosi la domanda “se la specificità della norme dettate per la continuità siano giustificate solo con riferimento alla prosecuzione dell’attività aziendale oppure possano esserlo anche nell’ipotesi di prosecuzione dell’attività professionale”.
La soluzione è affermativa, sulla base di alcuni dati positivi:
- la Direttiva 2019/1023/UE, all’art. 2, n. 9, nel dare la definizione di imprenditore fa riferimento alla persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, e lo stesso art. 2, co.1, lett. e), nella definizione di “consumatore” accomuna l’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale, così assimilando le due fattispecie;
- il Correttivo Ter ha apportato due modifiche significative, nel senso di equiparare la continuità professionale a quella aziendale: all’art. 75, co.3, ha eliminato l’inciso aziendale all’attività, così da non impedire il riferimento anche all’attività professionale, ed ha esteso la fattispecie della prosecuzione del mutuo ipotecario anche al bene strumentale all’esercizio dell’attività professionale, non solo aziendale.
5.2. L’art. 84, co.6 e 7, CCII, in tema di regole di distribuzione del valore, e l’art 87, co.1, lett.c), CCII sul valore di liquidazione
Nel concordato minore in continuità aziendale o professionale posso derogare alla regola distributiva che impone il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, codificato nell’art. 2741 c.c.?
Nel concordato preventivo in continuità ciò è possibile, grazie alla distinzione tra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione, come definiti dall’art.87, co.1, lett. c): come noto tali definizioni, infatti, influenzano i criteri di distribuzione di cui all’art. 84, co. 6, in base al quale il valore eccedente può essere distribuito con la regola della relative priority rule (RPR), in deroga all’art. 2741 c.c.[7].
Ci chiediamo, dunque, se il combinato disposto delle due norme citate operi anche nel concordato minore – che nulla prescrive a riguardo -, in forza dell’art. 74, ult. co.
La risposta è senz’altro affermativa, in presenza di un concordato minore impostato sulla continuità aziendale o professionale.
Peraltro, la dottrina e giurisprudenza ha posto sempre maggiore attenzione alla valenza sistematica del ‘valore di liquidazione’, codificato all’art. 87, co. 1, lett. c), quale elemento che sorregge l’intera architettura del Codice, se è vero che esso va determinato in relazione a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, per fondarne il giudizio di convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata [8].
Oggi la Cassazione ha chiarito che nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale, riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, co.1, lett. c), “la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR)”(così Cass. sez. I, 9 luglio 2026 n.22960, est. Farolfi)[9].
La verifica del rispetto delle regole di distribuzione, quindi, allarga di fatto il giudizio di ammissibilità cui è tenuto il giudice fin dall’avvio della procedura, per cui ove ravvisi la violazione dei criteri legali stabiliti per la conformazione della proposta concordataria - ivi compresi quelli dettati dall’art. 84 - il giudice dovrà dichiarare inammissibile la proposta, al di là delle ipotesi tassative di inammissibilità della domanda dettate dall’art. 77 (così Cass. 28 ottobre 2025 n.28574)[10].
L’applicabilità della regola della c.d. priorità relativa anche al concordato minore in continuità, aziendale o professionale, con riferimento all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione, non ha, quindi, generato particolari difficoltà, sulla base della norma di rinvio dell’art. 74, ult. co., anche in forza del riferimento alle regole di distribuzione contenuto all’art. 78, co.2-bis, lett. b), mediante il rinvio ivi operato all’art. 112, co.2 [11].
5.3. L’art. 84, co.3, CCII, che regola il ricavato dalla continuità aziendale nel concordato in continuità
La possibilità di qualificare il concordato in continuità aziendale, come noto, porta indubbi benefici, sia per l’applicazione di una serie di norme espressamente dettate per tale tipologia, sia perché non operano le limitazioni “percentuali” previste per il concordato liquidatorio all’art. 84, co.4.
Per la qualificazione dello strumento in continuità, tuttavia, il terzo comma dell’art. 84 pretende che esso destini ai creditori il ricavato della prosecuzione dell’attività aziendale[12], anche se in misura non prevalente, a dimostrazione del fatto che la continuità deve essere reale ed effettiva nell’economia del piano[13].
La norma contenuta all’art. 84, co.3, si applica al concordato minore, in cui è assente tale regolamentazione?
La questione non è di poco conto, in considerazione del fatto che nelle procedure ‘minori’ spesso la continuità aziendale o professionale non produce flussi rilevanti, anzi, essi sono spesso tali da garantire solo il mantenimento del debitore e della sua famiglia.
Ci si pone, dunque, il problema se sia qualificabile in continuità il concordato minore che prevede la prosecuzione dell’attività aziendale o professionale ma con soddisfo dei creditori proveniente pressoché interamente da altre risorse, del debitore o esterne.
La giurisprudenza ha mostrato orientamenti tutt’altro che univoci[14].
Ulteriore criticità dell’art. 84, co.3, riguarda il secondo periodo del comma, per cui “la proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa”.
Non constano, a chi scrive, pronunce giurisprudenziali che abbiano statuito circa l’applicabilità o meno di tale previsione al concordato minore; è, tuttavia, ragionevole ritenere che anche nel concordato minore in continuità il “soddisfacimento dei crediti” possa avvenire con tale modalità satisfattiva, rappresentata appunto dalla mera prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali[15].
Va chiarito, peraltro, che Cass. 2024/25919, in vigenza della legge fallimentare, ha statuito che la semplice prosecuzione o rinnovazione dei rapporti contrattuali non costituisce, di per sé, utilità economicamente valutabile, per cui nel regime attuale, l’art. 84, co. 3, se da un lato consente espressamente tale forma di utilità, dall’altro lato, non sembra legittimare una prosecuzione meramente astratta o eventuale, dovendosi prevedere in modo chiaro una concreta corrispettività della proposta[16].
5.4. L’art. 86 CCII in tema di moratoria dei crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca
Come noto, il Correttivo Ter ha reintrodotto la moratoria nella procedura del consumatore all’art. 67, co.4, ma non anche nel concordato minore, essendo pacifico, in detta procedura, il richiamo normativo dell’art. 86 che disciplina la moratoria nel concordato preventivo.
Si ritiene, dunque, senz’altro ammissibile, nella proposta di concordato minore, la previsione di una moratoria dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, senza limiti temporali, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e fatta ulteriormente salva la disciplina dei crediti di lavoro per i quali la stessa norma fissa in sei mesi il termine massimo di moratoria.
Tuttavia, l’art. 86 contiene l’incipit “fermo quanto previsto nell’art. 109”, rimandando ad una norma complessa e dal contenuto eterogeneo, per cui ci si chiede se operi nel concordato minore la disciplina che emerge dal combinato disposto degli art. 86 e 109, a seguito di detto ulteriore rinvio[17].
Chiariamo, infatti, che il rinvio deve intendersi riferito al quinto comma, terzo e quarto periodo, dell’art. 109, che regola il diritto di voto dei crediti assoggettabili a moratoria, per cui dal combinato disposto degli art. 86 e 109 emerge che:
i) per i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, salva la previsione di liquidazione del bene su cui grava la garanzia reale, è sempre possibile prevedere una moratoria, senza limite temporale, salvo il diritto di voto ove il soddisfo non sia previsto come integrale o sia proposto oltre il termine di centottanta giorni dall’omologa del concordato;
ii) per i crediti di lavoro non è possibile una moratoria oltre i sei mesi, fermo il diritto di voto ove sia previsto il pagamento oltre i trenta giorni.
Orbene, se da un lato la regolamentazione del diritto di voto appare un bilanciamento della moratoria quantomai opportuno, dall’altro lato si deve prendere atto che il concordato minore già prevede all’art. 79 un’autonoma disciplina del diritto di voto, addirittura confliggente con quanto previsto all’art. 109, co.5, ultimo periodo.
L’art.74, co.1, ultimo periodo, dettato nel concordato minore chiarisce infatti, ai fini del diritto di voto, che “i creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, co.3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”, essendo tali anche i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca che vengono soddisfatti con dilazione.
L’art. 109, co. 5, ultimo periodo, prescrive invece, nel concordato preventivo, che “se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo [termini massimi per la moratoria, n.d.r.] i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parti incapiente, sono inseriti in una classe distinta”.
Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che, in forza dell’art. 79 (al pari di quanto prevedeva l’art. 11 l. 3/2012), il creditore privilegiato vota solo per la parte degradata a chirografo, non anche per la parte di credito capiente: tale disposizione, tuttavia, confligge con l’art. 109 che prevede il diritto di voto per l’intero credito prelazionario soggetto a moratoria oltre i limiti temporali ivi previsti, con riferimento al concordato in continuità[18].
La criticità è stata ben colta dalla giurisprudenza più attenta, che l’ha risolta con considerazioni di carattere sistematico, alla luce della normativa europea[19].
5.5. L’art. 109, co.1, primo e secondo periodo, CCII relativo alle regole di approvazione del concordato
Già si è detto che molte regole dettate nel concordato preventivo in continuità vengono ritenute applicabili anche al concordato minore in continuità aziendale o professionale.
A fortiori, va segnalato un orientamento presente nella giurisprudenza di merito che assegna un favor assoluto del legislatore per tale tipologia di concordato, a tal punto da ritenere che ogniqualvolta il concordato minore sia qualificabile in continuità aziendale o professionale, trovino applicazione de plano tutte le norme del concordato ‘maggiore’ specificamente dettate per tale tipologia di concordato[20].
Ciò anche con riferimento alle regole di approvazione del concordato - dettate per il concordato in continuità aziendale dall’art.109, co. 5, primo e secondo periodo [21] -, regole speciali dettate per la continuità, che prevarrebbero rispetto alla regola generale di cui all’art. 79, co.1, che invece fissa il principio di maggioranza (non solo dei crediti ma anche delle classi, quando costituite), senza distinzione tra le tipologie di concordato minore.
La regola specifica per il concordato in continuità aziendale posta dall’art.109, co.5, prevede che il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore (c.d. principio dell’unanimità delle classi), e in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe; in caso di mancata approvazione si applica l’art. 112 co.2.
Secondo tale orientamento di merito, la qualifica del concordato minore in continuità aziendale o professionale, dunque, determinerebbe una vera e propria ‘sostituzione’ di disciplina, con l’introduzione della regola dell’unanimità delle classi ai fini della sua approvazione, in evidente contrasto con la regola della maggioranza dei crediti (e delle classi, ove costituite) posta dall’art. 79.
Con un ulteriore corollario. La previsione dell’unanimità delle classi presuppone evidentemente il classamento obbligatorio, posto dall’art.85, co.3, per cui “nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria”, in contrasto con l’art. 74, co.3, il quale chiarisce che nel concordato minore la suddivisione dei creditori in classi è solo “eventuale”, e “la formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi”.
Tale indirizzo - che sostanzialmente equipara le regole di approvazione del concordato in continuità, sia esso preventivo o minore - muove dal richiamo alla disciplina della ristrutturazione trasversale di cui all’art. 112, co.2, contenuta all’art. 78 co.2-bis.
Si è ritenuto che, se il concordato minore è in continuità e può essere omologato ai sensi dell’art. 112, co.2, allora, ‘a monte’, la regola di approvazione del concordato deve essere quella dell’unanimità delle classi, non della maggioranza, se è vero che la ‘ristrutturazione trasversale’ ex art. 112, co.2, entra in gioco, “se una o più classi sono dissenzienti”.
In altri termini, l’art. 112, co.2, pone un criterio empirico di approvazione del concordato in continuità, applicabile su istanza del debitore, in tutti i casi in cui manchi l’unanimità delle classi ex art. 109, co.5, che infatti stabilisce che “in caso di mancata approvazione si applica l’art. 112, co. 2”.
Alla stregua di detto orientamento, dunque, dovrebbe applicarsi alla procedura minore il meccanismo ‘a cascata’ che regola l’approvazione all’unanimità del concordato preventivo in continuità, per cui
- l’art. 109, co.5, richiede l’approvazione all’unanimità delle classi;
- in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe;
- In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, co. 2.
Come già osservato, l’iter argomentativo sopra richiamato, espresso da Tribunale di Firenze 9 novembre 2025, è stato sconfessato in sede di reclamo da Appello di Firenze 3 marzo 2026 che ha chiarito opportunamente - e in modo condivisibile - che, se è vero che l’art. 74 configura il concordato minore nella duplice forma del concordato in continuità e liquidatorio, nondimeno il legislatore ha ritenuto di non operare alcuna distinzione della disciplina, a cominciare dalle regole di approvazione della proposta che restano caratterizzate dal principio di maggioranza per entrambe le tipologie di concordato minore [22].
Ai nostri fini, va ribadito che la norma di chiusura dell’art. 74, ult. co., dunque, è sì espressione della volontà del legislatore di assimilare il concordato minore al concordato preventivo, ma sempre in funzione di filtro rispetto al recepimento integrale delle norme della procedura ‘maggiore’, posta a tutela della voluta semplificazione della disciplina del concordato minore.
5.6. Segue: la ristrutturazione trasversale nel concordato minore (art. 112, co.2, CCII)
Resta sullo sfondo, in quanto esula dal tema dell’operatività della norma di rinvio di cui all’art. 74, ult. co., l’importante questione appena accennata dell’applicabilità o meno al concordato minore della ristrutturazione trasversale regolato dall’art. 112, co.2 [23].
Alcuni ritengono che sia fuori discussione che essa trovi applicazione, in ragione del richiamo espresso contenuto nell’art. 78 co. 2 bis lett. b), che chiaramente menziona la “proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2”, malgrado la sua infelice collocazione in una disposizione, appunto l’art. 78, dettata in tema di nomina del commissario giudiziale facente le funzioni dell’OCC.
Altri hanno evidenziato opportunamente l’aporia sistematica di una norma (l’art.78, appunto) che con eccessiva disinvoltura richiama una disposizione quale l’art. 112, co. 2, che trova la propria ragion d’essere, come innanzi osservato, nel principio dell’unanimità delle classi quale regola di approvazione del concordato preventivo, in palese contrasto con il principio maggioritario fissato dall’art. 79 per il concordato minore[24].
È ragionevole condividere quanto chiarito da Corte di Appello di Firenze 3 marzo 2026, per cui il criterio principe nella procedura minore resta quello della maggioranza dei crediti ammessi al voto da raggiungere nella maggioranza delle classi, ove previste, con la precisazione che, in caso di classi dissenzienti nel concordato minore in continuità, l’omologa potrà intervenire tramite la ‘ristrutturazione trasversale’ laddove, però, ricorrano le condizioni previste, ovvero i) che vi sia apposita istanza del debitore, ii) che la proposta di concordato sia in continuità e iii) preveda il classamento dei creditori[25].
Circa la necessaria istanza del debitore, si segnala peraltro che la giurisprudenza edita (compresa la fattispecie decisa da Tribunale di Firenze 9 novembre 2025 e Corte di Appello di Firenze 3 marzo 2026) ha visto decidere situazioni in cui l’istanza del debitore di omologazione ex art. 112, co. 2, è stata formulata ‘a valle’, cioè direttamente all’esito del giudizio di omologazione post votazione dei creditori, quando il gestore con la propria relazione riferisce circa il mancato raggiungimento della maggioranza delle classi.
Viene da chiedersi, tuttavia, se il debitore non sia tenuto a chiedere l’omologazione ex art. 112, co.2, in presenza dei presupposti, fin dalla presentazione della domanda di accesso al concordato minore, perché diversamente sarebbe eluso il disposto dell’art. 78 co. 2-bis, lett.b) che impone al giudice la nomina del commissario se l’omologazione è da pronunciarsi ex art. 112, co.2 [26].
Pare potersi concludere, dunque, che nel concordato minore la ristrutturazione trasversale è una facoltà del debitore - ben potendosi ammettere un concordato minore in continuità senza la formazione obbligatoria di classi - da esercitare fin dalla domanda di accesso e costruendo una proposta con classamento, così da potersi avvalere di detta regola quando non risultano raggiunte le maggioranze previste dall’art. 79 [27].
5.7. L’art. 88 CCII in tema di transazione fiscale e previdenziale e giudizio di cram down
La questione dell’applicazione o meno dell’art. 88 al concordato minore ha impegnato non poco la dottrina e la giurisprudenza in un confronto anche serrato.
La norma è complessa e ci interroga sull’applicabilità o meno al concordato minore di tre distinte regolamentazioni in essa contenute:
i. sulla necessità di seguire l’iter procedimentale regolato dalla norma, per cui la proposta di transazione va autonomamente depositata alla Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle Entrate ed accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente;
ii. circa l’applicazione al concordato minore del giudizio di cram down come regolato dall’art. 88;
iii. in merito al rispetto, nella costruzione del concordato minore, delle regole sostanziali di trattamento del credito tributario e previdenziale contenute nell’art 88 co.1, secondo e terzo periodo.
Sulla questione sub i. oggi registriamo l’arresto della Corte di Cassazione su cui ci siamo soffermati all’inizio di questo lavoro, avendo Cass. sez. I 16 maggio 2026 n.14555 escluso l’applicabilità al concordato minore del più complesso procedimento previsto per la procedura maggiore all’art. 88, in quanto “la definizione dei debiti tributari e previdenziali nel concordato minore trova una sua disciplina specifica (e più semplificata) proprio nella sezione dedicata a questo istituto concorsuale”.
Come già osservato, le poche disposizioni dedicate dal concordato minore al trattamento dei crediti tributari e previdenziali sono state ritenute sufficienti dalla Suprema Corte per escludere l’operatività della norma di richiamo[28].
Riguardo l’omologazione forzosa, sopra indicata sub ii., a ben vedere, la disciplina del cram down fiscale nel concordato minore ex art. 80, co.3, non si discosta dall’analoga previsione posta dall’art. 88, co.3, per il concordato preventivo liquidatorio; nel concordato preventivo in continuità aziendale, invece, in cui opera il principio dell’unanimità delle classi, il legislatore, all’art. 88, ha ritenuto opportuno porre una disciplina specifica del cram down fiscale per raccordarla con la ‘ristrutturazione trasversale’ di cui all’art. 112, co.2.
In Cass. 2026/14555, tuttavia, la Cassazione chiarisce che nel concordato minore il cram down resta regolato esclusivamente dall’art. 80, co. 3, essendo disciplinato in modo autonomo e distinto per cui non è ammissibile alcun richiamo in tal senso [29].
Circa il quesito sub iii., invece, la Corte di Cassazione non si è spinta oltre fino a dirimere la questione ben più complessa dell’applicabilità o meno al concordato minore delle regole sostanziali di trattamento del credito tributario e previdenziale contenute nell’art 88 co.1, secondo e terzo periodo, ciò malgrado le diverse conclusioni della Procura Generale rassegnate nella propria relazione[30].
La questione tornerà certamente all’attenzione della Suprema Corte, in quanto ha un’indubbia rilevanza, anche pratica[31].
Applicare al concordato minore le predette regole sostanziali significa, infatti, dover rispettare il principio del trattamento “non deteriore” nella costruzione del piano di riparto, per cui il credito tributario o previdenziale chirografario, anche per degrado, non potrà essere trattato in modo inferiore rispetto al miglior trattamento riservato ai crediti chirografari ordinari, ciò che impone, per es., una particolare attenzione nell’impiego della finanza esterna, che non sarà pertanto liberamente allocabile.
In un altro contributo, si è già avuto modo di ritenere non condivisibile la soluzione favorevole all’applicazione al concordato minore delle regole sostanziali di cui all’art. 88, co.1, secondo e terzo periodo[32], e ciò per una ragione molto semplice: se il criterio di richiamo è quello dell’art. 74, ult. co., non può non osservarsi che il legislatore nel concordato minore ha regolato in modo chiaro il trattamento dei crediti tributari e previdenziali, anche con regole sostanziali divergenti: il criterio del c.d. trattamento non deteriore integra una regola aggiuntiva non ripresa dalle norme specifiche contenute nel concordato minore.
Sul punto, invero, non sussiste alcuna ‘assenza di disciplina’, ove si consideri che:
i) i crediti fiscali e previdenziali - senza distinzione alcuna rispetto agli altri - sono stati assimilati in toto agli altri crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, con la regola generale della loro falcidiabilità in caso di incapienza totale o parziale dei beni, come attestato dall’OCC ex art. 75, co. 2 [33], nonché
ii) il concordato minore prevede l’ulteriore regola sostanziale di trattamento - non solo collegata al diritto di voto - posta indistintamente per tutti i crediti prelazionari falcidiati e prevista dall’art. 79, co. 1, ultimo periodo, per cui “i creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’art.74, co.3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”;
iii) i crediti tributari nel concordato preventivo (art. 88, co. 1) possono essere soddisfatti solo con il pagamento in denaro e non con altre utilità, mentre nel concordato minore, dal combinato disposto degli artt. 74, co. 3, e 75, co. 2, emerge che i crediti erariali chirografari possono essere soddisfatti secondo l’ampia formulazione del ‘soddisfacimento in qualsiasi forma’;
iv) il legislatore ha regolato, altresì, i crediti tributari e previdenziali stabilendo per loro, in sede di omologazione, la regola del cram down – peraltro, senza porre una norma espressa in ordine al classamento obbligatorio della parte degradata a chirografo – condizionata esclusivamente a che la relazione dell’OCC contenga uno specifico riferimento alla mera convenienza del trattamento rispetto all'alternativa liquidatoria[34];
v) ancora, il diverso ruolo dell’OCC rispetto all’attestatore nel concordato preventivo, in punto di analisi del trattamento riservato ai crediti erariali e previdenziali, sottende una distinta regola sostanziale: l’attestatore nel concordato maggiore deve rendere l’attestazione prima della presentazione della proposta di ‘transazione fiscale’, circa “la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore”, con specifico riferimento ai crediti tributari e previdenziali, mentre l’OCC nel concordato minore non ha alcun obbligo specifico in tal senso, dovendo limitare il proprio lavoro ad una generica valutazione “sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa della liquidazione controllata” (art. 76, co.2), con riferimento al trattamento riservato alla generalità dei creditori;
Si deve concludere che la definizione dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato minore trova una sua disciplina semplificata (e, come visto, financo differente), per cui un richiamo tout court alle ulteriori regole sostanziali dell’art. 88, co.1, secondo e terzo periodo, appare inammissibile e in spregio alla regola di richiamo.
Se così non fosse, la formula dell’art. 74, ult. co., “per quanto non previsto dalla presente sezione” andrebbe intesa nel senso dell’ammissibilità del richiamo alle norme della procedura maggiore, semplicemente, in presenza di una normativa più ampia[35].
5.8. Possibili richiami ulteriori
La normativa in tema di concordato preventivo, come già osservato, è piuttosto ricca ed esaustiva, per cui sono numerose le disposizioni astrattamente applicabili al concordato minore, per le quali, peraltro, non constano ancora orientamenti giurisprudenziali consolidati.
Per es., circa la disciplina degli atti urgenti assoggettati ad autorizzazione in pendenza della procedura, troviamo una regolamentazione molto semplificata all’art.78, co.5, mentre l’art. 94 detta regole più ampie e precise, con la differenza non irrilevante per cui nel concordato minore l’inefficacia degli atti compiuti in assenza di autorizzazione opera rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità del decreto di apertura, mentre nel concordato preventivo al deposito della domanda di accesso.
Circa le proposte concorrenti, regolate solo nel concordato preventivo all’art. 90, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere incompatibile con il concordato minore l’iter previsto dal legislatore[36].
Nel concordato minore nemmeno troviamo una regolamentazione delle modifiche della proposta e del piano in pendenza della procedura, invece presente nella disciplina del concordato preventivo (artt. 105, comma 4, e 107, comma 3) e, addirittura, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70, comma 6).
La disposizione dettata nella procedura maggiore, tuttavia, appare non richiamabile nel concordato minore, per incompatibilità.
Invero, sul presupposto che le modifiche dovrebbero intervenire prima del voto, si osserva che nel concordato preventivo viene fissato un termine iniziale per esprimere il voto, mentre nel concordato minore la votazione è aperta già con la comunicazione del decreto di apertura della procedura, per cui oggettivamente non dovrebbe esserci spazio per alcuna modifica in pendenza delle operazioni di voto.
Il ricorso alle regole della competitività, nella cessione dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, è una questione che merita di essere approfondita.
Il principio di competitività è senz’altro un elemento immanente dell’intero sistema concorsuale, tuttavia, sempre alla stregua del criterio di cui all’art. 74, ult.co., dobbiamo prendere atto che non vi è alcuna ‘assenza di disciplina’ nel concordato minore, avendo il legislatore innestato la competitività all’art. 81, dunque soltanto in sede di esecuzione del concordato[37], corrispondente, nel concordato preventivo, agli artt. 114 e 114-bis.
Viene, pertanto, da chiedersi se trovi applicazione nel concordato minore la disciplina delle offerte concorrenti, di cui all’art. 91 e 94, co.6-bis, per cui le regole della competitività scattano anche all’avvio della procedura, quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni.
Giurisprudenza e dottrina sembrano favorevoli all’applicazione dell’art. 91 al concordato minore[38], tuttavia, ancora una volta, occorre prendere atto che forse il legislatore ha privilegiato la semplificazione, visti anche i tempi più contenuti per pervenire all’omologazione del concordato minore rispetto alla procedura maggiore, per cui potrebbe rispondere ad una precisa volontà legislativa la previsione della competitività solo per la fase esecutiva, post omologa, non anche in sede di apertura della procedura.
Circa i rapporti giuridici pendenti, infine, se da un lato il concordato minore nulla dispone in merito, dall’altro lato non constano elementi di incompatibilità della disciplina prevista all’art. 97 per il concordato preventivo, la cui la regola generale prevede che i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso, proseguono anche durante il concordato, essendo inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano o non è funzionale alla sua esecuzione[39].
Di particolare interesse è il richiamo normativo all’art. 94-bis rubricato “Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”, che parte della dottrina ritiene senz’altro applicabile al concordato minore in continuità.
Tale disposizione, al primo comma prevede che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, mentre al secondo comma, chiarisce che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale.
Chi scrive ritiene che la norma sia di assoluto favore per il debitore che intende proporre un concordato minore in continuità, tuttavia il richiamo, in forza dell’art. 74, ult. co., non appare così pacifico, ove si consideri i) che gli effetti protettivi nel concordato minore non conseguono al deposito della domanda di accesso ma al decreto di apertura della procedura, ii) che, oggettivamente, quanto disposto dall’art. 94-bis amplia la disciplina delle misure protettive, che tuttavia è già contenuta nell’art. 78, co.2, lett. d); iii) che la norma si riferisce espressamente ai creditori “interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2”, ritenute inapplicabili al concordato minore, per cui occorrerebbe intendere la norma come riferita all’art. 78, co.2, lett. d).
Infine, parte della dottrina ritiene richiamabili nel concordato minore le norme che regolano le ipotesi speciali di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione, di cui agli art. 95, co.3 (partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici), art. 99 (accesso ai finanziamenti) e art. 100 (pagamento crediti pregressi), fattispecie tuttavia tutte contraddistinte dalla necessità dell’intervento di un professionista indipendente che attesti la funzionalità e conformità dell'atto al piano, attestazione che nel concordato minore dovrebbe essere resa dall’OCC, al pari di quanto previsto per altre fattispecie (i.e., la prosecuzione del mutuo ipotecario, ex art. 75, co.3).
Nel senso della semplificazione normativa a cui si è attenuto il legislatore nella disciplina del concordato minore, è forse preferibile ricondurre tali fattispecie peculiari (integranti comunque atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) alla disciplina generale di cui all’art. 78, co.5, per cui sarà il giudice ad autorizzare tali atti, in difetto di qualsivoglia attestazione.
[1] L’Autore è avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all’Università degli Studi di Milano – Bicocca e presso la Cattedra di Crisi d’Impresa all’Università di Perugia.
Il presente contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento svolto dall’Autore al Convegno organizzato dagli OCC di Pesaro, Ancona e Rimini su “Crisi da Sovraindebitamento: il punto su prassi e interpretazioni”, tenutosi a Pesaro il 13 maggio 2026, aggiornato con l’analisi della successiva giurisprudenza di legittimità e di merito.
Le sentenze citate sono in parte pubblicate su questa Rivista e in parte nella disponibilità dell’Autore, a disposizione del lettore (mancini@studiomanciniassociati.it); gli articoli di legge citati, salvo diversa indicazione, si intendono riferiti al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
[2] Tale modifica non è sfuggita alla giurisprudenza attenta a non restringere gli spazi di accesso alla procedura del consumatore: Tribunale di Modena 25 gennaio 2025, est. Bianconi, ha osservato che “la libertà della proposta è oggi appannaggio esclusivo del piano del consumatore, essendo scomparsa la analoga dizione dal comma 3 dell’art. 74, relativo al concordato minore, a seguito del cd. Correttivo-ter: la qual cosa pare avere assoluto rilievo, anche tenuto conto del contesto attuale, di spiccato favor per la second chance dei debitori insolventi, in generale, e per la tutela dei consumatori, in particolare”.
[3] Ciò si dica anche se in dottrina è stato osservato che “l’art. 74 CCI, diversamente dall’art. 84 CCI, non contiene alcun riferimento, per il concordato in continuità, alla prevalenza della tutela dell’interesse dei creditori. Da ciò si può trarre che, benché la proposta di concordato minore non possa essere svantaggiosa per i creditori e utile solo al debitore, nonostante la maggiore centralità di quest’ultimo nella procedura, in essa la tutela dell’interesse dei creditori assuma un diverso rilievo” (MUNARIN-ZULIANI, voce “Concordato Minore” sub art. 78, comma 2-bis, in AA.VV., “Formulario commentato del sovraindebitamento”, a cura di Baessato-Manente, Pacini Editore, 2025, pag. 409).
[4] Per un’analisi dei diversi orientamenti emersi in dottrina sul punto, ancor prima dell’entrata in vigore del Codice, sia consentito il rinvio ad un mio contributo, “Sovraindebitamento: dall’accordo ex l. 3/2012 al concordato minore. Note operative a seguito del d. lgs. 17 giugno 2022 n.83”, in questa Rivista, 29 aprile 2022.
Qui basti ricordare i due opposti approcci ermeneutici: nel senso più rigoroso, si è osservato che “a fronte della scelta del legislatore di modellare il concordato del sovraindebitato come un fratello minore del concordato preventivo la scelta dell’interprete deve essere quella massima espansione del richiamo all’applicazione delle norme del capo III sino al limite dell’oggettiva incompatibilità” (G.B. NARDECCHIA, “Il nuovo CCII. Disciplina, novità e problemi applicativi, in Nuove Leggi Commentate, Molfetta, 2019, pag.188).
Altri, invece, valorizzando la peculiarità delle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento, hanno concluso per cui “le norme del concordato preventivo vanno richiamate nella misura in cui sono funzionali all’attuazione del favor debitoris” (F.LAMANNA-D.GALLETTI, “Il primo correttivo al codice della crisi e dell’insolvenza”, Milano, 2020, che richiama LAMANNA, “Il nuovo Codice della Crisi, parte IV”, Il Civilista, Milano, 2019).
Analogamente, si è osservato che “la misura della compatibilità va declinata avendo riguardo alla peculiarità dell’istituto del concordato minore: si tratta di procedura destinata a un professionista ed a un imprenditore minore in cui pare per certi aspetti prevalente il favor verso il debitore” (GHEDINI, “Il concordato minore”, in MANENTE - BAESSATO, “La disciplina delle crisi da sovraindebitamento”, Milano, gennaio 2022, p.397).
[5] Anche Cass. 2025/28574 perverrà alle stesse conclusioni, osservando che “il dato sistematico non consente che, attraverso il rinvio ex art. 74, co.4, profili di inammissibilità della “domanda” non espressamente e compiutamente disciplinati – come avviene nell’art. 77 CCII – vengano in immediato rilievo”.
[6] Fattispecie di concordato minore in continuità aziendale indiretta sono oggetto delle pronunce Tribunale di Verona 20 ottobre 2023, Tribunale di Bologna 17 ottobre 2023, Tribunale di Forlì 14 aprile 2025.
Sulla corretta interpretazione dell’art. 84, co. 2, peraltro, è intervenuta la recente Cass. 8 luglio 2026 n.22931, est. Farolfi, che ha chiarito che “per la configurazione del concordato preventivo in continuità indiretta, la cui verifica in concreto spetta al giudice del merito, occorre necessariamente che la continuità, implicando la prosecuzione della pregressa attività d’impresa, riguardi, ove sia soltanto parziale, quanto meno una porzione significativa dell’originario nucleo aziendale e che, ove fondata su uno o più contratti di affitto, questi siano funzionalmente collegati alla regolazione della crisi”.
[7] Il sesto comma dell’art. 84 precisa che nel concordato in continuità aziendale la proposta va articolata in modo da distinguere fra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione, per cui il primo deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione secondo la regola della c.d. “priorità assoluta” (APR o absolute priority rule), mentre per il secondo è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore secondo la regola della c.d. “priorità relativa” (RPR o relative priority rule), con l’eccezione dei crediti dei lavoratori dipendenti.
[8] Circa l’importanza di determinare e comunicare ai creditori il valore di liquidazione anche nella Composizione Negoziata della Crisi, v. F.BENASSI, “Il valore di liquidazione nella composizione negoziata: da soglia di tutela del dissenziente a parametro delle scelte negoziali”, in Ristrutturazioni Aziendali, 23.7.2026.
[9] Osserva F.BENASSI, cit., che “nel sistema della direttiva (UE) 2019/1023 il valore di liquidazione rileva in quanto il piano di ristrutturazione può modificare i diritti dei creditori dissenzienti: esso concorre a individuare la soglia al di sotto della quale il trattamento non può essere imposto senza il consenso del titolare del diritto”.
[10] La Suprema Corte, nella decisione citata, osserva che le ipotesi di inammissibilità regolate dall’art. 77 attengono alla domanda, ma non escludono ulteriori fattispecie di inammissibilità – quale il rispetto degli artt. 2740 e 2741 c.c. - che afferiscono alla struttura della proposta concordataria.
[11] Numerosi tribunali hanno fatto applicazione al concordato minore delle regole di distribuzione contenute all’art. 84, co.6. Di recente si segnalano Tribunale di Verbania 20 luglio 2026, Tribunale di Cuneo 15 aprile 2026, Tribunale di Alessandria 27 aprile 2026, Corte di Appello di Firenze 3 marzo 2026, Tribunale di Caltanisetta 23 gennaio 2026, Tribunale di Parma 20 gennaio 2026.
[12] L’art. 84, co.3, stabilisce che “nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.”
[13] In dottrina, sul concetto di misura “anche non prevalente”, si è osservato che tale formula “non significa che la residua attività possa tradursi in una parvenza di continuità, ma che essa deve al contrario riguardare una porzione significativa (dal punto di vista qualitativo, non anche quantitativo, per l’appunto) del nucleo aziendale, tale da consentire di escludere che la continuità sia stata artificiosamente creata allo scopo di eludere la ben più rigorosa disciplina del concordato liquidatorio. Il che val quanto dire che opera qui come altrove il chiaro limite del divieto di abuso dello strumento concordatario” (S.AMBROSINI, “La continuità aziendale nel CCII: casi di consustanzialità e declinazioni di un concetto polisenso”, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, dicembre 2025).
[14] Tribunale di Avellino 7 novembre 2024, in fattispecie di concordato minore prevedente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale del ricorrente, ha negato la qualificazione del concordato in continuità osservando che “non ricorrono, tuttavia, le condizioni per qualificare la domanda come concordato in continuità aziendale, ai sensi dell’art. 74 co. 1, dovendo estendersi anche alla procedura minore il requisito qualificante previsto dall’art. 84 co. 3, e cioè che almeno una parte della soddisfazione del ceto creditorio, benché non prevalente, sia assicurata dai proventi della prosecuzione diretta o indiretta dell’azienda. Nel caso di specie, per contro, l’intero fabbisogno è soddisfatto con la finanza terza versata dal coniuge della debitrice in unica soluzione ed entro trenta giorni dall’omologazione”.
Ha ritenuto applicabile l’art. 84, co. 3, al concordato minore anche Tribunale di Udine 15 dicembre 2025.
Al contrario, Tribunale di Bologna 22 marzo 2024, resa tuttavia prima delle modifiche apportate all’art. 74 dal Correttivo Ter, in fattispecie di concordato minore proposto da un imprenditore individuale e prevedente la prosecuzione dell’attività aziendale, con risorse però pressoché interamente ricavate da finanza esterna, ha negato l’applicabilità dell’art. 84, co.3, in quanto “i presupposti di ammissibilità del concordato minore sono espressamente previsti dall’art. 77 e nel caso concreto risultano integrati. Va inoltre rilevato che l’art. 74, terzo co., per entrambe le forme di concordato minore (in continuità e liquidatorio), prevede che la proposta ha contenuto libero, bastando l’indicazione specifica di tempi e modalità per superare la crisi”.
Con ampia motivazione condivisibile, invece, Tribunale di Firenze 13 maggio 2026 e 13 luglio 2026, ha ritenuto non applicabile al concordato minore il disposto dell’art. 84, co.3.
Invero, in fattispecie prevedente la prosecuzione dell’attività di estetista della debitrice, “i cui flussi tuttavia non sono messi a disposizione dei creditori, in quanto totalmente assorbiti per il sostentamento della debitrice e della sua famiglia”, il Tribunale toscano ha concluso che “la norma di cui all’art. 84, co.3, deve intendersi specificamente riferita al concordato c.d. ‘maggiore’ e non può essere applicata, in quanto non compatibile, al concordato minore”.
Ciò tenuto conto che la disciplina del concordato minore “è connaturata da una maggiore semplicità della procedura e dalla particolare tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, mira, in primo luogo, al recupero delle piccole realtà imprenditoriali e professionali. Lo scopo della norma è reinserire nel circuito economico l’impresa minore o il professionista, proprio attraverso la continuazione dell’attività tipica; è tutelata la continuità di per sé – quale strumento, appunto, di reinserimento dell’imprenditore/professionista – a prescindere dalla sua capacità di produrre flussi al servizio dei debiti concordatario. Tale soluzione meglio si attaglia alla ratio della disciplina del concordato minore, caratterizzata dalla massima libertà delle forme della ristrutturazione del debito e del contenuto del piano; se dunque vengono rispettati i requisiti di ammissibilità previsti dalla tipologia di concordato prescelto, la proposta potrà essere omologata”.
[15] In tal senso, mi pare, si esprima anche R.BROGI, “Il sovraindebitamento nel codice della crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 226.
[16] In dottrina si è osservato che “da ciò discende la conseguenza che, se correttamente e approfonditamente motivata nella proposta (e solo su questo elemento può appuntarsi la valutazione del tribunale in sede ammissiva), può essere prevista una classe “a zero” dei creditori chirografari, indicando specificamente, per ognuno di questi, quei rapporti che si intenderanno continuati o rinnovati (con la indicazione, proveniente dal piano industriale, delle risorse rinvenienti dalla continuità a tal fine destinate)” (cosìG.FAUCEGLIA, “Brevi osservazioni sulle ‘utilità’ proposte ai creditori nel concordato preventivo in continuità”, in Procedure Concorsuali e Crisi d’Impresa, 2/2025, p.198).
[17] La questione involge, in termini più generali, il quesito già esposto sub c) nel terzo paragrafo del presente contributo, ovvero se il richiamo di una norma del concordato preventivo ne determini l’applicazione integrale oppure se sia ammissibile l’applicazione di singoli commi o periodi di commi; di conseguenza, quale sia la disciplina da adottare quando la norma richiamata contiene a sua volta dei rimandi ad altre disposizioni del concordato preventivo.
[18] Sul punto, cfr. G.BOZZA, “Le maggioranze per l’approvazione della proposta concordataria”, in DDC, agosto 2022.
[19] Così Tribunale di Parma 20 gennaio 2026 ha statuito che “nel concordato minore in continuità aziendale, ove il piano preveda il pagamento parziale e dilazionato dei creditori privilegiati oltre il termine di cui all’art 109, co.5 (180 giorni dall’omologa), essi vanno ammessi al voto per l’intero, con la conseguenza che anche per la parte “capiente” detti crediti vanno inseriti in un’apposita classe al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto”. Nello stesso senso già Tribunale di Treviso 10 luglio 2023, Tribunale di Milano 5 febbraio 2024 e Tribunale di Massa 6 febbraio 2025.
Tribunale di Modena 20 novembre 2025 aderisce espressamente a tale orientamento, richiamando Tribunale di Massa 6 febbraio 2025 ed osservando che “l’art. 79, co.1, oggi - nel nuovo contesto ordinamentale complessivo – non può che essere letto con la lente del diritto unionale che nella Direttiva Insolvency prevede espressamente che gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull’adozione di piano di ristrutturazione”, per ciò intendendosi non solo i creditori che non ricevono un pagamento integrale ma anche quelli che ricevono un pagamento dilazionato nel tempo e che subiscono dunque una moratoria oltre i termini previsti dall’art. 109.
[20] È il caso di Tribunale di Firenze 9 novembre 2025, decisione, tuttavia, riformata sul punto da Corte di Appello di Firenze 3 marzo 2026.
Osserva il Tribunale toscano che “la disciplina del concordato minore sembra distinguere due categorie generali di concordato: quello che consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (art. 74, co. 1) e quello che non consente tale prosecuzione (art. 74, co.2, “fuori dei casi previsti dal co.1”), qualunque sia il contenuto della proposta.
La distinzione tra le due categorie determina una differenziazione della disciplina applicabile, disciplina che appare di maggior favore per il concordato con prosecuzione dell’attività aziendale o professionale, poiché per tale tipo di concordato non è previsto il requisito ulteriore dell’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.
E cioè il legislatore ha ritenuto elemento qualificante e meritevole di particolare tutela la prosecuzione dell’attività, sia essa aziendale o professionale. E tale elemento qualificante e meritevole di particolare tutela è ciò che giustifica la diversificazione di disciplina tra il concordato minore con prosecuzione dell’attività e tutti gli altri tipi di concordato minore”.
Per un’analisi approfondita della decisione del Tribunale di Firenze sia consentito il rinvio ad un mio precedente lavoro, “Regole di riparto, maggioranze e ristrutturazione trasversale nel concordato minore. (Note intorno a Tribunale di Firenze 9 novembre 2025)”, in questa Rivista, gennaio 2026.
[21] Il comma 5, primo e secondo periodo, dell’art. 109 recita:
“Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, co.2. […].”
[22] Corte di Appello di Firenze 3 marzo 2026 osserva che “Il legislatore non ha ritenuto di introdurre, attraverso il rinvio alle norme sul concordato preventivo, una disciplina differenziata per il concordato minore in continuità, posto che altrimenti la fattispecie che il legislatore ha inteso indicare come ordinaria finirebbe per essere regolata per i suoi aspetti di maggiore rilevanza attraverso una disciplina derogatoria. Piuttosto, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso prevedere una disciplina unica del concordato minore, sia liquidatorio che in continuità, salvo a rinviare per la sua integrazione, in caso di mancanza di una specifica disciplina, alle norme sul concordato preventivo”.
In dottrina, si è ritenuto pacificamente che il concordato minore in continuità aziendale o professionale resti disciplinato dalla regola di maggioranza ex art. 79, per cui la maggioranza delle classi favorevoli costituisce sempre condizione necessaria e sufficiente per la sua approvazione, non essendo richiesta, a differenza del concordato preventivo in continuità, l’unanimità delle classi (così D’ATTORRE, “Manuale di diritto della crisi e dell’insolvenza”, Torino, 2024, pag.424).
[23] La definizione del meccanismo dell’art. 112, co. 2, come ‘ristrutturazione trasversale’ è data dallo stesso articolo di legge, che al quarto comma stabilisce che “In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l’opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2”.
[24] Sul punto, sempre D’ATTORRE, cit., osserva che nel concordato minore “non è nemmeno consentita l’approvazione da parte solo di una minoranza; al riguardo non è invocabile il rinvio generale alle norme sul concordato preventivo e nemmeno il cenno contenuto nell’art. 78, comma 2 bis, lett. b), alla ristrutturazione trasversale, perché la norma specificamente destinata a disciplinare il voto nel concordato minore fa riferimento alla sola maggioranza delle classi, senza alcuna distinzione tra le due tipologie di concordato”.
[25] Del resto, è fuori discussione che ben potrà, il debitore, proporre un concordato minore in continuità aziendale o professionale senza formazione di classi e con rinuncia implicita ad avvalersi della ristrutturazione trasversale.
[26] Tribunale di Torino 25 novembre 2025, in sede di apertura del concordato minore, ha disposto la nomina del commissario prendendo atto del classamento dei creditori contenuto nella proposta, ritenendo la nomina necessaria “in quanto non è possibile un giudizio prognostico circa la necessità di applicare l'articolo 112 co. 2 e la nomina del commissario appare vincolata al decreto di apertura della procedura dalla norma, inducendo a ritenere preferibile che la nomina avvenga immediatamente e non nel successivo momento in cui si verificasse l'esigenza di procedere all'omologa ai sensi dell'art. 112 co 2”.
In dottrina si è osservato che “poiché l’ipotesi è legata a un evento non prevedibile al momento della nomina del commissario, e che potrà verificarsi solo all’esito delle operazioni di voto, sembra preferibile che il giudice proceda alla nomina quando, già dal classamento proposto, appaia verosimile che possa sopravvenire la necessità dell’omologa ai sensi dell’art. 112, comma 2” (MUNARIN-ZULIANI, voce “Concordato Minore” sub art. 78, comma 2-bis, in AA.VV., “Formulario commentato del sovraindebitamento”, cit.).
[27] Mi pare concluda in tal senso anche V.AGNESE, “Il concordato è minore ma non nella operatività delle regole”, in Procedure Concorsuali e Crisi d’Impresa, Ipsoa, 5/2026, pag. 664.
[28] Peraltro, che l’iter procedimentale dettato per il concordato preventivo non trovasse applicazione al concordato minore era pressoché scontato, infatti non consta allo scrivente neppure una pronuncia di merito che abbia affermato il contrario.
Per l’inapplicabilità dell’art. 88 al concordato minore per incompatibilità con il procedimento semplificato regolato dall’art. 80, cfr. di recente Tribunale di Modena 29 maggio 2026.
[29] È appena il caso di osservare che la già citata decisione Tribunale di Firenze 9 novembre 2025 - in coerenza con l’assunto per cui, quanto il concordato minore è in continuità aziendale o professionale, operano de plano tutte le norme previste nel concordato preventivo per tale tipologia di proposta – ha ritenuto di fare applicazione del cram down “ma non nella versione prevista dall’art. 80 comma 3, che tale istituto prevede per il concordato minore, ma nella versione prevista dall’art. 88, comma 4, sul concordato ‘maggiore’ in continuità aziendale”.
[30] Osserva il Sost. Proc. dr. Nardecchia che, se deve escludersi che la possibilità di omologare il concordato minore con il cram down dei crediti fiscali e contributivi sia subordinata all’obbligatoria formulazione di una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88, “discorso diverso va fatto con riferimento alle regole del concordato preventivo che attengono al trattamento di tali crediti perché il contenuto della proposta di concordato minore va debitamente integrato con le disposizioni dettate in tema di concordato preventivo, per tutto quanto ivi non previsto e nei limiti di compatibilità, ai sensi, per l'appunto, dell'art. 74, co4”. Come già osservato, tuttavia, Cass. 2026/14555 nulla statuisce a riguardo.
Per un’ampia disamina delle varie posizioni emerse in dottrina e giurisprudenza sul richiamo integrale o parziale delle disposizioni contenute nell’art. 88, cfr. MUNARIN-ZULIANI, voce “Concordato Minore” in AA.VV., “Formulario commentato del sovraindebitamento”, a cura di Baessato-Manente, Pacini Editore, 2025, pag. 418.
[31] Nella giurisprudenza di merito si rinviene Tribunale di Modena 29 agosto 2025 e Tribunale di Rimini 7 gennaio 2025, per il quale “al concordato minore trova applicazione la disciplina del trattamento dei crediti fiscali, dettata dall’art. 88 per il concordato preventivo, nella parte in cui prevede che i crediti erariali assistiti da privilegio e quelli chirografari, debbano essere soddisfatti dal piano di concordato in misura non deteriore rispetto ai crediti del medesimo rango.
Va, dunque, ribadita l’applicabilità al concordato minore delle regole sostanziali di trattamento del credito tributario e previdenziale contenute nell’art 88 co.1, secondo e terzo periodo, in forza del richiamo alla disciplina del concordato preventivo contenuto nell’art 74, co.4, e ciò in assenza, appunto, di una regolamentazione sostanziale specifica del trattamento dei crediti stessi, rispetto ai quali nel concordato minore vi è la sola previsione del c.d. cram down in fase di omologazione, ex art 80, co.3”.
[32] Cfr. A.MANCINI – A. MUNARIN, “I crediti erariali e previdenziali nel concordato minore: il richiamo delle regole sostanziali dell’art. 88 (Breve nota a Tribunale di Rimini 7 gennaio 2025)”, in questa Rivista, maggio 2025.
[33] In termini generali deve, quindi, osservarsi che “la deroga legislativa al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria sarebbe da rinvenire non solo nelle disposizioni attualmente contenute negli artt. 63 e 88 del Codice, ma già nelle disposizioni che prevedono in generale la possibilità di soddisfare in misura parziale i debiti privilegiati in ragione della crisi dell’impresa” (G.ANDREANI, “Transazione fiscale: come cambia a seguito del CCII e della Direttiva Insolvency”, febbraio 2023).
Del resto, la previsione del c.d. cram down “significa, implicitamente, anche il potere dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali di esprimere il proprio voto ai sensi del comma 1, lett. c), dell’art. 78, in deroga al principio della indisponibilità dei crediti di cui sono titolari” (G.ANDREANI, “Le norme fiscali nel Correttivo-Ter”, DDC, agosto 2024).
Un altro Autore ha escluso in radice la compatibilità con il concordato minore dell’intera disciplina dell’istituto della transazione dei crediti erariali e previdenziali e del relativo trattamento dettata per il concordato preventivo, ritenuta addirittura superflua a fronte della possibilità nella procedura minore di falcidiare tali crediti secondo le stesse regole previste per tutti gli altri (F. LAMANNA, “Il Codice della crisi e dell’insolvenza dopo il secondo correttivo”, Milano, 2022, 440).
[34] Cfr. Cass. 22 aprile 2026 n.10723, che ha ribadito che nel giudizio di cram down, scevro da ogni indagine di meritevolezza, “ciò che rileva, per il legislatore nazionale, è la convenienza della proposta concordataria rispetto alla alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale”.
Traslando il principio nel concordato minore, deve, dunque, affermarsi che, se il tribunale può omologare forzosamente il concordato ex art. 80, co.3, ‘anche in mancanza di adesione’ da parte degli Enti, sulla base della mera convenienza, a fortiori l’adesione dell’Erario e dell’INPS al concordato minore ben può essere espressa da tali creditori sulla base del solo criterio di convenienza, a prescindere dalla comparazione di trattamento con gli altri crediti.
[35] Non convincente, in tal senso, appare l’argomentazione addotta dalla Procura Generale nella propria relazione citata, ove si osserva, circa il quesito dell’applicazione al concordato minore delle regole sostanziali ex art. 88, che “a tale quesito va data risposta positiva sulla scorta della considerazione che un’interpretazione che lasciasse spazio alla possibilità di una diversa falcidia dei crediti tributari e contributivi a seconda che si tratti di decurtazione derivante da 'transazione fiscale' o dal semplice operare dell'omologabilità forzosa nel concordato minore, apparirebbe del tutto irrazionale e foriera di dubbi anche di costituzionalità, oltre che di contrarietà ai principi di natura unionale”.
A tacere del fatto che, così argomentando, si oblitera completamente il criterio di richiamo di cui all’art.74, ult. co., per dare spazio ad un approccio di carattere meramente sistematico, si osserva in primo luogo che, a ben vedere, il legislatore ha regolato diversamente il trattamento dei crediti tributari in relazione alle diverse fattispecie, più o meno complesse, cui si riferiscono i vari strumenti di regolazione della crisi ed insolvenza, se è vero che il giudizio di cram down soggiace a regole sostanziali diverse a seconda dello strumento a cui accede (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, P.R.O., concordato minore), per cui è chiaro che l’omologazione forzosa nel concordato minore si fonda sulle regole di trattamento dei crediti tributari adottate in tale procedura.
[36] In dottrina si è osservato che l’art. 90 appare incompatibile con il concordato minore “e, in particolare, con la mancata previsione della fissazione di un termine iniziale per l’espressione del voto e, quindi, con l’impossibilità di presentare la proposta concorrente almeno 30 giorni prima di siffatto termine iniziale (v. artt. 47, comma 2, lett. c), e 90, comma 1). Siffatta incompatibilità si estende anche alla proposta concorrente dei soci ai sensi dell’art. 120-bis, comma 5, da ritenere, pertanto anch’esso inapplicabile, sia pure con qualche maggiore difficoltà di ricostruzione sistematica, posto che le disposizioni del capo III-bis riguardano in generale tutti gli “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società”, sicché la loro riferibilità anche al concordato minore è diretta e non filtrata attraverso l’art. 74, comma 4, e la relativa clausola di compatibilità” (MUNARIN-ZULIANI, voce “Concordato Minore” sub art. 78, comma 2-bis, in AA.VV., “Formulario commentato del sovraindebitamento”, a cura di Baessato-Manente, Pacini Editore, 2025, pag. 475).
Analogamente, nel senso dell’incompatibilità della disciplina delle proposte concorrenti con il concordato minore, v. A.CRIVELLI, “Concordato minore e concordato preventivo”, in DDC, dicembre 2022.
[37] Prevedendo che “alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell’OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati”.
[38] Tribunale di Treviso 29 novembre 2023 ha statuito che “ove la proposta di concordato minore risulti fondata su un contratto preliminare di compravendita immobiliare già stipulato, deve trovare applicazione la disciplina ex art. 91, commi 1 e 2, sulle offerte concorrenti nel concordato preventivo, compatibile con la disciplina, sia pure più snella, che connota il concordato minore (art. 74, ult. co.), per cui andranno stimolate eventuali manifestazioni di interesse e solo all’esito dell’eventuale espletamento della procedura competitiva sarà possibile valutare le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori”.
Nello stesso senso, Tribunale di Milano 26 settembre 2022, in questa Rivista, con commento di A. MANCINI, “Sovraindebitamento: le offerte concorrenti nel concordato minore (breve nota a Tribunale di Milano 26.9.2026”, ottobre 2022.
In dottrina, nel senso dell’applicabilità dell’art. 91 al concordato minore, v. G.B. NARDECCHIA, ”Concordato minore liquidatorio: legittimazione del debitore e soddisfazione dei creditori”, in Il Fallimento, 4/2024.
Va segnalata la fattispecie particolare decisa da Tribunale di Trieste 19 maggio 2023, che ha ritenuto ammissibile la proposta di concordato minore – prevedente la vendita di un bene immobile tramite procedure competitive – “con differimento (nella specie, di tre mesi) del termine per la trasmissione ai creditori, a cura dell’OCC, della proposta di concordato minore e della relazione prevista dall’art. 76, c.2, ai fini del decorso del successivo e conseguente termine non superiore a 30 gg per l’espressione del voto, al fine dichiarato di consentire, nelle more, lo svolgimento della procedura competitiva e l’individuazione dell’acquirente tramite un’aggiudicazione condizionata all’omologa del concordato”.
[39] In dottrina si è ritenuto che l’art. 97 sia certamente applicabile al concordato minore anche se il comma 5 di detta disposizione prevede la competenza collegiale del tribunale in ordine all’istanza del debitore: è chiaro che nel concordato minore la competenza sarà monocratica ex art. 76, comma 6 (cfr. R.BROGI, “Il sovraindebitamento nel codice della crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 282).
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