Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 20/01/2026 Scarica PDF
Regole di riparto, maggioranze e ristrutturazione trasversale nel concordato minore (Note intorno a Tribunale di Firenze 9 novembre 2025)
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - BicoccaTribunale di Firenze 9 novembre 2025, est. Legnaioli
Concordato Minore - Continuità aziendale o professionale - Regole di approvazione del concordato - Richiamo delle regole specifiche ex artt. 109 e 112 CCII - Ammissibilità
Anche nel concordato minore, come in quello maggiore, vi è una regola generale - quella di cui all’art. 79, comma 1, corrispondente all’art. 109 comma 1 (maggioranza dei crediti e maggioranza di classi) - e una regola particolare dettata per il concordato in continuità, quella di cui all’art. 109 comma 5 e all’art. 112, comma 2, quest’ultimo espressamente richiamato dall’art. 78-comma 2-bis. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
SOMMARIO: 1. I temi di interesse 2. Il caso fiorentino 3. Il richiamo dell’art. 84, comma 6, CCII, in tema di distribuzione del valore 3.1. Il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII 3.2. Il valore di liquidazione nella continuità professionale 3.3. Il criterio della prevalenza ex art. 84, comma 3, CCII. 4. Ritenuta applicabilità dell’art. 109, comma 5, CCII al concordato minore in continuità aziendale o professionale 4.1. L’art. 109, comma 5, primo e secondo periodo, CCII sulle regole di approvazione. 4.2. L’art. 109, comma 5, terzo e quarto periodo, CCII sulle regole di voto. 5. Il rinvio all’art. 112, comma 2, CCII: la ‘ristrutturazione trasversale’ nel concordato minore. 6. Considerazioni critiche. 6.1. La sostanziale svalutazione della norma di rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII. 6.2. Disapplicazione dell’art. 112, comma 2, CCII, nel concordato minore? 6.3. Alcune possibili vie interpretative
1. I temi di interesse
La decisione in rassegna si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza di merito in ordine all’applicazione al concordato minore delle norme dettate per il concordato preventivo, in forza della disposizione di richiamo contenuta nell’ultimo comma dell’art. 74 CCII.
I motivi di interesse evocati dalla pronuncia in commento sono molteplici:
i) come espresso in massima, si è ritenuto che, attesa la distinzione tra concordato minore liquidatorio e concordato in continuità, di cui all’art. 74 CCII, in quest’ultima tipologia trovi applicazione il compendio di norme previsto per il concordato preventivo in continuità aziendale;
ii) considerato che accede al concordato minore anche il professionista non assoggettabile a liquidazione giudiziale, il tribunale fiorentino ha sostanzialmente equiparato la fattispecie della continuità “professionale” alla continuità “aziendale”, ritenendo quindi applicabili al concordato minore con prosecuzione dell’attività professionale le regole di distribuzione del valore e di approvazione del piano previste per il concordato preventivo in continuità aziendale;
iii) in particolare, trova applicazione nel concordato minore la regola distributiva prevista dall’art. 84, comma 6, CCII, che vuole la distribuzione del valore di liquidazione con la priorità assoluta e il valore eccedente quello di liquidazione con la priorità relativa[2];
iv) al fine del raggiungimento della maggioranza delle classi, il tribunale ricorre alla regola del “cram down fiscale” ma non nella versione regolata dall’art. 80 comma 3, CCII, che tale istituto prevede per il concordato minore, ma nella versione prevista dall’art. 88, comma 4, CCII, nel concordato ‘maggiore’ in continuità aziendale;
v) nel concordato minore si applica altresì la speciale disposizione contenuta all’art. 112, comma 2, CCII, che consente l’omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale in applicazione della c.d. ‘ristrutturazione trasversale’[3].
Il presente contributo intende sottoporre ad un vaglio critico l’operazione ermeneutica sottesa ai predetti richiami normativi, alla luce della regola di rinvio contenuta all’art. 74, comma 4, CCII.
Come vedremo, infatti, la giurisprudenza ha variamente applicato al concordato minore singole parti delle disposizioni dedicate al concordato preventivo e relative ai criteri di riparto, al trattamento dei crediti ed alle regole di approvazione della proposta, con ciò facendo un’applicazione non sempre rispettosa, ad avviso di chi scrive, dei criteri di richiamo fissati nell’art. 74, comma 4, CCII.
2. Il caso fiorentino
La sentenza in rassegna, a quanto mi consta, rappresenta il primo caso di applicazione al concordato minore della speciale disposizione sulla ristrutturazione trasversale contenuta all’art. 112, comma 2, CCII, che consente l’omologazione del concordato anche quando non è raggiunta l’unanimità delle classi.
Il Tribunale ha omologato il concordato minore in continuità professionale proposto da un avvocato sovraindebitato, con messa a disposizione dei creditori, per un periodo di cinque anni, delle quote di reddito derivanti dalla prosecuzione dell’esercizio della professione forense.
Qualificando in continuità il concordato minore proposto, il Giudice ha ritenuto di fare applicazione delle norme specifiche di detta tipologia di concordato preventivo, affermando in primo luogo che tali norme previste per la continuità aziendale operano analogicamente anche con riferimento alla prosecuzione dell’attività professionale, come nel caso di specie[4].
L’evidente favor del legislatore per il concordato non liquidatorio muove dalla particolare tutela per la prosecuzione dell’attività, sia essa aziendale o professionale, e tale elemento è ciò che giustifica la diversificazione di disciplina tra il concordato minore con prosecuzione dell’attività e quello liquidatorio.
Afferma quindi il Tribunale di Firenze che “se al concordato minore con prosecuzione dell’attività aziendale - come si evince dall’art. 78, comma 2-bis, lett. b) - si applicano le regole di distribuzione del valore e di approvazione previste per il concordato ‘maggiore’ in continuità aziendale (art. 84, comma 6, nonché artt. 109, comma 5, e 112, comma 2), una visione coerente dell’istituto impone di trattare nello stesso modo il concordato minore in continuità professionale”.
Ammessa l’equiparazione di disciplina del concordato in continuità aziendale e professionale, l’elemento innovativo della decisione toscana è rappresentato, dunque, dal richiamo delle norme del concordato preventivo in continuità aziendale - art. 84, comma 6, e artt. 109, comma 5, e 112, comma 2 – la cui applicazione al concordato minore si fonderebbe
- sia sull’art. 74, comma 4, CCII, “in quanto compatibili”;
- sia sul rinvio espresso alla c.d. ‘ristrutturazione trasversale’, ovvero “all’omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’art.112, comma 2, CCII” di cui al comma 2-bis, lett. b), dell’art. 78, CCII (norma relativa alla nomina del commissario giudiziale nel concordato minore, su cui torneremo).
Come vedremo, ammettere l’applicabilità della disciplina della ristrutturazione trasversale anche al concordato minore in continuità significa introdurre surrettiziamente in tale procedura due regole non previste, anzi contraddette, dal compendio di norme ex art. 74 ss. CCII: il classamento obbligatorio e il principio dell’unanimità delle classi, presupposti impliciti dell’art. 112, comma 2, CCII.
3. Il richiamo dell’art. 84, comma 6, CCII, in tema di distribuzione del valore
In primo luogo, il Giudice ha condiviso l’impostazione del piano proposto dal debitore, per cui le quote di reddito conseguite nei primi tre anni vengono distribuite secondo la regola della priorità assoluta, mentre quelle conseguite negli ulteriori due anni di durata del piano, trattandosi di valore eccedente quello di liquidazione, soggiacciono alla regola di riparto della priorità relativa, alla stregua di quanto previsto dall’art.84, comma 6, CCII per il concordato preventivo in continuità[5].
La giurisprudenza di merito, peraltro, aveva già ritenuto applicabili al concordato minore in continuità le regole sostanziali di distribuzione del valore previste per la procedura maggiore, con applicazione della priorità relativa sul valore eccedente quello di liquidazione[6].
L’applicabilità della regola della c.d. priorità relativa anche al concordato minore in continuità, con riferimento all’eccedenza rispetto al valore di liquidazione, non pare dunque generare problemi di sorta, essendo condivisibile, nel senso della sua piena ammissibilità, il richiamo all’art. 74, comma 4, CCII, nonché il riferimento alle regole di distribuzione contenuto all’art. 78, comma 2-bis, lett. b), mediante il rinvio ivi operato all’art. 112, comma 2, CCII.
In particolare, come osservato da Trib. Roma 25.6.2025, cit., in tema di distribuzione del valore “non esiste una norma analoga nelle disposizioni che regolano il concordato minore”, pertanto la norma è richiamabile “ai sensi del disposto dell’art. 74 co. 4 per cui - per quanto non previsto al concordato minore - si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili”.
Al contempo, “l’art.78, comma 2 bis, lett. b), nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt’altro che chiare) all’articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest’ultima disposizione, anche la distinzione tra relative ed absolute priority rule” (Trib. Cuneo 8.10.2025, cit.)[7].
3.1. Il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII
Il richiamo dell’art. 84, comma 6, CCII, porta con sé il rinvio alla nozione di valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, che corrisponde, alla data della domanda di concordato, non solo al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni, ma anche “all’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese” [8].
Con il termine ‘valore di liquidazione’si alludeallaporzione patrimoniale del debitore che sarebbe acquisita anche nell’eventualità in cuil’impresa fosse soggetta a liquidazione giudiziale o controllata, e che prescindedall’incidenza del piano concordatario in continuità[9].
Peraltro, in questa sede va solo accennato il dibattito ancora in corso in dottrina e giurisprudenza circa l’effettivo ambito oggettivo del ‘valore di liquidazione’, e per converso del valore ‘eccedente’, sia nelle fattispecie di continuità diretta - con la discussa questione dell’individuazione del c.d. plusvalore da continuità, anche generato, eventualmente, dall’esercizio provvisorio svolto dal curatore - sia in tutti i casi di continuità indiretta caratterizzati, prevalentemente, dall’affitto d’azienda stipulato prima della domanda di concordato[10].
Va chiarito, peraltro, che l’aver introdotto nel valore di liquidazione quanto ricavato dalla ‘cessione dell’azienda in esercizio’, porta a dire che “il valore di avviamento derivante dalla cessione dell’azienda in esercizio non può essere considerato come un surplus della continuità aziendale ripartibile secondo la c.d. relative priority rule, ma il relativo valore deve essere distribuito tra i creditori secondo la c.d. absolute priority rule”[11].
Ciò per dire che occorre verificare caso per caso, ai fini della distribuzione del valore con la relative priority rule, l’eventuale esistenza di un effettivo surplus distribuibile, “con ciò intendendosi solo quell’attivo che non si sarebbe prodotto in caso di esercizio provvisorio ovvero affitto d’azienda in sede di liquidazione giudiziale”, per cui nel concordato è fondamentale “evidenziare con chiarezza le ragioni per cui il surplus che si intende distribuire con la ‘relative priority rule’ sia effetto dell’intervento causalmente efficiente, attuato in sede concordataria (ad esempio in termini di sostegno all’attività corrente, che il curatore avrebbe più difficoltà a procurare)”[12].
3.2. Il valore di liquidazione nella continuità professionale
Nel concordato minore in continuità aziendale - al pari dell’analoga fattispecie nel concordato preventivo - la giurisprudenza ha profuso, dunque, il medesimo sforzo volto ad individuare, di volta in volta nelle fattispecie concrete, l’eccedenza di valore distribuibile con la regola della priorità relativa[13].
Nelle pronunce rese in fattispecie di concordato minore in continuità professionale e non aziendale, la questione della determinazione del valore di liquidazione si presenta, invero, con una minore complessità.
Esso viene solitamente determinato nei flussi di reddito generati dalla prosecuzione dell’attività professionale o di lavoratore autonomo del debitore, in particolare nel rateo acquisibile nella liquidazione controllata per il periodo triennale di legge, fino al conseguimento dell’esdebitazione[14].
3.3. Il criterio della prevalenza ex art. 84, comma 3, CCII
Se è vero che la qualificazione del concordato minore “in continuità” - nell’impostazione seguita dal tribunale fiorentino - determina il richiamo delle norme del concordato preventivo regolanti appunto tale tipologia di concordato, viene da chiedersi se trovi applicazione anche l’art. 84, comma 3, CCII, espressamente dettato per la “continuità aziendale” ove si precisa, tra l’altro, che “i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta”.
L’eventuale richiamo ha indubbi effetti pratici, in riferimento ai numerosi casi di concordato minore “misto”, in cui ai proventi della continuità aziendale o professionale si affiancano risorse esterne e ricavi derivanti dalla cessione di beni non essenziali alla prosecuzione dell’attività, tenuto conto che la qualificazione del concordato in continuità consente di sottrarsi ai limiti minimi fissati per l’accesso al concordato liquidatorio.
In dottrina la norma è ritenuta senz’altro applicabile al concordato minore[15]; peraltro, si è opportunamente chiarito che per beneficiare della disciplina del concordato in continuità, la prosecuzione dell’attività può condurre ad un soddisfo dei creditori anche ‘non prevalente’, ma deve in ogni caso essere un apporto ‘qualitativo’ non irrilevante nell’economia del piano concordatario[16].
In giurisprudenza, invece, non è pacifica l’applicabilità dell’art. 84, comma 3, CCII, al concordato minore.[17]
4. Ritenuta applicabilità dell’art. 109, comma 5, CCII al concordato minore in continuità aziendale o professionale
4.1. L’art. 109, comma 5, primo e secondo periodo, CCII, sulle regole di approvazione
La pronuncia in rassegna ritiene altresì applicabile al concordato minore il disposto dell’art.109, comma 5, primo e secondo periodo, CCII[18], in riferimento alle regole di approvazione del concordato.
Il Giudice toscano afferma che quanto ivi previsto integra una “regola particolare dettata per il concordato in continuità”, rispetto alla regola generale di cui all’art. 79, comma 1, CCII, che fissa il principio di maggioranza (non solo dei crediti ma anche delle classi, quando costituite), senza distinzione tra le tipologie di concordato minore.
La regola specifica per il concordato in continuità aziendale posta dall’art.109, comma 5, CCII, prevede che il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore (c.d. principio dell’unanimità delle classi)[19], e in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe; in caso di mancata approvazione si applica l’art. 112 comma 2.
La qualifica del concordato minore in continuità aziendale o professionale, dunque, farebbe scattare la regola dell’unanimità delle classi ai fini della sua approvazione, in contrasto con la regola della maggioranza dei crediti (e delle classi, ove costituite) posta dall’art. 79 CCII.
Ma la previsione dell’unanimità delle classi, altresì, presuppone evidentemente il classamento obbligatorio, posto dall’art.85, comma 3, CCII, per cui “nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria”, in contrasto con l’art. 74, comma 3, CCII, il quale chiarisce che nel concordato minore la suddivisione dei creditori in classi è solo “eventuale”, e “la formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi”.
Formuleremo in prosieguo alcune considerazioni critiche circa l’iter argomentativo seguito dal Tribunale di Firenze; per ora basti osservare che nella decisione in rassegna la prevalenza assegnata alla disciplina del concordato in continuità - rispetto alle regole specifiche sopra richiamate e proprie del concordato minore - prende le mosse dal richiamo alla disciplina dell’art. 112, comma 2, CCII, contenuta, peraltro, ”in una norma che si occupa di altro (art. 78, comma 2-bis sulla nomina del commissario giudiziale)” (Trib. Firenze 9.11.2025), richiamo che, come visto, impone a ritroso l’applicazione dell’art. 109, comma 5, CCII, e scardina almeno un paio di principi normativi chiari e definiti nella procedura minore (ovvero, il classamento facoltativo e l’approvazione della maggioranza delle classi)[20].
4.2. L’art. 109, comma 5, terzo e quarto periodo, CCII sulle regole di voto
Prima di esaminare il profilo della ritenuta applicabilità della ‘ristrutturazione trasversale’ al concordato minore in continuità, ed ancorché esuli dal focus del presente contributo, merita di essere osservato che un altro filone giurisprudenziale ha ritenuto applicabile al concordato minore anche le disposizioni contenute all’art. 109, comma 5, terzo e quarto periodo, CCII[21], che regolamentano il diritto di voto.
Ciò partendo dall’inciso dell’art. 86 CCII - dettato in tema di moratoria, applicabile anche al concordato minore in assenza della relativa disciplina - che prevede la moratoria senza limiti temporali, ma “fermo quanto previsto nell'articolo 109”.
In tal senso si è ritenuto che la norma sulla moratoria sine die codificata all’art. 86 CCII, facendo salva, appunto, la disciplina contenuta dell’art. 109 CCII (terzo e quarto periodo), porti a dire che la moratoria per il pagamento dei creditori muniti di prelazione è possibile anche oltre il termine di 180 giorni dall’omologazione, a condizione della loro ammissione al voto per l’intero, tenuto conto che l'adempimento con una tempistica superiore equivale a soddisfazione non integrale[22] [23].
5. Il rinvio all’art. 112, comma 2, CCII: la ‘ristrutturazione trasversale’ nel concordato minore
Come già osservato, la sentenza in commento ha ritenuto applicabile al concordato minore la ‘ristrutturazione trasversale’ regolata dall’art. 112, comma 2, CCII, valorizzando (fin troppo) il riferimento a tale disposizione contenuto nella norma dettata ai fini della nomina del commissario giudiziale (art. 78, comma 2-bis, lett. b, CCII).
Il Giudice toscano sembra concludere che, se il concordato minore è in continuità e può essere omologato ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII, allora, ‘a monte’, la regola di approvazione del concordato è quella dell’unanimità delle classi, non della maggioranza, se è vero che la ‘ristrutturazione trasversale’ ex art. 112, comma 2, CCII, entra in gioco, “se una o più classi sono dissenzienti”.
In altri termini, l’art. 112, comma 2, CCII, pone un criterio empirico di approvazione del concordato in continuità, applicabile dal Giudice, su istanza del debitore, in tutti i casi in cui manchi l’unanimità delle classi ex art. 109, comma 5, CCII, che infatti stabilisce che “in caso di mancata approvazione si applica l’art. 112, comma 2”.
Dunque, viene fatta integrale applicazione alla procedura minore del meccanismo ‘a cascata’ che regola l’approvazione all’unanimità del concordato preventivo in continuità, per cui
- l’art. 109, comma 5, CCII, richiede l’approvazione all’unanimità delle classi;
- in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto;
- oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe;
- In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, comma 2.
Nel caso in rassegna la maggioranza dei voti favorevoli espressi dai creditori risultava raggiunta solo in due classi su cinque: il Tribunale ha comunque disposto l’omologazione ricorrendo, appunto, alla ‘ristrutturazione trasversale’, ovvero in base alla regola del secondo comma dell’art. 112, in presenza delle condizioni ivi previste ai punti a), b), c) e d) [24].
Di tale disposizione il Tribunale ha, quindi, accertato la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) poiché:
a) il ‘valore di liquidazione’ è risultato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con riferimento alla quota di reddito ricavabile nei primi tre anni;
b) il valore ‘eccedente quello di liquidazione’ è stato allocato in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevessero complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
c) nessun creditore è risultato ricevere più dell’importo del proprio credito (in termini di ulteriori utilità).
Quanto alla ricorrenza della condizione di cui alla lettera d), essa prevede che la proposta sia “approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione” (così recita, appunto, l’art. 112, comma 2, lett. d).
Preso atto che il concordato risultava approvato da due classi su cinque – si verteva dunque in un caso di mancata approvazione a maggioranza delle classi - il Tribunale di Firenze ha ritenuto di “fare un ulteriore sforzo interpretativo” pervenendo al raggiungimento della maggioranza delle classi (dunque, alla terza classe, su cinque, favorevole alla proposta) mediante la regola del cosiddetto “cram down fiscale”, “ma non nella versione prevista dall’art. 80 comma 3, che tale istituto prevede per il concordato minore, ma nella versione prevista dall’art. 88, comma 4, sul concordato ‘maggiore’ in continuità aziendale” [25][26].
Il Giudice fiorentino ricorre, dunque, al cram down ex art. 88, comma 4, CCII, riconducendo la classe dissenziente B (relativa ai crediti erariali) nel novero delle classi favorevoli al concordato; ciò sul presupposto ex art. 88 CCII, i) del trattamento non deteriore (ma anzi più favorevole) rispetto all’alternativa della liquidazione controllata; ii) del carattere determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi.
Acquisita così la maggioranza delle classi (tre su cinque), il Tribunale procede all’omologazione “ritenendo raggiunta la maggioranza delle classi come richiesto dall’art. 112, comma 2, primo periodo”, poiché tra tali classi almeno una (la classe B) è formata da creditori titolari di diritto di prelazione, utilizzando così il criterio per cui la proposta deve essere “approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione” e senza necessità di fare applicazione dell’ulteriore criterio sussidiario previsto dallo stesso comma 2 “in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi”.
6. Considerazioni critiche
6.1. La sostanziale svalutazione della norma di rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII
L’approccio interpretativo espresso dal Tribunale fiorentino, volto a valorizzare, da un lato, l’indubbio favor che le norme unionali e il Codice della Crisi assegnano alla continuità aziendale, e dall’altro lato, le esigenze di carattere sistematico che impongono di allineare le discipline del concordato minore e del concordato preventivo, appare, a chi scrive, frutto di una forzatura della norma di richiamo contenuta nell’art. 74, comma 4, CCII.
Non vi è alcun dubbio circa il fatto che la scarna disciplina relativa al concordato minore in continuità debba essere integrata con le disposizioni del concordato preventivo, nei limiti di compatibilità, ma tale operazione deve avvenire ‘per quanto non previsto’, se non si vuole svilire in via interpretativa il criterio di rinvio dell’art. 74.
Mentre nel caso che ci occupa appare fin troppo evidente la svalutazione totale di detto criterio normativo, essendo oggettivamente presente nel concordato minore una specifica disciplina sia delle regole di approvazione del concordato minore, che non si differenziano rispetto alla sua tipologia (art. 79), sia delle regole di classamento (art. 74, comma 3).
È chiaro che il dato letterale di tali disposizioni è oggettivamente in contrasto con le suddette norme, o quantomeno esse si distinguono per un contenuto divergente rispetto alle corrispondenti norme del concordato preventivo, al pari, per es., di quanto previsto per il concordato liquidatorio[27].
La norma di chiusura dell’art. 74 CCII, dunque, è sì espressione della volontà del legislatore di uniformare le due discipline (così da evitare risultati irragionevoli in presenza di fattispecie similari rientranti nell’una o nell’altra procedura), ma in funzione di filtro rispetto al recepimento integrale delle norme del concordato preventivo, posta a tutela della voluta semplificazione della disciplina del concordato minore.
Con l’art. 74, comma 4, CCII, dunque, non è possibile barare: il richiamo delle norme del concordato preventivo è in termini di sussidiarietà, operando ‘per quanto non previsto’, per cui esso non può fondarsi né sul dogma della continuità aziendale (a tal punto da ‘attivare’ un diverso compendio normativo contemplata nella procedura maggiore), né sul principio di primazia della Dir. Insolvency, con cui accreditare questa o quella interpretazione del diritto interno.
Detto altrimenti, se da un lato è fuor di dubbio che la distinzione liquidatorio/continuità caratterizzi anche l’architettura del concordato minore[28], e se è pur vero che sussistono situazioni molto simili da regolare - si pensi, al concordato minore in continuità aziendale dell’impresa agricola o dell’impresa commerciale sotto-soglia - dall’altro lato occorre convenire che il legislatore ha adottato la tecnica della semplificazione, ponendo una norma-filtro prevalente rispetto al criterio interpretativo dell’analogia.
È quanto ha ribadito, del resto, Cass. sez. I 30 giugno 2025 n.17721, pres. Ferro, est. Vella, per cui “la presenza di questo esplicito criterio regolatore [art. 74, comma 4, CCII, n.d.r.] supera il più generale meccanismo integrativo dell’analogia contemplato dall’art. 12, comma 2, preleggi” [29].
Dunque “lo strumento della interpretazione analogica presuppone l’individuazione di una lacuna nell’ordinamento e la conseguente necessità di colmarla, ricorrendo all’applicazione di una norma che disciplina un caso simile, mentre nella specie è la stessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l’istituto più affine cui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni caso all’interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nel comparto di riferimento”.
Se così è, vale l’ammonimento delle Sezioni Unite per cui “il ricorso all’analogia non può mai giustificarsi in funzione ’creativa’ da parte del giudice, in quanto non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi”. (Cass. Sez. Un., 38596/2021; conf. Cass. 6850/2025, richiamate da Cass. 2025/17721).
A distanza di pochi mesi dalla pronuncia Cass. 2025/17721, la Corte è tornata a ribadire la propria posizione sul punto con la decisione Cass. sez. I, 28 ottobre 2025 n.28574, pres. Ferro, est. Vella, osservando che “il paradigma di riferimento per il controllo di legittimità [circa il rinvio normativo, n.d.r.] va debitamente integrato non solo con le ulteriori disposizioni che seguono all’interno della sezione, ma anche con le disposizioni dettate in tema di concordato preventivo, per tutto quanto ivi non previsto e nei limiti di compatibilità, ai sensi, per l’appunto, dell’art. 74, comma 4 CCII”; per cui - osserva Cass. 2025/28574 - ben possono essere applicate alla procedura minore le disposizioni dettate dall’art. 84 CCII per il concordato preventivo, ma “nei limiti in cui siano applicabili al concordato minore per il tramite dell’art. 74, ultimo comma, CCII”.
In particolare, proprio in riferimento alle norme che ci occupano, di cui agli art. 84 e 112, comma 2, CCII, Cass. 2025/28574 chiarisce che “tra le norme che disciplinano il concordato preventivo, importabili nel concordato minore, rientrano le disposizioni dettate dall’art. 84 ed anche dall’art. 112 CCII - il cui secondo comma, in tema di ristrutturazione trasversale dei debiti, è espressamente richiamato nel concordato minore dall’art. 78, comma 2-bis, lett. b) CCII - le quali distinguono il trattamento dei creditori a seconda che si tratti di concordato in continuità o liquidatorio, sempre che dette disposizioni non siano superate da altre espressamente dettate per il concordato minore” (Cass. 2025/28574).
In tema di regole di approvazione del concordato la norma espressamente dettata nel concordato minore esiste ed è inequivoca: “Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. […] Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”. (art. 79 CCII).
Analogamente, in tema di classamento la norma è esplicita: “La proposta di concordato […] può prevedere la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi” (art. 74, comma 3, CCII).
Non v’è chi non veda che, in riferimento ad entrambi i principi, non sussiste alcun vuoto normativo o carenza di disciplina.
Resta da chiarire se il richiamo dell’art. 112, comma 2, CCII -operato curiosamente in una disposizione dettata in tema di nomina del commissario - trascini con sé le regole del classamento obbligatorio e dell’unanimità delle classi nel concordato minore in continuità, o se comunque la qualifica della “continuità aziendale”, anche nella procedura minore, integri una fattispecie del tutto peculiare di concordato da attrarre le suddette le regole specifiche in deroga a quelle generali ex artt. 74, comma 3, e 79 CCII.
6.2. Disapplicazione dell’art. 112, comma 2, CCII, nel concordato minore ?
Se così è, lascia perplessi l’operazione ermeneutica effettuata dal Tribunale di Firenze, per cui anche nel concordato minore, come in quello maggiore, la regola di approvazione della maggioranza dei crediti (e delle classi) sarebbe sostituita dall’unanimità delle classi per la fattispecie della continuità aziendale o professionale, ciò sul presupposto dell’espresso richiamo dell’art. 112, comma 2, CCII, che, a ritroso, trae la sua ragion d’essere nella regola dell’unanimità codificata all’art. 109, comma 5, CCII.
Malgrado l’assunto di Cass. 2025/28574, come visto, per cui l’art. 112, comma 2, CCII, è “importabile” nel concordato minore - nei limiti detti - , dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che detto richiamo normativo, contenuto nell’art. 78 comma 2-bis, CCII, appare distonico e del tutto asistematico[30].
Come già osservato, la norma non vive di luce propria ma in stretta correlazione con l’art. 109, comma 5, CCII, fissando un criterio sussidiario per pervenire all’omologazione anche in mancanza dell’unanimità delle classi: viene da chiedersi, dunque, come possa il richiamo all’art. 112, comma 2, CCII - citato incidentalmente, va ribadito, ai fini della nomina del commissario giudiziale - assurgere a disposizione istitutiva della regola dell’unanimità delle classi nel concordato minore in continuità, in contrasto con la regola generale dell’art. 79 CCII e con la disciplina del classamento [31].
Non mancano, infatti, voci autorevoli che hanno concluso nel senso della sostanziale disapplicazione dell’art. 112, comma 2, CCII, nel concordato minore [32].
In conclusione, la prima opzione interpretativa a cui si ritiene di aderire, in dissenso con la sentenza in rassegna, è che il concordato minore in continuità resta assoggettato sempre e comunque all’unica regola posta dall’art. 79 CCII, a prescindere dalla tipologia di concordato, per cui in presenza di classamento la proposta dovrà ottenere l’approvazione della maggioranza delle classi, senza possibilità, in via sussidiaria, di fare applicazione della ristrutturazione trasversale [33].
6.3. Alcune possibili vie interpretative
Una prima soluzione interpretativa muove dalla considerazione che l’art. 112, comma 2, CCII, è espressione diretta della regola codificata all’art.11 Dir. Insolvency, che stabilisce espressamente che il piano di ristrutturazione può essere omologato anche in assenza di unanimità delle classi, quando è approvato “dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti”.
Tale principio unionale è stato, appunto, trasfuso nel diritto interno nell’art. 112, comma 2, CCII, con una formula letterale leggermente diversa, per cui “la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”.
L’art. 79 CCII, dunque, che prevede l’approvazione del concordato semplicemente a maggioranza delle classi, dovrebbe essere interpretato in conformità all’art. 11 Dir. Insolvency, ovvero con la precisazione contenuta all’art. 112, comma 2, CCII (“purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione”)[34].
Da un’altra prospettiva, una seconda via interpretativa potrebbe prendere le mosse dalla possibile coesistenza delle due regole di approvazione del concordato in continuità, ovvero la regola della maggioranza (art. 79) e dell’unanimità delle classi (art. 109).
Se è vero infatti che, in ogni caso, l’applicazione della ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII, è a richiesta del debitore, questi potrebbe sempre proporre un concordato minore in continuità aziendale o professionale senza classamento, soluzione non impedita, ma appunto consentita dal combinato disposto degli artt. 74, comma 3 (che prevede il classamento come facoltativo), e 79 (che pone la regola della maggioranza dei crediti e della classi).
Il debitore potrebbe optare, però, per la presentazione di un concordato in continuità con la suddivisione dei creditori in classi formulando, con la domanda di omologazione, istanza di applicazione delle regole sulla ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, CCII, come lascia intendere l’art. 78, comma 2-bis, CCII in tema di nomina del commissario (“è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2”), ove il “da pronunciarsi” non può che riferirsi alla intervenuta istanza del debitore ed al ricorrere del presupposto oggettivo rappresentato dalla presenza di “una o più classi dissenzienti”, in carenza, dunque, dell’unanimità delle classi.
In tal caso, per scelta del debitore che dichiara di volersi avvalere, eventualmente, della ristrutturazione trasversale - come nel caso dell’avvocato sovraindebitato di Firenze -, opererebbe il criterio dell’unanimità delle classi e, a cascata, troverebbero ingresso tutte le regole volte al suo temperamento, come emerge dal combinato disposto dell’art. 109, comma 5, e dell’art. 112, comma 2.
In particolare, il concordato risulterà quindi approvato
a) se tutte le classi votano a favore,
e in ciascuna classe la proposta è approvata
se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto
oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe;
b) in caso di mancata approvazione si applica l’art. 112 comma 2, per cui (in presenza delle altre condizioni previste)
la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione,
oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
[1] L’Autore è avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all’Università degli Studi di Milano - Bicocca.
La sentenza in commento è in corso di pubblicazione su questa Rivista. Le sentenze citate sono in parte pubblicate su questa Rivista e in parte nella disponibilità dell’Autore, a disposizione del lettore (mancini@studiomanciniassociati.it).
[2] Il sesto comma dell’art. 84, in particolare, precisa che nel concordato in continuità aziendale (senza dire se diretta o indiretta) la proposta va articolata in modo da distinguere fra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione, per cui il primo deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione secondo la regola della c.d. “priorità assoluta” (APR o absolut priority rule), mentre per il secondo è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore secondo la regola della c.d. “priorità relativa” (RPR o relative priority rule), con l’eccezione dei crediti dei lavoratori dipendenti.
[3] La disciplina della c.d. “ristrutturazione trasversale” (“cross class - cram down”) è indicata nei Considerando n.53 e 54 della Dir. Insolvency n. 1023/2019, e introdotta dall’art. 11, par. 1 della stessa, ripresa nel nostro Codice dall’art. 112, comma 2.
Tenuto conto che l’art. 109, comma 5, CCII, pone espressamente il principio dell’unanimità delle classi, stabilendo che “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore”, la ristrutturazione trasversale - così espressamente definita dal quarto comma dell’art. 112 CCII per indicare la disciplina del secondo comma - consente al tribunale l’omologazione del concordato per il caso di classi dissenzienti, ed è regolata appunto dal secondo comma di detta disposizione.
La ristrutturazione trasversale è stata definita come “la possibilità di approvazione della proposta a maggioranza e non all’unanimità delle classi, con conseguente vincolo sia per i creditori dissenzienti di classi consenzienti, sia per i creditori appartenenti ad una classe che, a maggioranza, non l’ha approvata” (cfr. VELLA, “La nuova era della ristrutturazione preventiva nel codice della crisi e dell’insolvenza dopo l’attuazione della direttiva UE 2019/1023”, in AMBROSINI - a cura di -, “Crisi e insolvenza nel nuovo Codice. Commento tematico ai dd.lgs. nn. 14/2019 e 83/2022”, Bologna, 2022, 24).
[4] Già Tribunale di Roma 25 giugno 2025, est. Miccio, aveva osservato - in riferimento ad analoga fattispecie dell’avvocato sovraindebitato che propone un concordato in continuità professionale – che “nel caso di specie vi è una ulteriore particolarità, e cioè che non si tratta di concordato minore in continuità aziendale ma professionale […]: sia il professionista che l’impresa sono, difatti, soggetti assimilabili nella misura in cui sono produttivi di valori reddituali (rispettivamente redditi di lavoro autonomo e di impresa) e ciò rende compatibile ed applicabile la norma citata anche al caso del professionista”.
[5] L’art. 84, comma 6, CCII, come emendato dal “Correttivo-ter”, prevede appunto che:
“Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”.
[6] Così Tribunale di Modena 20 novembre 2025, est. Bianconi, ha ritenuto ammissibile un piano di cinque anni prevedente “quanto alla misura dei pagamenti: a.p.r. e soddisfazione integrale sino alla concorrenza del valore di liquidazione; da lì in poi (e quindi, con riferimento ai ratei mensili successivi al triennio), applicazione della r.p.r. e soddisfazione nelle percentuali dell’8% per i privilegiati generali mobiliari e dell’1,34% dei chirografari (soggetti tutti che nella LC rimarrebbero insoddisfatti)”.
Analogamente Tribunale di Roma 25 giugno 2025, cit. ha ritenuto applicabile, per la distribuzione dell’eccedenza, la regola della priorità relativa, per cui “la proposta avanzata ai creditori (che permette una distribuzione degli utili/guadagni futuri in misura maggiore – ma non sino all’integrale soddisfacimento – ai creditori di rango superiore rispetto a quelli via via inferiori) può ritenersi ammissibile, nel senso che può ritenersi lecito che i guadagni futuri attesi dal ricorrente dalla continuazione dell’attività professionale possano essere distribuiti tra i creditori soddisfacendo in misura decrescente (ma non integrale) i creditori privilegiati sino ai chirografari”.
In tal senso, cfr. anche Tribunale di Forlì 14 aprile 2025, est. Vacca, e Tribunale di Cuneo 8 ottobre 2025, est. Bonaudi, entrambe in fattispecie di concordato minore in continuità aziendale.
Per alcune fattispecie di concordato minore in continuità professionale, con applicazione dell’art.84, comma 6, CCII, v. Tribunale di Pesaro 19 marzo 2025, est. Pini, Tribunale di Locri 12 luglio 2025, est. Cardona.
Per un’applicazione dell’art. 84, comma 6, CCII, in fattispecie di concordato minore in continuità aziendale con piano di cinque anni, proposto da Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, cfr. Tribunale di Como 5 maggio 2024, est. Aliquò; in fattispecie di concordato minore in continuità aziendale di impresa agricola, v. Tribunale di Udine 15 dicembre 2025, est. Barzazi.
Infine, per un caso di inammissibilità per errata applicazione della priorità relativa in fattispecie di concordato minore in continuità aziendale, sul presupposto dell’applicabilità dell’art.84, comma 6, v. Tribunale di Ferrara 21 febbraio 2024, est. Ghedini.
[7] In dottrina, nello stesso senso, si è osservato che “nessun ostacolo sembra frapporsi all’estensione di tale disposizione [art.84, comma 6, CCII, n.d.r.], ma addirittura si ha qui una conferma diretta, data dal fatto che, in base all’art. 78, comma 2-bis, CCII, si deve procedere alla nomina del commissario giudiziale, fra l’altro, allorché sussista la condizione di cui all’art.112, comma 2, lett. b), che appunto fa riferimento al caso in cui sia osservato per tutto l’attivo il criterio dell’absolute priority rule, ammettendo così l’ipotesi inversa” (CRIVELLI, “Concordato minore e concordato preventivo”, DDC, dicembre 2022, pag.10).
[8] Va detto che la nozione di ‘valore di liquidazione’ introdotta nel Codice appare fortemente innovativa rispetto al disposto dell’art. 160, comma 2, l. fall., in base al quale il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare un fondamento giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore.
Osserva, infatti, Cass. 6 agosto 2024 n. 22169 che “la norma di cui all’art. 84 comma 6 CCII costituisce una rilevante novità rispetto alla pregressa disciplina, come essa è stata costantemente interpretata dalla Corte, non potendosi dunque ritenere che ricorra un ambito di continuità tra il regime fallimentare e quello successivo […] in quanto l'art. 84, comma 6 CCII, non ha disposto una semplice ‘revisione’ della disciplina anteriormente rinvenibile negli artt. 160 e 161 l. fall., ma ha invero introdotto un precetto nuovo all'interno dell’ordinamento positivo”.
[9] Cfr. DE CANDIA, “La ristrutturazione trasversale alla prova della continuità indiretta”, Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 7/2025, p.951; sul punto cfr. anche AMBROSINI, “Concordato preventivo e “liquidazione”: appunti in tema di valore di liquidazione e piano liquidatorio (con un cenno all’assunzione)”, in Dir. fall., 2025, 287.
Sul concetto di ‘valore di liquidazione’ come inciso dal Correttivo-ter, cfr. anche BENASSI, “Dal valore di mercato al valore di liquidazione nel Codice della Crisi: per chi suona la campana?”, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, novembre 2024.
Quanto al valore eccedente, nella giurisprudenza di legittimità già Cass. 26 maggio 2022 n. 17155 aveva menzionato il c.d. plusvalore da continuità, quale “misura in cui la prosecuzione dell’attività imprenditoriale generi risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione”.
[10] Invero “la definizione di valore di liquidazione di cui all’art. 87, comma 1, lett. c), CCII consente di affermare che il c.d. surplus concordatario può venire in rilievo, non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta (il riferimento è ai flussi di cassa prodotti dall’esercizio dell’attività e al margine netto ricavabile), ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, dal momento che è la norma stessa a riferirsi al ‘maggior valore economico realizzabile [in sede di liquidazione giudiziale] dalla cessione dell'azienda in esercizio’. Pertanto, il delta tra valore di liquidazione, inteso sotto questo profilo come il prezzo ricavabile nell’ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell’azienda in esercizio, e il maggior prezzo in concreto ricavato dalla cessione dell’azienda durante la procedura concordataria, ben può qualificarsi in termini di ‘valore eccedente’ quello di liquidazione’” (Trib. Reggio Emilia 18 marzo 2025, est. Stanzani Maserati).
[11] BROGI, “Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 220.
[12] BURRONI – PORCARI – DI GIOIA, “Il nuovo Codice della Crisi dopo il Correttivo-ter”, SANZO-BURRONI (a cura di), Torino, ottobre 2024, 495.
[13] Per un’applicazione di riparto con la priorità relativa, in fattispecie di concordato minore in continuità aziendale, con affitto dell’azienda prima della domanda e impegno irrevocabile d’acquisto da parte dell’affittuario, con la formula del rent to buy, v. Tribunale di Forlì 14 aprile 2025, cit., che accerta il valore di liquidazione osservando che nello scenario liquidatorio andrebbe a scadere il contratto di affitto d’azienda pendente e verrebbe meno l’offerta irrevocabile di acquisto a valore di mercato dell’azienda formulata dall’affittuario.
[14] Così Tribunale di Firenze 9 novembre 2025, in rassegna, osserva che “le risorse per fare fronte al pagamento dei creditori derivano dalla prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo e in particolare dalla quota di reddito mensile della debitrice per 5 anni (quota mensile € 430; totale risorse € 25.800): le quote relative ai primi tre anni sono distribuite secondo la regola della priorità assoluta mentre quelle del quarto e quinto anno, considerate come valore eccedente quello di liquidazione poiché l’alternativa della liquidazione controllata avrebbe durata di 3 anni, sono distribuite secondo la regola di priorità relativa”.Cfr. anche Tribunale di Locri 12 luglio 2025 e Tribunale di Modena 20 novembre 2025, cit.
[15] BROGI, “Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 223.
[16] In tal senso si è osservato che il disposto di cui all’art. 84, comma 3, CCII, “non significa che la residua attività possa tradursi in una parvenza di continuità, ma che essa deve al contrario riguardare una porzione significativa (dal punto di vista qualitativo, non anche quantitativo, per l’appunto) del nucleo aziendale, tale da consentire di escludere che la continuità sia stata artificiosamente creata allo scopo di eludere la ben più rigorosa disciplina del concordato liquidatorio. Il che val quanto dire che opera qui come altrove il chiaro limite del divieto di abuso dello strumento concordatario” (AMBROSINI, “La continuità aziendale nel CCII: casi di consustanzialità e declinazioni di un concetto polisenso”, in Quaderni di Ristrutturazioni Aziendali, dicembre 2025).
[17] Per un’applicazione dell’art. 84, comma 3, CCII, in fattispecie di concordato minore in continuità aziendale, Tribunale di Udine 15 dicembre 2025, est. Barzazi.
Tribunale di Bologna 22 marzo 2024, est. Guernelli, resa peraltro prima del Correttivo-ter in fattispecie di concordato minore proposto da un imprenditore individuale e prevedente la prosecuzione dell’attività aziendale, con risorse tuttavia pressoché interamente ricavate da finanza esterna, a fronte della contestazione del creditore Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “l’ammissibilità del concordato minore come in concreto proposto, poiché, nonostante preveda la prosecuzione dell’attività di impresa, non è prevista alcuna soddisfazione dei creditori dal ricavato prodotto dalla continuità stessa (art. 84 c. 3 CCII)”, ha statuito che “i presupposti di ammissibilità del concordato minore sono espressamente previsti dall’art. 77 CCII e nel caso concreto risultano integrati. Va inoltre rilevato che l’art. 74, terzo co. CCII, per entrambe le forme di concordato minore (in continuità e liquidatorio), prevede che la proposta ha contenuto libero, bastando l’indicazione specifica di tempi e modalità per superare la crisi, e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma. Tale particolare disciplina, che si attaglia alla necessità di meglio salvaguardare le attività imprenditoriali di minori dimensioni, sembra in effetti precludere nel caso concreto (in cui fra l’altro entra in gioco la sola finanza esterna) l’applicazione analogica dell’art. 84 3° co. CCII”.
[18] Il comma 5, primo e secondo periodo, dell’art. 109 CCII recita:
“Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.
In caso di mancata approvazione si applica l’articolo 112, comma 2.
[…].”
[19] L’art. 109, comma 5, CCII, nel porre il principio dell’unanimità delle classi, recepisce nel diritto interno l’indicazione unionale; in base all’art. 9, par. 6, della Dir. Insolvency, infatti, il piano di ristrutturazione è “adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell’importo dei crediti o degli interessi. Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate”.
La previsione di classi “obbligatorie” trova invece la sua fonte nell’art. 6 della l. 155/2017 in base al quale si invitava il legislatore delegato a “d) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne. Il legislatore delegato ha esercitato la delega ed ha stabilito i casi in cui la formazione delle classi è vincolata”.
[20] L’art. 78, comma 2-bis, CCII, dettato ai fini della nomina del commissario giudiziale, stabilisce:
Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se:
a) è stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;
b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2;
c) la nomina è richiesta dal debitore”.
[21] Il comma 5, terzo e quarto periodo, dell’art. 109 CCII recita:
“I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall’omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni.
Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta”.
[22] Analogamente, nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni dall’omologa, per cui la moratoria nel pagamento di detti crediti oltre detto termine resta possibile alla condizione della loro ammissione al voto per l’intero, tenuto conto che l'adempimento con una tempistica superiore equivale a soddisfazione non integrale.
[23] Per un’applicazione al concordato minore del combinato disposto degli artt. 86 e art. 109, comma 5, terzo e quarto periodo, CCII, Tribunale di Modena 20 novembre 2025, est. Bianconi, e Tribunale di Massa 6 febbraio 2025, est. Pinna.
[24] Recitano il secondo e terzo comma dell’art. 112 CCII, nella nuova formulazione dopo il “Correttivo-ter”:
“2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l’impresa non supera i requisiti di cui all’articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall’articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l’opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall’articolo 87, comma 1, lettera c).”
Sulla ristrutturazione trasversale, dopo il “Correttivo-ter”, che ha inciso profondamente l’art. 112, comma 2, CCII, v. BOZZA, “Votazione”, in I concordati dopo il Correttivo, Iorio – Spiotta (diretto da), Bologna, 2025, 873 ss.; FABIANI-LEUZZI, “Il controllo giudiziale nei concordati. La ristrutturazione trasversale”, in DDC, 18 dicembre 2024, 29.
[25] Il quarto comma dell’art. 88 CCII, dettato per il trattamento dei crediti erariali e previdenziali nel concordato preventivo in continuità aziendale, dispone che “il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi ei creditori di cui al comma 1”).
A ben vedere, la disciplina del cram down fiscale nel concordato minore ex art. 80, comma 3, CCII, non si discosta dall’analoga previsione posta dall’art. 88, comma 3, CCII, per il concordato preventivo liquidatorio; nel concordato preventivo in continuità aziendale, invece, in cui opera il principio dell’unanimità delle classi, il legislatore ha ritenuto opportuno porre una disciplina specifica del cram down fiscale per raccordarla con la ‘ristrutturazione trasversale’ di cui all’art. 112, comma 2, CCII.
[26] Osserva il Tribunale che tale applicazione dell’art. 88, comma 4, CCII al concordato minore in continuità aziendale deve ritenersi consentita in virtù del rinvio di cui all’art. 74, comma 4, CCII; essa va ammessa anche nel concordato minore in continuità professionale alla luce delle considerazioni già svolte in ordine all’assimilazione della disciplina della continuità aziendale e di quella della continuità professionale.
[27] Circa il concordato liquidatorio, infatti, nessun mette in dubbio, in dottrina e in giurisprudenza, che la “misura apprezzabile” delle risorse esterne necessarie per proporre il concordato integri un criterio ben diverso dalla previsione dell’art. 84, comma 4, CCII, per cui l’apporto di risorse esterne nel concordato maggiore deve incrementare “di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” e assicurare il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza “in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo”.
Ciò si dica anche se in giurisprudenza si è ritenuto che la percentuale del 10% può rappresentare, tendenzialmente, un parametro di riferimento anche per il concordato minore(cfr. Tribunale di Verona 17 agosto 2025), considerato il carattere generico, financo discrezionale, del criterio della “misura apprezzabile”.
[28] “La vis actrativa del modello concordatario maggiore (art. 84 ss. CCII) è stata tale da modellare la suddivisione tipologica del concordato minore a immagine e somiglianza dei diversi tipi previsti nell’art. 84 CCII con riferimento al concordato preventivo, dal quale sono state mutuate le classificazioni e distinzioni tra continuità (diretta e indiretta) e liquidazione” (BROGI, “Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 215).
[29] Il criterio dell’analogia, ribadisce la Corte, opera “ quando una controversia non può essere decisa in base ad una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi del comma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico e storico –, per cui il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine di estendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili o materie analoghe, e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogia iuris, attingendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico (ex multis, Cass. 15790/2023)” (Cass. 2025/17721, cit.).
[30] Come noto, l’art. 78, comma 2-bis, CCII, prevedente le ipotesi di nomina del commissario giudiziale in vece dell’OCC, è stato inserito il giorno prima della pubblicazione del d. lgs. 83/2022 (“Secondo Correttivo”), nel timore che l’OCC non fosse ritenuto in sede europea un organo sufficientemente terzo ed imparziale.
L’innesto, tuttavia, è apparso subito stridente: “La formulazione dell’art. 78, comma 2-bis, CCII, è stata inserita, forse un po’ troppo frettolosamente, nella disciplina del concordato minore, senza tener conto del contesto sistematico (europeo e interno) entro il quale sono calate le regole della ristrutturazione trasversale previste nell’art. 112, comma 2, CCII, e inserite in attuazione della c.d. Dir. Restructuring” (BROGI, “Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 256).
Già nella pronuncia in rassegna si è osservato che il richiamo dell’art. 112, comma 2, CCII, è operato ”in una norma che si occupa di altro (art. 78, comma 2-bis sulla nomina del commissario giudiziale)”. Per Tribunale di Roma 25 giugno 2025, cit., la norma “ha finalità tutt’altro che chiare”; Tribunale di Torino 25 novembre 2025 ha stigmatizzato l’anomalia pratica per cui - siccome la ristrutturazione trasversale entra in gioco dopo il voto, su richiesta espressa del debitore, quando non è raggiunta l’unanimità delle classi - “la nomina del commissario appare vincolata al decreto di apertura della procedura dalla norma, quando tuttavia non è possibile un giudizio prognostico circa la necessità di applicare l'articolo 112 comma 2 CCII”.
Rilievo per il quale si è ritenuto che “poiché l’ipotesi è legata a un evento non prevedibile al momento della nomina del commissario, e che potrà verificarsi solo all’esito delle operazioni di voto, sembra preferibile che il giudice proceda alla nomina quando, già dal classamento proposto, appaia verosimile che possa sopravvenire la necessità dell’omologa ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCI” (MUNARIN-ZULIANI, voce “Concordato Minore” sub art. 78, comma 2-bis, CCII, in AA.VV., “Formulario commentato del sovraindebitamento”, a cura di Baessato-Manente, Pacini Editore, 2025).
Anche Tribunale di Udine 15 dicembre 2025, est. Barzazi, ha ritenuto che “non potendo prevedersi l’esito della votazione, la norma deve essere interpretata nel senso di imporre la nomina del commissario in ogni caso di concordato minore in continuità con previsione della pluralità di classi”.
[31] In dottrina, si è giustamente osservato che la previsione è “sfuggente”, in quanto “il richiamo all’art. 112 CCII pone concreti problemi interpretativi, primo fra tutti l’assenza, nel concordato minore, sia di un obbligo cogente di formazione delle classi - come invece avviene nel caso del concordato preventivo in continuità - sia della condizione di omologazione dell’adesione unanime delle classi, essendo invece sufficiente la semplice maggioranza delle classi stesse” (così ROLFI, “Ristrutturazione trasversale e principio di non discriminazione: todos caballeros?”, in Fallimento, 2024, 12).
Nello stesso senso, altri hanno osservato che “l’innesto non è privo di complicazioni e implicazioni sistematiche. Basti pensare che la cd. ristrutturazione trasversale – così come declinata nel diritto interno nell’art. 112, comma 2 – comporta regole per l’approvazione del concordato (maggioranza solo delle classi e possibilità di omologazione anche con il voto favorevole a maggioranza di una sola classe qualificata) ben diverse da quelle dettate dall’art. 79 e che, quindi, prima della riforma si ritenevano senza alcun dubbio inapplicabili nel concordato minore” (MUNARIN-ZULIANI, voce “Concordato Minore” sub art. 78, comma 2-bis, CCII, in AA.VV., “Le crisi da sovraindebitamento”, a cura di BAESSATO-MANENTE, Pacini Editore, gennaio 2026, pag. 465).
[32] FABIANI-GUIOTTO, “Il valore della ristrutturazione destinabile ai soci”, Il Fallimento, 5/2024, p. 610, indagando la questione se la regola espressa nell’art. 120-quater - in assenza di una indicazione espressa - possa valere per tutti i tipi di concordato preventivo, osservano che “quanto al concordato minore, a noi pare che la disposizione non sia invocabile perché ciò che difetta è l’applicabilità dell’art. 112, comma 2, CCII che, pure, è richiamato; il punto è che l’art. 112, comma 2, CCII interviene in presenza di un presupposto (la mancata unanimità delle classi) che non pertiene l’approvazione del concordato minore”.
[33] Per coerenza interpretativa, dovrebbe concludersi anche che il debitore, al fine di ritenere raggiunta la maggioranza nella classe, non possa beneficiare del criterio empirico posto dall’art. 109, comma 5, CCII, ed in particolare, della previsione per cui la maggioranza si intende raggiunta “se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe” (art. 109, comma 5, CCII). Ciò perché detto criterio sussidiario, al pari di quelli poi codificati all’art. 112, comma 2, CCII, presuppongo, appunto, l’operatività del principio di unanimità delle classi e non di maggioranza.
[34] Ciò sul presupposto – come osserva BROGI, “Il sovraindebitamento nel Codice della Crisi”, Wolters Kluwer, 2024, pag. 257 – dell’obbligo di interpretazione del diritto interno in conformità alla normativa europea, per cui le disposizioni della Direttiva 1023/2019 “devono trovare applicazione in via prioritaria rispetto a quelle interne contrastanti”.
In giurisprudenza, analogo approccio ermeneutico risulta adottato da Tribunale di Modena 20 novembre 2025, cit., nell’affermare che i prelatizi votano per l’intero credito se assoggettati a moratoria oltre i termini dell’art. 109 CCII.
Per cui, se da un lato il Tribunale modenese prende atto che “nel concordato minore, la norma sul voto dei prelatizi (art. 79,comma 1) esiste, ed è autosufficiente”, tuttavia, osserva che “l’art. 79, comma 1, oggi – nel nuovo contesto ordinamentale complessivo – non può che essere letto con la lente del diritto eurounitario, ed in particolare di quanto stabilito dall’art. paragrafo 2, della Dir. Insolvency, chiarissimo nello statuire che: “Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione”. Orbene, le parti interessate sono non solo quelle che non ricevono soddisfazione integrale, ma pure quelle che ricevono un pagamento dilazionato nel tempo (e che subiscono quindi una moratoria) e quelle la cui soddisfazione viene proposta con mezzi diversi dal denaro”: l’art. 109 c. 5 esplicita per l’appunto tali assunti con riferimento alla continuità aziendale, ed integra (o addirittura deroga a) le tradizionali regole, condensate, nel CP, ai precedenti commi 3 e 4”.
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