CrisiImpresa
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 07/07/2025 Scarica PDF
Il punto sulla moratoria ex art. 67, co. 4, CCII dopo il ‘Correttivo-ter’ (Note intorno a Cass. 11 aprile 2025 n.9549 e Tribunale di Napoli Nord 13 giugno 2025)
Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - BicoccaSommario: 1. Le questioni sottese; 2. Cenni sulla moratoria nella l. 3/2012; 3. L’avvio del Codice della Crisi: l’omessa previsione della moratoria nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII; 3.1. I tre orientamenti emersi in assenza della norma sulla moratoria nella procedura del consumatore ex art. 67 CCII; 4. Il ‘ripristino’ della moratoria con il d. lgs. 13 settembre 2024 n.136 (c.d. “Correttivo-ter”). Il contenuto sostanziale della norma; 4.1. Cass. 2025/9549: la moratoria indica il termine iniziale dell’adempimento; 4.2. Trib. Napoli Nord 13.6.2025: la moratoria va intesa come differimento del termine finale di adempimento; 5. La moratoria ex art. 67 CCII: questione di ammissibilità o devoluta al giudizio di convenienza dei creditori?; 5.1. La recente giurisprudenza di legittimità; 5.2. La giurisprudenza di merito formatasi dopo il “Correttivo-Ter”; 5.2.1 L’orientamento liberale, in linea con la Corte di Cassazione; 5.2.2 L’orientamento restrittivo a favore della tesi dell’ammissibilità; 6. Considerazioni conclusive.
Cassazione Civile, Sez. I, 11 aprile 2025 n. 9549, pres. Terrusi est. Zuliani
Piano del consumatore l. 3/2012 – Moratoria dei crediti privilegiati ex art. 8, comma 4, l. 3/2012 – Termine annuale – Interpretazione
Con l’art. 8, comma 4, l. 3/2012, il legislatore ha previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito, assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore.
In altre parole, il termine (al massimo) annuale decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano.
Peraltro, dal raffronto della disciplina della moratoria nell'art. 8, comma 4, l.3/2012 e nell'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni. (massima non ufficiale) (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)
Tribunale di Napoli Nord 13 giugno 2025[2], pres. Petruzziello, est. Di Giorgio
Ristrutturazione dei debiti del consumatore - Moratoria dei crediti privilegiati ex art. 67, comma 4, CCII - Durata biennale - Qualificazione - Termine finale di adempimento
La sospensione dei pagamenti dei crediti privilegiati introdotta con la moratoria ex art. 67, comma 4, CCII, attribuisce il beneficio di posticipare l’adempimento nel tempo, per cui va intesa come una sospensione della esigibilità del debito, già scaduto, che nei fatti equivale a un differimento del termine finale di adempimento.
Ciò comporta che il termine biennale previsto dalla norma deve essere necessariamente inteso come termine finale, non iniziale, per cui l’arresto di Cass. 2025/9549 dettato per l’art. 8, comma 4, l.3/2012, non è validamente applicabile alla moratoria ex art. 67, comma 4, CCII, stante l’evoluzione nella metamorfosi dell’istituto e le novità raccolte dal codice della crisi. (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)
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1. Le questioni sottese
Le decisioni in rassegna testimoniano la ripresa del confronto giurisprudenziale intorno al tema della moratoria nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, alimentato dalla re-introduzione di tale istituto, a cura del “Correttivo-ter”, nell’art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, con una disposizione analoga, ma non identica, a quella già contenuta all’art. 8, comma 4, l. 3/2012[3].
Essa prescrive che “la proposta può prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali”.
In particolare, le questioni evocate dalla nuova disposizione sono sostanzialmente due:
i) se il termine biennale debba intendersi un termine massimo entro cui devono essere pagati, con gli interessi legali, i crediti privilegiati, ovvero un termine iniziale a partire dal quale deve essere almeno iniziato il pagamento di detti crediti; dunque, se sia ammissibile la moratoria ultrabiennale;
ii) se la previsione di un pagamento oltre il termine biennale integri una questione di ammissibilità, tale da consentire al giudice di negare l’apertura della procedura ex art. 70, comma 1, CCII, ovvero una questione di mera convenienza, rimessa alla esclusiva valutazione del creditore; in altri termini, “ci si è interrogati sulla natura della norma, ovvero se questa fosse di natura imperativa oppure derogabile nell’interesse del creditore” (così Tribunale di Napoli Nord 13.6.2025, cit.).
Anticipando l’orientamento di merito espresso dal Tribunale partenopeo in sede di reclamo, si osserva che la decisione in rassegna, nel confermare l’interpretazione del primo giudice circa la natura di termine finale del biennio previsto dalla norma - inteso come termine ultimo entro cui completare il pagamento dei crediti privilegiati, oltre interessi – tuttavia ha concluso censurando la pronuncia di inammissibilità del primo giudice, ritenendo la relativa questione devoluta al giudizio dei creditori, per cui è stato accolto il reclamo dei debitori, in quanto “con la pronuncia impugnata, è stata anticipata dal tribunale la valutazione di convenienza, che è invece prerogativa del creditore”.
In termini speculari e contrari, Cass. 2025/9549, da un lato, ha riconosciuto al giudice la possibilità di omologare un piano del consumatore prevedente la moratoria ultra-annuale, superando il dato letterale dell’art. 8, comma 4, l. 3/2012, dall’altro lato, ha respinto il motivo di impugnazione che censurava la pretesa violazione dell'art. 12-bis l.3/2012 che demanda ai creditori la valutazione di convenienza della proposta, osservando che è prerogativa del giudice omologare il piano del consumatore “anche contro il dissenso dei creditori, purché valutata positivamente la meritevolezza della condotta del consumatore e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria”.
Facendo un passo indietro, ripercorriamo sinteticamente le tappe dell’istituto della moratoria nel passaggio dalla legge speciale al Codice della Crisi.
2. Cenni sulla moratoria nella l. 3/2012
Nella l. 3/2012 la moratoria trovava un’unica regola per le procedure negoziali, all’art. 8 comma 4, rubricato “Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore”, per cui “la proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità aveva sostanzialmente “svuotato” il dato positivo riconoscendo che negli accordi di composizione dei debiti è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento al piano del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.
La prima formulazione dell’art. 86 CCII, dettato in tema di concordato preventivo in continuità, aveva allungato il termine della moratoria ammissibile (da uno a due anni) e codificato il criterio empirico di calcolo della “perdita economica da ritardo”[4]: anche se detto articolo non è mai entrato in vigore, con la decisione Cass. 18 giugno 2020 n.11882, il giudice di legittimità aveva chiarito che tale criterio poteva costituire un valido meccanismo di determinazione del quantum di credito ammesso al voto, volto a “quantificare” la perdita economica da ritardo nel soddisfacimento del credito privilegiato[5].
Ad onor del vero, la formulazione originaria dell’art.86 CCII, se da un lato consentiva interpretazioni evolutive ed orientate al nuovo Codice, mediante un valido ancoraggio al criterio di determinazione del diritto di voto ivi contenuto, dall’altro lato poneva una questione di fondo sulla effettiva intenzione del legislatore di ammettere la moratoria ultra-biennale del pagamento dei privilegiati, tenuto conto che con il predetto articolo il legislatore accordava espressamente il diritto di voto “quando è prevista la moratoria”, stabilendo al contempo la previsione della durata massima della stessa, appunto biennale, quasi che il diritto di voto fosse accordato per le sole dilazioni entro il biennio, non anche per un periodo di moratoria ulteriore[6].
In ogni caso, a prescindere dalle cennate questioni interpretative, il tema della moratoria all’interno delle procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012 non costituiva un problema essendo saldamente agganciato alla previsione normativa dell’art. 8 c.4 l. 3/2012, dettato per entrambe le procedure pattizie, e risolto in via interpretativa con il riconoscimento del diritto di voto sulla dilazione ultrannuale ovvero con la possibilità, per il creditore del consumatore, di contestare la convenienza della proposta.
3. L’avvio del Codice della Crisi: l’omessa previsione della moratoria nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII
Con l’entrata in vigore del Codice della Crisi lo scenario muta radicalmente, ove si consideri che, nel compendio di norme dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non risulta inserito il disposto già contenuto nell’art. 8 comma 4, l. 3/2012, per cui il Codice non offre alcuna regolamentazione della moratoria nelle procedure minori.
Ma se nel concordato minore, in continuità e nel tipo liquidatorio, è possibile il richiamo all’art. 86 CCII che prevede espressamente la moratoria nel concordato preventivo, analoga operazione ermeneutica è apparsa inammissibile con riferimento alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.
In assenza di una norma come l’art. 8, comma 4, l. 3/2012 dettata per entrambe le procedure pattizie, dunque, si è preso atto all’avvio del Codice che la procedura del consumatore prevede solo la speciale fattispecie della prosecuzione del mutuo ipotecario con prelazione speciale sull’abitazione principale del debitore (art. 67, comma 5, CCII), per cui si è ritenuto operasse, al contrario, il generale principio del pagamento immediato dei crediti assistito da prelazione, come ribadito dalla tradizionale dottrina secondo cui i debiti vanno pagati in base alle previsioni del concordato, se rientrano tra quelli ai quali la proposta si può riferire, oppure immediatamente - fatti salvi i tempi tecnici di un’eventuale liquidazione dei beni gravati dalla garanzia - se si tratta di crediti il cui regime giuridico non viene modificato dall’accesso alla procedura concordataria, come appunto i crediti privilegiati.
3.1. I tre orientamenti emersi in assenza della norma sulla moratoria nella procedura del consumatore ex art. 67 CCII
In assenza di una norma espressa in tema di moratoria nella procedura del consumatore, tre sono gli orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito formatasi dopo l’entrata in vigore del Codice, almeno fino alla re-introduzione della moratoria ad opera del “Correttivo-Ter”:
i) un primo orientamento ha ritenuto la moratoria sempre possibile, anche in assenza di una norma espressa, anzi, proprio in ragione di detta carenza normativa, ma entro i limiti del giudizio di convenienza affidato al giudice e formulato dietro esplicita istanza del creditore.
In tal senso Tribunale di Avellino 16 marzo 2023 ha osservato, infatti, che “essendo venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori prelatizi, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall’omologa, deve ritenersi che, nell’attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dall’art. 70 co. 9 CCII”[7].
Dunque, secondo detto orientamento, nella procedura del consumatore la moratoria è ammissibile, ma la proposta di ristrutturazione non potrà prevedere una moratoria ad libitum dei crediti prelazionari, ma solo entro i limiti della convenienza per i creditori, avuto riguardo all’alternativa liquidatoria in riferimento - così recita ora la norma - non alla generalità dei creditori ma al “credito dell’opponente”[8].
Detta opzione interpretativa, dunque, anche se espressa in vigenza del nuovo Codice della Crisi, non sembra discostarsi dal perimetro definito dalle note Cass. 2019/17834 e Cass. 2019/27544 in punto di moratoria, ex art. 8, comma 4, l. 3/2012[9].
Il ragionamento implicito seguito in tali decisioni potrebbe far ritenere che, se in presenza di tale norma espressa, la moratoria veniva ammessa senza limiti temporali di sorta (fermo il riconoscimento del diritto di voto e salva la contestazione di convenienza del creditore), a fortiori, in assenza di una norma analoga nella ristrutturazione del consumatore, essa dovrebbe essere sempre ammissibile, fermo, appunto, il solo limite del giudizio di convenienza ex art. 70, comma 9, CCII, stimolato dal creditore dissenziente;
ii) all’opposto, un secondo orientamento, risultato minoritario, ha ritenuto che in assenza di una norma espressa, operasse il principio generale che impone il pagamento immediato dei crediti assistiti da privilegio, pegno e ipoteca[10];
iii) un terzo orientamento ha preso atto dell’assenza di una norma in tema di moratoria nella procedura del consumatore, non superabile per via interpretativa, ma ha devoluto la questione ai creditori interessati, per cui - circa la dilazione del pagamento - ha preteso “l’espresso assenso dei creditori ipotecari e del creditore privilegiato al trattamento proposto, sia sotto il profilo del quantum, sia dal punto di vista della dilazione temporale” (Tribunale di Terni 8 maggio 2023).
Si è osservato che la previsione di cui all’art.67, comma 4, CCII, consente la falcidia dei crediti prelazionari nei limiti del bene su cui insiste la garanzia, ma non anche la dilazione del pagamento, per cui la soddisfazione dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura, che equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, ”è possibile solo laddove i creditori interessati prestino preventivamente il proprio assenso, peraltro in maniera espressa e non mediante un mero silenzio-assenso”.
In mancanza di una norma espressa, dunque, circa la possibilità della moratoria, soltanto l’accordo specifico con i creditori privilegiati ‘dilazionati’ può consentire di superare la relativa questione di ammissibilità[11].
4. Il ‘ripristino’ della moratoria con il d. lgs. 13 settembre 2024 n.136 (c.d. “Correttivo-ter”). Il contenuto sostanziale della norma
Con il ripristino della norma sulla moratoria, di cui all’art. 67, comma 4, ultimo periodo, CCII, il legislatore ha reintrodotto - nella procedura del consumatore - la moratoria nel pagamento dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, fino al termine massimo di due anni, già prevista fino ad un anno dall’art. 8, comma 4, l. 3/2012, codificando che sono dovuti al creditore gli interessi al tasso legale per il periodo di moratoria.
La perplessità che sorge dalla lettura della norma, da cui deriva una diversa interpretazione della stessa, riguarda la possibilità o meno di una moratoria ultra-biennale, considerato che nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, come noto, i piani sono sovente di lunga durata e i flussi a servizio del debito sono rappresentati dai ratei di stipendio/pensione del debitore, per cui è ricorrente la fattispecie prevedente il soddisfo del creditore privilegiato con dilazione ultra-biennale[12].
La Relazione Illustrativa non fornisce elementi per ipotizzare la possibilità di una moratoria ultra-biennale; essa si limita ad indicare che “proprio a tutela delle ragioni dei creditori si stabilisce la spettanza degli interessi legali durante il periodo di moratoria”, lasciando intendere il riferimento al solo biennio di legge.
Come già osservato, in vigenza dell’art. 8, comma 4, l. 3/2012, la moratoria ultra-annuale era stata ammessa con il meccanismo compensativo della previsione del riconoscimento della “perdita economica derivante dal ritardo” (Cass.17834/2019), anche ai fini del diritto di voto, mentre ora il legislatore ha codificato la previsione degli interessi legali in relazione alla dilazione di legge, per cui numerose voci in dottrina hanno osservato che l’ulteriore moratoria oltre il limite biennale, per come è costruita la disposizione, parrebbe inammissibile.
In ordine (anche) a tali perplessità, si è sviluppata una prima giurisprudenza di cui tentiamo di dare conto, a partire dalle decisioni in commento.
4.1. Cass. 2025/9549: la moratoria indica il termine iniziale dell’adempimento
Con la decisione in commento - ancorché in riferimento a fattispecie regolata dalla legge speciale - il giudice di legittimità ha assunto una precisa posizione sul termine annuale ex art.8, comma 4, l. 3/2012, includendolo nel novero dei termini iniziali, non finali, con espliciti riverberi interpretativi sull’art. 67, comma 4, CCII, introdotto dal “Correttivo-ter”.
La Cassazione dichiara infondato il motivo di ricorso proposto per falsa applicazione della predetta norma, sollevato “per avere il Tribunale ritenuto ammissibile, in un piano del consumatore, lo stralcio unitamente alla dilazione ultrannuale di un credito ipotecario fondiario”.
La sentenza spiega i propri effetti anche sulla moratoria ex art. 67, comma 4, CCII, perché - dietro espressa sollecitazione del ricorrente - la Cassazione osserva che “dal raffronto della disciplina della moratoria nell'art. 8, comma 4, l.3/2012 e nell'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni”, come a dire che anche la nuova disposizione introdotta dal “Correttivo-Ter” può essere letta alla stregua del medesimo approccio ermeneutico.
La Suprema Corte, dunque, respinge la doglianza svolta dal ricorrente, che aveva sostenuto che “la previsione normativa contempla un termine finale e non iniziale per il soddisfacimento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che questi andrebbero integralmente soddisfatti entro il termine di un anno dall'omologazione, mentre il Tribunale ha omologato il piano che prevedeva il soddisfacimento del creditore ipotecario mediante una pluriennale rateizzazione a partire dall'undicesimo mese successivo all'omologazione”.
Tale interpretazione, sostiene la Corte, non può essere condivisa, avendo il legislatore previsto una misura che realizza una modalità di ristrutturazione del debito (Cass. n. 2024/34150), assoggettandola ad un termine, estensibile «fino ad un anno», che va inquadrato nel novero dei termini iniziali e non finali, e il cui dies a quo è il provvedimento del giudice di omologazione del piano del consumatore[13].
In concreto, dunque, “il termine (al massimo) annuale decorrente dalla omologazione della proposta di piano del consumatore, individua il momento a partire dal quale, in attuazione del piano medesimo, il debitore è tenuto quantomeno ad iniziare il pagamento rateale dei crediti privilegiati, non anche il momento entro il quale questi debbono essere soddisfatti per l'intera misura prevista dal piano (“salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione»)”.
La ragione di tale sforzo interpretativo è resa esplicita dalla Corte ed è rinvenuta nella valorizzazione della ratio stessa sottesa all'istituto, “che intende realizzare un bilanciamento dell’interesse del creditore ad essere soddisfatto nella misura consentita dalla conformazione della garanzia patrimoniale del credito e nel più breve tempo possibile, con quello del debitore a realizzare un piano di pagamenti dei debiti che sia per lui sostenibile e che gli permetta di uscire dalla situazione di sovraindebitamento”.
Garanzia patrimoniale, da un lato, e sostenibilità del piano, dall’altro lato, trovano dunque un equilibrio nell’imporre al debitore l’onere di dare avvio al pagamento in favore dei prelazionari entro il termine della moratoria[14].
4.2. Trib. Napoli Nord 13.6.2025: la moratoria intesa come differimento del termine finale di adempimento
Con un’ampia e articolata pronuncia, resa in sede di reclamo avverso il decreto di inammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII, il Tribunale di Napoli Nord ha preso esplicita posizione sul decisum di Cass. 2025/9549 su cui ci siamo soffermati, ancorchè la pronuncia riguardi evidentemente una fattispecie di moratoria ex art. 67, comma 4, CCII[15].
In particolare, il Tribunale partenopeo è stato adito in sede di reclamo avverso il decreto di inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, con cui era stata negata l’apertura della procedura per violazione del termine di moratoria ex art. 67 comma 4, CCII.
Secondo l’interpretazione fornita dal primo giudice, la norma avrebbe l’effetto di inibire la presentazione di una proposta prevedente una soddisfazione dei creditori prelazionari in tempi superiori ai due anni dalla omologazione.
Secondo i reclamanti, invece, il giudice avrebbe interpretato la disposizione di cui all’art. 67 co.4 CCII in modo restrittivo e in discontinuità con la giurisprudenza di legittimità: detta norma non rappresenterebbe un limite massimo al pagamento dilazionato dei crediti privilegiati, bensì un limite biennale per la decorrenza iniziale di detta dilazione (secondo quanto statuito da Cass. 2025/9549), sicché il provvedimento impugnato avrebbe impropriamente sovrapposto il profilo della moratoria a quello della rateizzazione del debito.
Il Tribunale campano afferma, invece, che “il biennio di moratoria deve essere necessariamente inteso come termine finale”, così confermando sostanzialmente l’orientamento del primo giudice, per cui il pagamento differito dei creditori prelatizi deve comunque intervenire entro due anni dalla omologazione del piano[16].
Il Giudice campano perviene a tale conclusione sulla base di una serie di argomentazioni di carattere testuale e sistematico:
i) anzitutto viene valorizzata l’analisi etimologica; il termine “moratoria” deriva dal verbo latino “morari” con il significato di ritardare, sospendere: nel linguaggio giuridico, questa sospensione è tradizionalmente riferita alla scadenza nell’adempimento di obbligazioni.
Sul piano testuale, dunque, la moratoria di pagamento dell’art. 67, comma 4, CCII, va interpretata come una sospensione nell’adempimento dell’obbligazione in favore dei creditori prelatizi, che attribuisce al debitore la facoltà di saldare il debito entro due anni, anziché alla scadenza, con un sostanziale differimento del termine finale di adempimento[17].
ii)Tale interpretazione letterale della norma è confortata anche sul piano sistematico: non va trascurato - osserva il Tribunale - che l’istituto della moratoria è stato impiegato con il medesimo significato anche nella disciplina del nuovo concordato preventivo.
In maniera analoga, infatti, l’art. 86 CCII stabilisce la facoltà per il proponente il concordato di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori prelatizi, della quale non si prevede la durata, salva la speciale moratoria fino a sei mesi per il pagamento dei creditori assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c., da intendere evidentemente come differimento del termine finale di adempimento, essendo pacifico che l’indicazione del termine semestrale non consente di andare oltre nel pagamento dei crediti di lavoro.
Per restituire coerenza sistematica, dunque, “l’interprete del Codice non può esimersi dall’attribuire il medesimo significato anche alla moratoria inserita nei piani di ristrutturazione da sovraindebitamento; diversamente opinando, assegnare alla moratoria significati diversi, in dipendenza dello strumento di ristrutturazione prescelto, attribuirebbe al Codice un rimprovero di incoerenza, che non è accettabile per l’interprete”.
iii) Sul piano della intentio legis, ad avviso del Giudice napoletano la tesi prescelta trova conforto anche nei lavori preparatori al terzo correttivo.
Secondo la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, l’ampliamento del termine intende contemperare l’esigenza di agevolare i processi di ristrutturazione con la necessità di approntare idonea tutela delle ragioni dei creditori che, nella ristrutturazione ex art. 67 CCII, non sono chiamati a votare il piano.
La relazione illustrativa chiarisce e conferma, dunque, che l’intervento del legislatore è stato mosso per offrire una maggiore e “idonea tutela” alle “ragioni dei creditori”, sprovvisti della facoltà di votare il piano, per cui è a loro tutela la previsione di un termine massimo entro cui ottenere il soddisfo del proprio credito, unitamente al riconoscimento degli interessi.
iv) Il Tribunale, ancora, ritiene la propria tesi condivisibile anche sul piano logico, attesa la discrasia che emerge con la previsione degli interessi legali in caso di moratoria ultrabiennale rispetto a quanto previsto per il debitore in regola con i pagamenti del mutuo ipotecario[18].
v) Infine, le differenze tra il nuovo art. 67, comma 4, CCII e il precedente art. 8, comma 4, l. 3/2012, “impongono di differenziare le fattispecie e di evitare indebite assimilazioni in via analogica”.
Nell’impianto della precedente l. 3/2012, la moratoria era più breve, limitata alla durata di un solo anno, senza previsione alcuna che fossero dovuti gli interessi legali per effetto della moratoria, come invece previsto nel nuovo art. 67, comma 4, CCII; inoltre, la legge non contemplava alcun trattamento differenziato per il debitore in regola con il pagamento delle obbligazioni in favore del creditore ipotecario, in virtù del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, come previsto dal successivo comma 5.
Tali differenze conducono il Tribunale a ritenere che “la comparazione tra le due norme rivela l’intenzione del legislatore di modificare la disciplina della moratoria nel pagamento dei creditori privilegiati, con la conseguenza che all’interprete non è consentito ignorare l’evoluzione dell’istituto, trascinando indebitamente l’eredità ermeneutica della precedente legge del 2012 anche sotto la vigenza del codice della crisi”.
Di qui, l’osservazione conclusiva per cui “si ritiene che non sia condivisibile né applicabile alla fattispecie concreta il principio di diritto recentemente pronunciato dalla Suprema Corte con la decisione 2025/9549”, attesa la metamorfosi dell’istituto e le novità raccolte dal Codice, “che non consentono di estendere automaticamente le conclusioni raggiunte dalla Suprema corte in merito al precedente art. 8 co. 4 l. 3/2012, che nella fattispecie non appaiono validamente applicabili”.
In definitiva, l’ampia ed articolata analisi del Giudice napoletano conduce a interpretare la moratoria come un termine finale, che la legge assegna al debitore per il pagamento differito dei creditori prelatizi, previsto entro due anni dalla omologazione del piano anziché alla scadenza.
5. La moratoria ex art. 67 CCII: questione di ammissibilità o devoluta al giudizio di convenienza dei creditori?
La qualificazione del termine di moratoria, inteso come iniziale o finale, attiene al contenuto sostanziale della disposizione[19], che si atteggia diversamente a seconda delle interpretazioni di cui si è dato conto, condizionando, evidentemente, la costruzione, da parte del debitore, del piano di ristrutturazione.
Strettamente connesso al tema, tuttavia, è la questione se esso involga un profilo di ammissibilità della domanda - in quanto tale valutabile dal Giudice fin dall’apertura della procedura, ex art. 70, comma 1, CCII, o in sede di omologa, ex art. 70, comma 9, CCII, e censurabile dai creditori[20] - ovvero di mera convenienza della proposta, sempre rimessa alla valutazione discrezionale del creditore prelazionario, che ben potrebbe aderire alla proposta di dilazione, o comunque non contestare la previsione di una moratoria ultrabiennale del pagamento del proprio credito.
5.1. La recente giurisprudenza di legittimità
Nel corso del 2024 la S.C. è tornata per ben tre volte sul tema della moratoria nelle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare nel piano del consumatore ex l. 3/2012, confermando il precedente orientamento assunto da Cass. 17834/2019, 17391/2020 e Cass. 27843/2022.
In particolare, Cass. 21 febbraio 2024 n.4622 ha ribadito l’ammissibilità del piano del consumatore prevedente una moratoria ultrannuale del pagamento dei crediti assistiti da privilegio, “non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta”.
Analogamente, Cass. 10 dicembre 2024 n.31790 e Cass. 23 dicembre 2024 n.34150 hanno concluso nello stesso senso osservando che la moratoria ultrannuale non involge una questione di ammissibilità - “purché, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme loro spettanti, si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto o, con riferimento ai piani del consumatore, la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore” - ma “influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (Cass. 17834/2019, 17391/2020; cfr. Cass. 22797/2023)”, per cui va assicurata “la facoltà di esprimersi sulla convenienza della proposta; facoltà che, in tale istituto, si concretizza nella possibilità di contestare la convenienza del piano, ex art. 12-bis, l. 3/2012”.
Interessante la differenza strutturale con la moratoria infrannuale espressamente prevista dall’art. 8, comma 4, l. 3/2012: Cass. 2024/34150 chiarisce che “essa opera su un piano diverso, poiché, trattandosi di misura espressamente ammessa ex lege, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore, né è subordinata al vaglio giudiziale. Dunque realizza una modalità di organizzazione ristrutturativa divenuta, per tal modo, ordinaria”.
Nel corso del corrente anno Cass. 11 aprile 2025 n.9549, qui in commento, mantiene ferma la moratoria nell’alveo del giudizio di convenienza demandato ai creditori ma ribadisce che, in ultima analisi, spetta al Giudice il giudizio di comparazione con lo scenario alternativo liquidatorio.
Nel caso esaminato, il creditore si doleva dell’omologa del piano del consumatore prevedente la dilazione ultrannuale, disposta dal Tribunale “senza il suo consenso”.
La S.C. osserva che “è stata una precisa scelta del legislatore quella di non richiedere il gradimento dei creditori ai fini della omologazione del piano del consumatore; a ciascun creditore rimane peraltro la possibilità di contestare la convenienza” e, in tal caso, il giudice accoglie la domanda di omologa solo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 12-bis, comma 4, l.3/2012), rimanendo tuttavia fermo che “la valutazione sulla convenienza spetta al giudice («se ritiene») e il creditore può contestarla, nel merito, con il reclamo”[21].
Le suddette pronunce sono rese in fattispecie normate dalla legge speciale ma, come già osservato, Cass. 2025/9549 precisa e ribadisce che con il nuovo art. 67, comma 4, CCII, lo scenario non muta: “dal raffronto della disciplina della moratoria nell'art. 8, comma 4, l.3/2012 e nell'art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, emerge la sostanziale sovrapponibilità della struttura delle due previsioni normative, a parte l'allungamento del termine da uno a due anni”.
5.2. La giurisprudenza di merito formatasi dopo il “Correttivo-Ter”
È chiara l’indicazione della Corte di Cassazione circa la qualificazione della moratoria come questione non di ammissibilità ma di convenienza, il cui giudizio è demandato al Tribunale solo ove sollecitato dalla contestazione del creditore, a meno di non ritenere - come ritiene chi scrive - che d’ufficio il Giudice possa sempre vagliare la dilazione ultrannuale proposta dal debitore ove essa pregiudichi negativamente il giudizio di fattibilità del piano, che il Tribunale deve sempre formulare in sede di omologa ex art. 70, comma 7, CCII, a prescindere dalla contestazione del creditore [22].
5.2.1 L’orientamento liberale, in linea con la Corte di Cassazione
La prevalente giurisprudenza di merito ha condiviso tale approccio ermeneutico della S.C., a partire da Tribunale di Modena 27 dicembre 2024, per il quale “non può che registrarsi un atteggiamento ormai piuttosto ‘progressista’ della Suprema Corte, recentemente cristallizzatosi, in tema di moratoria, nelle pronunce (rese con riferimento alle previsioni della L. 3/2012) nr. 4622/2024 e 34150/2024”.
Il Tribunale emiliano estende addirittura l’ambito oggettivo delle questioni demandate al giudizio di convenienza, riducendo al massimo i temi a presidio dell’ammissibilità: la “facoltà di esprimersi” dei creditori trova il suo habitat naturale proprio nel giudizio di convenienza attivabile ex art. 70, comma 7, CCII, per cui “se ciò è vero per quanto riguarda la moratoria, non si vede poi, ad esempio, perché non possa giungersi a medesima conclusione con riferimento alla regola del ‘trattamento minimo’ dei prelazionari (prima parte dell’art. 67, comma 4)” [23].
Tale approccio muove dall’osservazione che la libertà della proposta ex art. 67 CCII (“la proposta ha contenuto libero”) - peraltro temperata: vedasi ad es. art. 71, comma 1, in tema di vendita di beni – “è oggi appannaggio esclusivo del piano del consumatore, essendo scomparsa la analoga dizione dal comma 3 dell’art. 74, CCII, relativo al concordato minore, a seguito del ‘Correttivo-Ter’, la qual cosa pare avere assoluto rilievo, anche tenuto conto del contesto attuale, di spiccato favor per la second chance dei debitori insolventi, in generale, e per la tutela dei consumatori, in particolare”.
Ciò porta il Tribunale di Modena a prendere atto che le statuizioni di Cass. 2024/4622 e Cass. 2024/34150 conducono alla “verosimile conseguenza di differire al momento del giudizio di convenienza, e in tal modo rimettere alla iniziativa dei creditori, la valutazione circa il rispetto di gran parte delle regole che guidano il confezionamento del piano del consumatore. In tale ottica, la declaratoria di inammissibilità ex art. 67, comma 4, sarebbe in qualche modo irrazionale, tenuto conto della possibilità di opposizione ex art. 70, comma 7, CCII”.
L’orientamento liberale espresso da Tribunale di Modena 27 dicembre 2024 risulta ripreso e confermato da una nutrita giurisprudenza di merito.
Tribunale di Milano 7 aprile 2025ha ribadito che nella procedura del consumatore “ogni questione sui tempi, sulle percentuali (purché non irrisorie) e sulle modalità di soddisfazione dei creditori è rimessa alla valutazione degli stessi, legittimati a contestare la convenienza della proposta nelle forme previste dall'art. 70, co. 9, CCII”[24].
Mentre Tribunale di Milano 18 aprile 2025 ha precisato che, rispetto alla evocata giurisprudenza di legittimità, il nuovo art. 67, comma 4, CCII che reintroduce il termine di moratoria, non integra “una contrapposizione quanto piuttosto una cristallizzazione normativa di un bilanciamento di interessi compiuto ex lege con lo scopo di ampliare l’adesione all’istituto del piano di ristrutturazione del consumatore”.
Per cui una corretta interpretazione sistematico-letterale della norma porta a dire che “la moratoria biennale è il risultato di una composizione di interessi che ha quale conseguenza principale quella di privare il creditore privilegiato della facoltà di opporsi in ragione della mancata convenienza di un piano di ristrutturazione che disponga, in favore dello stesso, un adempimento dilazionato entro due anni della propria obbligazione, oggetto del piano di ristrutturazione”.
La conclusione cui perviene il Tribunale milanese chiarisce, dunque, la distinzione tra moratoria infra e ultrabiennale:
“Qualora il consumatore dovesse prospettare un pagamento, anche parziale, entro i due anni dei predetti crediti, nulla può essere opposto da parte del creditore in merito alla convenienza di un siffatto pagamento; diversamente, qualora tale termine venisse superato, al creditore è riconosciuta la possibilità di opporsi all’omologa del piano dovendo, in questo caso, operare una valutazione di convenienza e non di fattibilità del piano stesso” (Trib. Milano 15.4.2025, cit.)[25].
Analogamente, Tribunale di Como 4 aprile 2025ha affermato che la giurisprudenza della S.C. formatasi in vigenza della l. 3/2012 ha espresso un principio che “appare applicabile anche a seguito della modifica apportata all’art. 67, co. 4 CCII, che ha reintrodotto un limite alla moratoria pari a due anni dall’omologazione”, per cui la previsione della dilazione oltre il biennio – come pure, nel caso di specie, il pagamento anticipato dei crediti chirografari rispetto ai crediti privilegiati – “non impedisce di ritenere ammissibile la proposta, giacché deve essere concessa ai creditori privilegiati la possibilità di valutare la convenienza della stessa, e, eventualmente, di accettare, oltre alla rateizzazione del credito, anche la postergazione parziale dei pagamenti”[26].
Da ultimo, Corte di Appello di Campobasso 6 marzo 2025 ha chiarito la
distinzione tra le disposizioni contenute all’art. 67, comma 4, CCII, l’una
relativa alla possibilità del soddisfo non integrale dei crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca (primo periodo) e l’altra relativa, appunto, alla
moratoria biennale (secondo periodo), osservando che “in base a entrambe le
disposizioni è sufficiente l'equivalenza tra il prevedibile ricavo della
liquidazione e quello conseguibile all'esito dell'esecuzione del piano, con la
differenza che la prima opera sul piano dell'ammissibilità
(quindi della fattibilità giuridica) della proposta di
ristrutturazione che prevede il soddisfacimento non integrale del credito
privilegiato, mentre la seconda riguarda la valutazione di convenienza del
piano, di competenza dei creditori e, in caso di contestazione da parte di
questi, del giudice”[27].
5.2.2 L’orientamento restrittivo a favore della tesi dell’ammissibilità
Un’altra parte della giurisprudenza di merito, minoritaria, ha optato, invece, per la tesi che riconduce la moratoria nell’alveo delle questioni di ammissibilità, indagabili dal Giudice fin dal momento dell’apertura della procedura del consumatore.
In realtà, detto filone giurisprudenziale evidenzia un orientamento più rigoroso, nel senso che, qualificata la moratoria biennale come condizione di ammissibilità, la sua violazione viene ritenuta rilevabile d’ufficio dal Giudice, a prescindere dalla contestazione del creditore.
Così, Tribunale di Imperia 11 febbraio 2025 ha negato l’omologa ad un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII prevedente la moratoria ultrabiennale, sul presupposto che “l’art. 19, comma 1, lett b) del dlgs 136/2024 ha introdotto, per la moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati, il termine di due anni dall’omologazione così risolvendo il vuoto normativo ravvisabile nel Codice, che non aveva previsto alcuna moratoria, a differenza della l. 3/2012, per cui il pagamento dilazionato non è consentito”.
Allo stesso modo, Tribunale di Torino 28 marzo 2025, ha rilevato l’inammissibilità ex art. 67 CCII assegnando termine al debitore per riformulare il piano e la proposta, risultando non rispettato il termine biennale per il pagamento dei crediti prelazionari: precisa il Tribunale che “l’eccezione al limite biennale per la moratoria è costituita solo dal mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore”.
Un altro indirizzo, invece, pur ascrivendo la moratoria tra le condizioni di ammissibilità, ha ritenuto comunque decisiva la contestazione od opposizione del creditore che si assume pregiudicato dalla moratoria ultrabiennale proposta dal debitore.
Così, Corte di Appello di Napoli 29 gennaio 2025 ha confermato in sede di reclamo la decisione Tribunale di Napoli 6 dicembre 2024, che aveva dichiarato inammissibile il piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII prevedente una moratoria ultrabiennale del pagamento del creditore prelazionario, “in considerazione dell’opposizione all’omologa formulata dal creditore ipotecario (la cui soddisfazione viene, per l’appunto, prevista in anni 12 e non nel termine biennale previsto dalla nuova disposizione), per cui il giudice non può far altro che rilevare la sopravvenuta inammissibilità del piano così come proposto”.
Ancor prima, Tribunale di Cremona 20 novembre 2024, consapevole dei divergenti orientamenti emersi in tema di moratoria, aveva ritenuto che la reintroduzione della moratoria (biennale) ad opera del “Correttivo-Ter”, non lasci spazi ad equivoci interpretativi, ancorché continui ad essere valorizzata l’espressa contestazione del creditore: “si tratta di disposizione chiara nella sua formulazione e che, a parere di chi scrive, non ammette deroghe di sorta, e dunque ogni piano che preveda il pagamento falcidiato dei crediti privilegiati in tempi superiori al biennio dall’omologa, il cui titolare abbia contestato nella fase di omologa il piano così come proposto dal debitore, non può essere omologato, nemmeno laddove eventualmente il valore assoluto dell’importo promesso sia superiore a quello prospetticamente ricavabile dalla liquidazione forzosa del bene su cui grava la garanzia reale o il privilegio”.
6. Considerazioni conclusive
La moratoria declinata nel piano di ristrutturazione del consumatore resta un cantiere aperto, essendo valorizzate dalla giurisprudenza, come visto, numerose opzioni interpretative.
A fronte di un orientamento giurisprudenziale - assolutamente prevalente - che ammette la moratoria ultrabiennale sulla falsariga delle indicazioni della S.C. - demandando ai creditori l’attivazione del potere giudiziale di verifica della convenienza del piano, permangono criticità e dubbi evidenziati da un altro indirizzo, sorretti da solide argomentazioni come quelle esposte dal Tribunale di Napoli nella decisione in rassegna, destinate ad alimentare il dibattito in dottrina e in giurisprudenza.
Certo è che l’approccio interpretativo più stringente, spesso accompagnato alla ritenuta applicabilità della regola della c.d. priorità assoluta nella distribuzione del valore[28], rende oggettivamente difficile l’accesso allo strumento del consumatore, specie in tutte le ipotesi in cui l’attivo da porre a disposizione dei creditori matura via via nel corso del piano.
[1] L’Autore è avvocato in Rimini e Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
[2] Le pronunce in rassegna, al pari di quelle citate nel presente contributo, sono pubblicate, od in corso di pubblicazione, in questa Rivista.
[3] Per una disamina più esaustiva della questione, sia consentito un rinvio ai contributi del sottoscritto pubblicati in questa Rivista, in vigenza della l. 3/2012 (riformata dalla l. 137/2020): “La falcidia dei crediti nel piano del consumatore ex art. 8 c.1 bis l. 3/2012”, marzo 2022 e, in vigenza del Codice ma prima della reintroduzione della moratoria, “Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII: è ancora ammissibile la moratoria dei creditori privilegiati? (Note intorno a Tribunale di Avellino 16 marzo 2023 e Tribunale di Terni 8 maggio 2023)”, giugno 2023.
[4] Art. 86 CCII nella sua prima formulazione, recitava: “Il piano può prevedere una moratoria non superiore a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall’art. 5 d.l. 231/2002, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo”.
[5] Lo stesso approccio, in realtà, era già stato seguito dalla giurisprudenza di merito: Tribunale di Rimini 25 maggio 2020, aveva osservato che “attesa la previsione normativa contenuta all’art. 86 CCII in ordine al criterio di calcolo del diritto di voto, tale disposizione rappresenta un utile canone ermeneutico al fine di determinare, anche nell’ambito della vigente disciplina ex lege 3/2012, il quantum per cui il creditore con diritto di prelazione viene ammesso al voto”.
[6] La criticità era stata rilevata da GRASSO, in “La Corte di Cassazione conferma l’ammissibilità di moratoria ultrannuale in materia concordataria (nota a Cass. 11882/2020)”, DDC, luglio 2021, per cui “il termine della moratoria risulta essere raddoppiato ed espressamente considerato inderogabile dallo stesso legislatore […] viene riconosciuto il diritto di voto ai creditori che subiscono la dilazione biennale. Tale ultima circostanza concorrerebbe ad escludere la possibilità di una moratoria che ecceda i due anni in quanto, a seguito della previsione di default del diritto di votoin capo ai titolari dei crediti oggetto di moratoria biennale [...] non sarebbe più consentito ‘compensare’ la previsione di un periodo di moratoria maggiore rispetto a quello legale riconoscendo a loro favore il diritto di voto” (pagg.9-10).
Nello stesso senso si era osservato che “in effetti, la formulazione della norma riformata giustifica tale interpretazione, posto che il diritto al voto si collega con la moratoria biennale, non con una qualsivoglia ipotetica dilazione” (BOSTICCO, in “Condizioni di derogabilità del termine per il pagamento dei creditori privilegiati nel concordato in continuità”, IlFallimentarista, settembre 2020).
In giurisprudenza, cfr. Tribunale di Modena 8 aprile 2020, est. Liccardo, che aveva suggerito una rilettura dell’art. 186 bis l. fall. anche alla luce della originaria formulazione dell’art. 86 CCII.
[7] Negli stessi termini, conforme alla decisione del giudice avellinese, v. Tribunale di Firenze 7 maggio 2024, Tribunale di Roma 18 marzo 2024 e Tribunale di Ascoli Piceno 3 aprile 2023, tutte rese prima del “Correttivo-Ter”.
L’art. 70 c.9 CCII dispone che ”quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”.
[8] Circa tale giudizio comparativo di convenienza, peraltro, in vigenza dell’art. 12-bis l. 3/2012 la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto che “la valutazione di convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato dal singolo creditore ma alla intera massa passiva; ne discende che le eccezioni di un singolo creditore possono essere disattese quando prevale l’interesse della maggioranza della massa passiva” (cfr. Tribunale di Verona 5 febbraio 2021; conforme, Tribunale di Torino 11 marzo 2021 e Tribunale di Napoli 26 marzo 2021).
La norma trasfusa nell’art. 70 CCII è, tuttavia, più precisa: mentre la formula dell’art. 12-bis, c. 4, l. 3/2012, era più generica, prevedendo che “quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo”, l’art. 70 c.9 CCII chiarisce ora che il raffronto con l’alternativa liquidatoria riguarda “il credito dell'opponente”.
[9] È, infatti, evidente il richiamo alla predetta giurisprudenza di legittimità, il cui risultato - in vigenza della norma sulla moratoria -, come innanzi evidenziato, ha portato la Cassazione a ritenere che:
a) è sempre ammissibile la previsione di una moratoria ultrannuale nel pagamento dei crediti privilegiati o assistiti da pegno o ipoteca, sia nell’accordo sia nel piano del consumatore, anche a prescindere dalla continuazione d’impresa, a condizione che sia accordato il diritto di voto sulla ‘perdita economica’ derivante dal ritardo, da quantificarsi;
b) la dilazione del pagamento (in vigenza della legge 3/2012), oltre il termine annuale previsto, è questione non riconducibile alla valutazione di fattibilità giuridica dell’accordo o del piano, bensì al giudizio di convenienza demandato ai creditori;
c) nel piano del consumatore, in cui non sussiste una fase di votazione dei creditori, “l'asimmetria (rispetto all'accordo) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore” (Cass. 2019/27544 e Cass. 2019/17834).
[10] Tribunale di Tempio Pausania 7 gennaio 2025, in un caso introdotto prima della modifica del “Correttivo-Ter”, ha concluso per l’inammissibilità di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevedeva il pagamento in sette anni del creditore ipotecario, osservando che “nella vigente disciplina della ristrutturazione dei debiti del consumatore non viene contemplata alcuna moratoria annuale (a differenza della previgente disciplina di cui all’art. 8 della l. 3/2012). Da ciò deriva che allorquando il piano non preveda la liquidazione dei beni ipotecati e in caso di debito scaduto, deve essere previsto il pagamento immediato del creditore ipotecario. […] per cui la proposta del debitore di escludere dalla liquidazione il bene immobile ipotecato, da un lato, e di prevedere il pagamento ultrannuale del debito scaduto derivante da mutuo fondiario si pone in evidente contrasto con la disposizione di cui all’art. 67, c. 4 CCII e conduce, pertanto, ad una declaratoria di inammissibilità del ricorso”.
[11] Si rinvia al contributo “Ristrutturazione del consumatore ex art. 67 CCII: è ancora ammissibile la moratoria dei creditori privilegiati? (Note intorno a Tribunale di Avellino 16 marzo 2023 e Tribunale di Terni 8 maggio 2023)”, giugno 2023, per una disamina delle criticità evidenziate dalla dottrina in ordine a tale orientamento.
In particolare, non era chiaro se, ai fini dell’omologazione, tenuto conto dell’assenza del voto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, occorresse comunque il consenso esplicito del creditore interessato (nel senso affermato dal Tribunale di Terni), o se la tutela del creditore fosse salvaguardata, semplicemente, dalla possibilità di opporsi all’omologa, nell’ambito del contraddittorio radicato in udienza ex art. 12 bis c.4 l. 3/2012 - oggi art. 70, commi 3 e 9, CCII - ferma la prerogativa del tribunale di omologare il piano.
Inoltre, in vigenza dell’art. 8 l. 3/2012 la giurisprudenza che ha valorizzato il consenso esplicito del creditore interessato dalla moratoria, si era divisa tra coloro che ritenevano opportuno di acquisire tale adesione prima e al di fuori della procedura di ristrutturazione (c.d. pre-accordo o patto paraconcordatario), e coloro per i quali era sufficiente che detto consenso esplicito fosse raccolto dentro la procedura di omologazione del piano del consumatore.
Altri hanno evidenziato la criticità di carattere sistematico posta dall’assenza di una formale fase di voto nella procedura del consumatore, per cui appare forzato ipotizzare la necessità di un consenso espresso del creditore interessato dalla moratoria ultrannuale, se non ammettendo elementi di negozialità del tutto estranei alla ristrutturazione del consumatore, assimilata parzialmente all’accordo con l’inserimento, all’interno della procedura di formazione del piano del consumatore, di una sotto-fase c.d. di voto della proposta, ancorché limitata solo ad una categoria di creditori.
[12] In dottrina si è osservato, peraltro, che in riferimento al consumatore la debitoria di natura privilegiata è molto contenuta, solitamente si tratta di crediti per tributi locali, per cui il periodo biennale potrebbe ritenersi sufficiente per il loro integrale soddisfo.
[13] Nel senso chiarito dalla Cassazione, nella giurisprudenza di merito, sempre in fattispecie soggetta all’art. 8, comma 4, l. 3/2012, si era espresso in modo esplicito Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere 16 ottobre 2023: “La problematica che si deve analizzare è se il legislatore nel prevedere la moratoria fino a un anno del pagamento abbia prescritto la scadenza di un anno quale termine perentorio per l'esecuzione dell'intero pagamento ovvero quale termine iniziale del piano di pagamento.
Appare coerente con la finalità della norma, che è diretta all'eliminazione della situazione di sovraindebitamento, ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento all'inizio di esecuzione del piano di pagamento, invero, una diversa soluzione interpretativa presupporrebbe quale requisito per l'accesso alla procedura non una situazione di sovraindebitamento ma un mero squilibrio di natura finanziaria, transitorio e risolvibile in un anno tale da consentire al debitore di recuperare in tempi brevi le somme necessarie per l'integrale soddisfazione del credito privilegiato”.
[14] In dottrina, nel senso indicato dalla S.C., si è osservato che la moratoria va intesa come sospensione del termine di pagamento, per cui essa si può ritenere ben distinta dalla rateizzazione del pagamento integrale dei crediti medesimi.
Così si è osservato che ”assimilare la moratoria alla rateizzazione del pagamento integrale del debito, vorrebbe dire snaturare la struttura e la funzione della moratoria, quale sospensione/esenzione temporanea dal pagamento, contraddicendo la ratio e lo stesso spirito della norma, rendendo di fatto residuale e quasi del tutto inutilizzabile lo strumento del piano del consumatore, imponendo una rateizzazione assolutamente breve a scapito degli stessi interessi dei creditori, che ben potrebbero valutare conveniente ricevere il pagamento dell’intero credito rateizzato, piuttosto che liquidare i beni del debitore. In una fase di crisi, come quella affrontata in un procedimento di sovraindebitamento, una rateizzazione che potesse durare solamente un anno ex art. 8, comma 4, l. 3/2012, a fronte di debiti quasi sempre con scadenza ultradecennale, equivarrebbe chiaramente a non concedere alcuna rateizzazione” (BIANCHI – MICCIO, “La moratoria nel sovraindebitamento”, DDC, 2021).
[15] Negli stessi termini si veda anche Tribunale di Napoli Nord 7 maggio 2025.
[16] In dottrina, sembra aderire a tale orientamento F.LAMANNA, “Il terzo correttivo al CCII. Commento al d. lgs. 13 settembre 2024 n.136”, Milano, 2024, pag. 272, per cui “il termine moratoria implica un effetto dilatorio, e quindi una proroga del termine di scadenza, del pagamento del credito”, ancorché l’Autore non si esprima sull’ammissibilità di una moratoria ultrabiennale.
[17] Avverso detta tesi i reclamanti hanno eccepito, al contrario, che la moratoria avrebbe l’effetto di sospendere tout court il pagamento delle obbligazioni, con la conseguenza che durante il biennio di moratoria nulla sarebbe dovuto dal debitore. La moratoria opererebbe come una parentesi del rapporto, durante la quale l’obbligo di restituzione del debito sarebbe congelato per un periodo definito.
Questa tesi - afferma il Tribunale napoletano - riposa su un evidente fraintendimento del significato del termine moratoria: la sospensione invocata dai debitori, infatti, si fonda sul presupposto che il rapporto sia ancora in corso di esecuzione e che il pagamento delle rate proceda secondo il piano di ammortamento.
Qualora invece l’obbligazione sia già scaduta, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, di regola il mutuatario ha l’onere di adempiere in un’unica soluzione: in questo caso, la sospensione dei pagamenti introdotta con la moratoria può attribuire il beneficio di posticipare l’adempimento nel tempo. La sospensione dei pagamenti deve essere intesa quindi come una sospensione della esigibilità del debito, già scaduto, che nei fatti equivale a un differimento del termine finale di adempimento.
[18] Osserva il Tribunale che “se il biennio segnasse realmente un termine iniziale di pagamento, anziché un termine finale, sarebbe incentivato l’inadempimento e premiato il debitore inadempiente, rispetto a quello in regola con i pagamenti del mutuo: il debitore avrebbe la facoltà di dilazionare il pagamento del mutuo senza vincoli di tempo, anche oltre il piano di ammortamento originariamente stabilito, con l’ulteriore vantaggio di essere completamente esonerato dall’adempimento per una pausa di ben due anni. […]
Infine, sempre sul piano logico, non si comprende quale contenuto dovrebbe contemplare la proposta di piano nei primi due anni dalla omologazione: se soddisfare altri creditori concorrenti durante la moratoria, sebbene non assistiti da cause legittime di prelazione, o se trascinare la procedura in una fase temporanea di assoluta inerzia, priva di giustificazione ragionevole”.
[19] La norma dell’art. 67, comma 4, secondo periodo, CCII, è stata definita da Tribunale di Cremona 30 dicembre 2024 come “una norma prevalentemente processuale ma con riflessi sostanziali”.
[20] Ed anche dal creditore finanziario che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
[21] “La convenienza economica del piano può essere contestata dalcreditore; è quindi onere del creditore attivarsi in tal senso e, a fronte della sua contestazione, il giudice dell'omologazione è tenuto ad esercitare un controllo sulla equivalenza o maggiore convenienza della proposta di ristrutturazione, per come formulata dal debitore, rispetto all'alternativa liquidatoria, ai fini della eventuale omologazione.
Ne segue, come correttamente osservato dal Tribunale, che il piano del consumatore può essere omologato anche contro il dissenso dei creditori, purché valutata positivamente la meritevolezza della condotta del consumatore e la convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria” (Cass. 2025/9549).
[22] Mi pare vada in tal senso la recente decisione Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 29 aprile 2025 per cui va affermata la possibilita di omologare un piano del consumatore che preveda una moratoria ultrannuale “laddove lo stesso, come nel caso di specie, dia conto dei motivi della durata e delle possibilità economiche dei debitori, ovvero della sostenibilità effettiva dell'impegno assunto e della fattibilità del piano attestata dal professionista nominato”, a dimostrazione del fatto che la prevista moratoria impatta inevitabilmente sul giudizio di fattibilità riservato alle prerogative del Giudice.
[23] “Non pare, ad esempio, remota - scrive il dr. Bianconi nella decisione citata - l’ipotesi per cui un determinato creditore prelatizio (avuto riguardo all’elemento “tempo”, certo non indifferente, in termini economici) possa dire concretamente preferibile l’opzione che garantisca un soddisfacimento rapido, seppur parziale, rispetto ad un soddisfacimento integrale, che però sconti i tempi della liquidazione controllata”.
[24] Ciò perchè “il contenuto del piano è libero, il consumatore ha un’ampia libertà di regolamentazione ed autonomia nell’individuazione delle soluzioni economico-giuridiche da adottare ai fini del superamento dello stato di sovraindebitamento; la libertà negoziale del debitore nella sua ristrutturazione riguarda sia il patrimonio messo a disposizione, sia il perimetro e le modalità di soddisfacimento dei creditori, con il limite del rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione” (Trib. Milano 7.4.2025, cit.).
[25] Come si vede, detto orientamento evoca quanto espresso da Cass. 2024/34150, per cui la norma sulla moratoria biennale “trattandosi di misura espressamente ammessa ex lege, non soffre la contestazione di convenienza da parte del creditore”.
In dottrina, parimenti, si è precisato che la norma va interpretata “nel senso che, la moratoria biennale dei privilegiati preclude qualsiasi contestazione di convenienza da parte dei creditori, trattandosi di facoltà espressamente concessa dalla legge, che individua il bilanciamento tra i contrapposti interessi in gioco prevedendo l’obbligo di pagamento degli interessi legali da parte del debitore in favore del creditore.
Diversamente, in caso di moratoria ultrabiennale i creditori possono proporre osservazioni (con le modalità previste nell’art. 70, comma 3, CCII), al fine di contestare la convenienza della proposta in merito all’alternativa della liquidazione controllata, rendendo obbligatorio il sindacato del giudice su quest’ultima, anche senza la proposizione di un’opposizione formale” (così BROGI, “Le modifiche del d. lgs. 136/2024 alla disciplina sul sovraindebitamento”, Il Fallimento, Ipsoa, p. 134).
[26] In linea con detto indirizzo liberale constano numerose pronunce di merito.
Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere 29 marzo 2025 ha omologato un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII prendendo atto che “neppure il creditore ipotecario ha formulato contestazioni circa il pagamento in percentuale del proprio credito in un arco temporale superiore alla moratoria prevista dall’art. 67 CCII” (conforme, Tribunale di Lecce 17 marzo 2025).
Tribunale di Ravenna 14 febbraio 2025ha reso l’omologa di un piano rilevando che “non risulta osservato il disposto del novellato art. 67 c. 4 CCI, nella parte in cui impone un termine massimo biennale della moratoria imposta ai privilegiati, nella specie i professionisti coinvolti nell’elaborazione del piano. Orbene, si ritiene che tale circostanza non realizzi una condizione preclusiva dell’ammissibilità o dell’omologazione del piano proposto, dovendosi “agganciare” la previsione di ultima elaborazione legislativa al percorso interpretativo già maturato con riguardo all’analoga previsione contenuta nella all’art. 8 della L. 3/2012”.
Tribunale di Enna 7 febbraio 2025 ha negato espressamente che la moratoria possa involgere una questione di ammissibilità, osservando che “qualora il termine previsto si intendesse a pena di inammissibilità, verrebbe eccessivamente frustrato l’istituto, che è finalizzato a consentire al debitore di superare la crisi attraverso un piano sostenibile.
Peraltro, gli stessi creditori prelatizi potrebbero preferire l’adempimento mediante un piano concordato che preveda anche tempi più lunghi di pagamento, anziché tentare di ottenere la soddisfazione dei propri crediti in via coattiva, autonomamente e con scarsi risultati. È allora preferibile ritenere che il termine in questione debba essere valutato più sotto il profilo della convenienza dell’accordo – e ciò anche ai fini di cui all’art. 70 comma 7 CCII – piuttosto che sotto quello dell’ammissibilità, atteso che i creditori, a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono loro corrisposte le somme, hanno comunque la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore, fornendo al giudice tutti gli elementi per la decisione”.
Tribunale di Benevento 10 marzo 2025 ha omologato un piano di ristrutturazione ex art. 67 CCII, in presenza della contestazione di ammissibilità sollevata dal creditore privilegiato, osservando che “ben può essere omologato, ricorrendone la convenienza specificamente valutata, un accordo di ristrutturazione che preveda il superamento della moratoria biennale (già annuale), trattandosi peraltro di previsione non qualificata come inderogabile, posto che, diversamente opinando, si verificherebbe una significativa compressione del diritto del debitore di accedere agli strumenti funzionali al cd. refresh start, mortificando così, in presenza di puntuale verifica di convenienza del piano proposto rispetto alla alternativa liquidatoria, il suo diritto a ristrutturare il debito e reinserirsi nel circuito economico finanziario”.
[27] Conforme, Tribunale di Pesaro 7 aprile 2025.
[28] Da ultimo, v. Tribunale di Urbino 5 aprile 2025
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