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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 28/09/2026 Scarica PDF
La valutazione del giudice ai fini della decisione sulle spese del processo nell’ipotesi di violazione dei princìpi di chiarezza e sinteticità: un recente caso giurisprudenziale
Massimo Niro, Magistrato a.r.Sommario: 1. Il caso deciso dal Tribunale di Verona; 2. Altre applicazioni rilevanti del nuovo art. 46 disp. att. c.p.c.; 3. Conclusioni.
1. Il caso deciso dal Tribunale di Verona
Una recente ordinanza del Tribunale di Verona ha statuito che la valutazione del giudice, ai fini della decisione sulle spese del processo, del rispetto dei criteri di redazione degli scritti difensivi di cui all’art. 46, penultimo comma, disp. att. c.p.c. diventa ancora più rigorosa nell’ambito dei procedimenti cautelari, i quali sono caratterizzati dalla speditezza in quanto finalizzati ad ottenere una pronuncia in tempi brevi. [1]
Infatti, il giudice veronese si è trovato a decidere su un ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da una società commerciale nei confronti di un’altra società e avente ad oggetto il rilascio di un vano ascensore comune posto all’interno di un Condominio, al fine di eseguire un intervento edilizio di manutenzione straordinaria finanziata dal PNRR, vano ascensore che sarebbe stato occupato senza titolo e senza autorizzazione condominiale dalla società resistente.
Quest’ultima si è costituita e ha eccepito l’inammissibilità della domanda e, nel merito, l’infondatezza della stessa per insussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il giudice adito ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma lo ha respinto nel merito, osservando che “deve escludersi che il pregiudizio rappresentato dal ricorrente presenti il requisito dell’irreparabilità, poiché il rischio, da essa prospettato, di perdere il finanziamento sopra citato è condizionato a presupposti non ancora consolidati e certi, ma ipotetici e dipendenti da una pluralità di fattori anche estranei alla condotta della ricorrente medesima” (p. 5 del provvedimento).
Ciò detto e, quindi, rigettato il ricorso cautelare della società ricorrente, l’organo giudicante dedica l’ultima parte del suo provvedimento alla regolamentazione delle spese di lite, ritenendo che, nonostante l’esito vittorioso della causa per la resistente, siano ravvisabili nella specie i presupposti per una compensazione delle spese medesime: ciò alla luce, appunto, di quanto disposto dai novellati artt.121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c..
Infatti, secondo il Tribunale di Verona il precetto dell’art.121 c.p.c., secondo cui “Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico” (aggiunto al testo originario dell’articolo dall’art. 3, comma 9, lett. a), D.Lgs. 149/2022), “costituisce un corollario dell’obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità” ed “è funzionale all’esercizio da parte del giudice di tutti i poteri riconosciutigli al fine di assicurare il sollecito svolgimento del procedimento” (pp. 5-6 del provvedimento).
Inoltre, si ricorda dal Tribunale che “la sanzione per la violazione dei predetti obblighi va individuata nel disposto dell’art. 46 disp. att. c.p.c., il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità degli stessi, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo” (p. 6).
Questa valutazione giudiziale - osserva il Tribunale di Verona – “che, data l’ampiezza della formulazione utilizzata dalla norma, può condurre, a rigore, anche alla condanna alle spese della parte vittoriosa che non abbia seguito i sopra detti canoni, diviene ancora più rigorosa nell’ambito dei procedimenti cautelari, i quali sono caratterizzati dalla speditezza in quanto finalizzati ad ottenere una pronuncia in tempi brevi, come dimostrato anche dalla circostanza che, nella loro trattazione, ai sensi dell’art.669 sexies c.p.c., può essere omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio” (ancora p. 6 dell’ordinanza: questo è il passo centrale della motivazione sul punto).
Quindi, passando al caso di specie, il Tribunale evidenzia che “la memoria di costituzione del resistente non contiene una sintetica confutazione delle allegazioni della controparte, ma una esposizione ridondante e, soprattutto, ripetitiva…”, che “ha fatto lievitare il numero delle pagine dello scritto difensivo a ben ventinove nonostante vi siano due sole parti in causa e le questioni ad essa sottese non siano di particolare complessità” (p. 6).
Infine, si osserva che “la motivazione addotta dal resistente a giustificazione del superamento dei limiti dimensionali degli scritti difensivi è insoddisfacente non essendo ravvisabili nel caso di specie nessuna delle condizioni tassativamente poste dal primo comma dell’art. 5 D.M. 110/2023 per poter derogare alle prescrizioni di cui all’art. 3 del D.M. 110/2023” (pp. 6-7).
Dunque, il Tribunale di Verona decide di compensare tra le parti le spese del procedimento, malgrado il rigetto del ricorso introduttivo presentato ai sensi dell’art. 700 c.p.c..
2. Altre applicazioni rilevanti del nuovo art. 46 disp. att. c.p.c.
In un articolo pubblicato su questa rivista nell’ottobre 2023 ho cercato di analizzare il decreto ministeriale n.110 del 7 agosto 2023 e le ricadute pratiche della modifica normativa che ha interessato gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. [2].
In questo scritto ho auspicato che “i criteri di forma e redazione degli atti giudiziari, così come definiti con il D.M. n.110/2023, siano intesi ed interpretati non in maniera rigida e formalistica, bensì in modo elastico, avendo sempre presente l’obiettivo di un processo più spedito e più rapido grazie ad atti redatti in modo (finalmente) chiaro e sintetico.” [3]
Questa opzione interpretativa sembra seguita dal provvedimento giudiziario che si commenta, laddove in esso si censura non l’estensione quantitativa in sé dello scritto difensivo della resistente (29 pagine), bensì la circostanza che il medesimo scritto contiene una “esposizione ridondante e, soprattutto, ripetitiva “, nonostante le parti in causa siano soltanto due e le questioni trattate non siano di particolare complessità. Pertanto, appare seguita la linea interpretativa più ragionevole e convincente, secondo la quale la sinteticità dell’atto processuale va intesa come ‘non ridondanza’ dello stesso, non già come mero superamento dei limiti dimensionali del testo. [4]
D’altra parte, va pure considerato che “il concetto di ‘limite’ nella redazione dell’atto processuale, da intendersi come lunghezza massima possibile dello stesso, è una novità assoluta nell’ordinamento processuale civile” [5]: ne deriva che una novità del genere va intesa ed applicata cum grano salis, senza ricorrere ad interpretazioni rigide e formalistiche.
Se si prendono in considerazione, poi, le prescrizioni dettate dal D.M. 110/2023
(“Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”), si rinvengono all’art. 3 quelle relative ai “Limiti dimensionali degli atti processuali”, ma con la previsione espressa di possibili deroghe ai limiti medesimi “se la controversia presenta questioni di particolare complessità, anche in ragione della tipologia, del valore, del numero delle parti o della natura degli interessi coinvolti” (art. 5: in tale ipotesi spetta al difensore esporre sinteticamente nell’atto le ragioni per le quali si è reso necessario il superamento dei limiti).
Infatti, nel provvedimento del Tribunale di Verona che qui si commenta si osserva, conclusivamente, che parte resistente non ha giustificato in modo soddisfacente il superamento dei limiti dimensionali dei suoi scritti difensivi, dato che non è ravvisabile nel caso di specie “nessuna delle condizioni tassativamente poste dal primo comma dell’art. 5 D.M. 110/2023 per poter derogare alle prescrizioni di cui all’art. 3 del D.M. 110/2023” (questo passo della motivazione è riportato testualmente anche sopra, nel penultimo periodo del par.1).
Ciò detto, si può analizzare un altro provvedimento giudiziario edito, risalente al 2024, con il quale la Corte d’Appello di Milano, decidendo su un reclamo avverso un decreto del Tribunale di Milano nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, ritiene di dover dare applicazione ai novellati artt.121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c., in quanto “gli atti a firma della reclamante con particolare riferimento al ricorso (di oltre 40 pagine), per la prolissità che lo connota alla luce di roboanti digressioni anche letterarie del tutto fuorvianti e prive di attinenza alla fattispecie dedotta oltre che destituite di rilevanza giuridica, non sono rispettosi dei requisiti di sinteticità e chiarezza.” [6]
Dunque, la Corte milanese dispone una rimodulazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che vanno poste per intero a carico della reclamante, ivi comprese le spese relative al curatore (curatore speciale della minore, come si evince dal testo del provvedimento).
Anche in questo caso il mancato rispetto dei requisiti di sinteticità e chiarezza e, più specificatamente, del requisito di sinteticità (atteso che nel provvedimento si pone in evidenza la “prolissità” del ricorso, di oltre 40 pagine, contenente “digressioni” fuorvianti e prive di attinenza alla fattispecie), è ben evidenziato in motivazione e, quindi, ben giustifica la valutazione del giudice ai fini della decisione sulle spese di lite, ai sensi del novellato art. 46 disp. att. c.p.c. [7]
Ma anche la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, si è pronunciata sulle conseguenze del superamento dei limiti dimensionali dell’atto processuale, ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c. e del D.M. 110/2023, affermando che la mera violazione di tali limiti dimensionali, per quanto integrante violazione dei princìpi di chiarezza e sinteticità, non comporta l’inammissibilità del ricorso, ma induce un’adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali, alla luce dell’art. 46, sesto comma, disp. att. c.p.c. e sulla base dei parametri posti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022. [8]
Nel caso all’esame della Suprema Corte “il format del ricorso per cassazione non rispetta il precetto dell’art. 46 disp. att. cod. proc. civ. e viola il D.M. n.110/2023, essendo strutturato – tenuto conto di quanto indicato dagli artt. 3, comma 2 e 4 D.M. cit. – su circa 120 pagine e 200.000 caratteri, né rispetta il limite di trenta pagine di esposizione introduttiva, senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 D.M. cit., per giunta a fronte di un ricorso inammissibile”: sicchè “si reputa opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale” (par.12 delle Ragioni della decisione).
La scelta interpretativa della Corte di legittimità è stata apprezzata e condivisa in dottrina, ritenendosi che costituisca “una piana applicazione … della scelta operata dal legislatore” e che sia “Chiaro e condivisibile l’intento perseguito dalla Corte che, in forza del potere discrezionale attribuito al giudice dal D.M. n.55/2014 cit., sanziona il ricorrente prolisso estendendo in via interpretativa il perimetro applicativo posto dall’art.1 del D.M. n.110/2023” [9].
La ratio decidendi della pronuncia della Corte di Cassazione ora analizzata può rinvenirsi nell’affermazione che la violazione dei limiti dimensionali di cui al D.M. 110/2023 si traduce in violazione dei princìpi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, ma può comportare l’inammissibilità del ricorso solo “quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn.3 e 4 dell’art. 366 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 37552/2021)”; quando ciò non accada, invece, “la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali di cui al D.M. n.110 cit., per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce una adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, cit.…” (par.11 delle Ragioni della decisione) [10].
3. Conclusioni
Tirando le fila delle brevi considerazioni svolte, la peculiarità del provvedimento di merito qui esaminato pare proprio quella enunciata a pag. 6 della motivazione e già riportata testualmente nel paragrafo 1 di questo scritto: la valutazione del giudice ai fini della decisione sulle spese di lite, prevista dal novellato art. 46 disp. att. c.p.c. in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto, diventa più rigorosa e più stringente nell’ambito dei procedimenti cautelari (come quello deciso dal Tribunale di Verona), in quanto questi ultimi sono caratterizzati dai requisiti della speditezza e della rapidità (tanto che nella loro trattazione, ai sensi dell’art. 669-sexies, comma 1, c.p.c., può essere omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio).
Pertanto, l’inosservanza del principio di sinteticità degli atti processuali, da intendersi come non ridondanza e non ripetitività dell’atto, assume particolare rilievo e pregnanza nel caso dei procedimenti cautelari, appunto perché essi sono contraddistinti dalla speditezza delle forme e dalla rapidità dei tempi: in tale ambito l’esposizione prolissa e ripetitiva degli scritti difensivi è particolarmente inopportuna e può ben giustificare, laddove non siano ravvisabili “questioni di particolare complessità” da esaminare, una valutazione del giudice che conduca a derogare al criterio della soccombenza nella pronuncia sulle spese di lite.
Così, senza applicare in maniera automatica e rigida i limiti dimensionali degli atti previsti dall’art. 3 D.M. 110/2023, il giudice può tenere adeguatamente conto, nella decisione sulle spese del procedimento, dell’osservanza o meno del canone di sinteticità nella redazione degli atti difensivi, che maggior peso riveste nel campo dei procedimenti cautelari.
Quindi, la decisione che si commenta pare appropriata ed equilibrata laddove compensa tra le parti le spese di lite, nonostante l’esito vittorioso della causa per la resistente, in considerazione della mancanza di sinteticità degli atti difensivi di questa parte.
[1] Tribunale di Verona ordinanza 26 febbraio 2026, pubblicata in questa rivista il 2 aprile 2026.
[2] Cfr. M. Niro, Note minime sul decreto del Ministro della Giustizia n.110 del 7 agosto 2023 e sull’attuazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo civile, in www.ilcaso.it, 25 ottobre 2023.
[3] Op. cit., p. 9.
[4] Cfr., in tal senso, il mio articolo citato alla nota 2, pp. 6-7, ove sono richiamati precedenti giurisprudenziali e dottrinali di questo orientamento interpretativo.
[5] Cfr. C. Mancuso, Atti processuali, udienze, notifiche, in Il processo civile dopo la Riforma Cartabia a cura di A. Didone e F. De Santis, Milano, 2023, p. 77.
[6] Corte di Appello di Milano decreto 25 gennaio 2024, con commento di M. Reale (D.M. 110 / 2023: il mancato rispetto dei requisiti di sinteticità e chiarezza incide sul compenso), in www.IlQuotidianoGiuridico.it, 29 febbraio 2024.
[7] Cfr. M. Reale, op. cit.
[8] Si tratta dell’ordinanza della I Sezione civile della Corte di Cassazione n.802 del 14 gennaio 2026: per un commento alla stessa v. O. Desiato, Inosservanza dei limiti dimensionali degli atti processuali: un sistema sanzionatorio in via di definizione, in www.Judicium.it, 18 giugno 2026.
[9] Così O. Desiato, op. cit.
[10] Anche questa opzione della Corte è condivisa da O. Desiato, op. cit., che osserva come in tal modo, nell’ottica di un corretto bilanciamento tra i principi costituzionali e convenzionali di effettività del diritto di difesa e del giusto processo, si argini il facile ricorso alla categoria dell’inammissibilità, confinandola alle ipotesi in cui l’inosservanza del dovere di chiarezza e sinteticità pregiudica la comprensibilità e decifrabilità delle censure mosse.
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