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Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 20/04/2026 Scarica PDF

"Si può presumere l’esistenza del danno morale in caso di danno biologico di rilevante gravità"

Massimo Niro, Magistrato a.r.


Sommario: 1. Ancora una pronuncia sul rapporto tra danno morale e danno biologico; 2. Il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n.9027/2026; 3. La prova di tipo presuntivo del danno morale.

 

 

1. Ancora una pronuncia sul rapporto tra danno morale e danno biologico

In un articolo comparso su questa rivista poco più di un anno fa si commentava una pronuncia della Corte di Cassazione del novembre 2024 sulla distinzione tra danno morale e danno biologico e sul riconoscimento del primo come voce autonoma di danno, da liquidare solo se verificatosi effettivamente e provato [1].

Una recentissima ordinanza della stessa Corte si sofferma ancora sul rapporto tra queste due voci del danno non patrimoniale, con specifico riferimento al caso in cui sia stato accertato e liquidato un danno biologico di rilevante entità (pari al 30% di invalidità permanente) e si tratta di stabilire se riconoscere o meno anche un corrispondente danno morale sofferto dalla persona lesa [2].

Sembra a chi scrive che questo recente provvedimento della Corte di legittimità meriti di essere richiamato e letto con attenzione, in quanto pone in evidenza ulteriori profili rilevanti del rapporto tra danno morale e danno biologico, con particolare riferimento alla prova del primo tipo di pregiudizio.

 

2. Il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n.9027/2026

Dalla concisa esposizione del fatto contenuta nell’ordinanza in esame si desume che il ricorrente ha citato in giudizio la società controricorrente per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della patologia dal medesimo contratta in occasione del ricovero per un intervento di splenectomia eseguito presso la struttura ospedaliera gestita dalla società; il giudice di primo grado ha accolto la domanda e ha riconosciuto al ricorrente anche degli importi a titolo di danno morale e di personalizzazione del danno biologico, che invece sono stati esclusi dal giudice di appello (Corte d’Appello di Reggio Calabria) a seguito dell’appello proposto dalla società, in quanto il ricorrente non aveva adeguatamente comprovato i presupposti in fatto suscettibili di giustificarne il rilievo a titolo di danno morale e non aveva fornito la prova di alcun elemento specializzante suscettibile di giustificare la valutazione di inidoneità del parametro offerto dalle tabelle milanesi utilizzate dal primo giudice (quanto alla personalizzazione del danno biologico).

Quindi, il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione sulla base di quattro motivi e la società ha resistito con controricorso (cfr. lo "Svolgimento del processo").

La Suprema Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso, relativo appunto al mancato riconoscimento del danno morale, malgrado fosse stata puntualmente accertata la contrazione, da parte del paziente, di una invalidità permanente del 30%. La fondatezza di questo motivo deriva dall’esistenza di un "consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità", secondo il quale "il riconoscimento di un’invalidità fisica in una misura determinante una significativa e importante riduzione dell’integrità fisica e delle abilità della persona deve ritenersi tale da lasciare ragionevolmente presumere l’esistenza di un corrispondente danno morale"(“Motivi della decisione”, paragrafo 2). Infatti, più avanti la Corte richiama due precedenti specifici in tema di accertamento presuntivo del danno morale in caso di lesione biologica, in cui si sostiene il criterio "della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa…"[3].

In sostanza, si afferma che "se è vero che all’accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell’integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale": come nel caso in esame, in cui l’accertamento di un danno biologico di rilevante entità (pari al 30%) può rivestire "un’elevata efficacia, sul piano presuntivo,… in particolare sotto il profilo dell’apprezzabile riconoscibilità di un danno morale effettivamente sofferto dalla persona lesa in corrispondenza di tale sensibile menomazione fisica."(Motivi della decisione, ibidem).

Del resto, nel campo della prova dei fatti allegati c’è spazio per "un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione", sulla base del ricorso alle cosiddette ‘massime di esperienza’, le quali non operano sul terreno degli accadimenti storici, bensì su quello della valutazione dei fatti (ibidem: anche questo passaggio dell’ordinanza in esame è ripreso dalla sentenza n.25164/2020, citata alla nota 3).

Il ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza ha, inoltre, una rilevante utilità sul piano processuale, in quanto "consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito"(anche questo passo è ripreso testualmente dalla sentenza n.25164/2020).

Al termine del suo iter argomentativo la Corte di Cassazione ritiene, pertanto, fondata la censura del ricorrente "nella parte in cui assume falsamente applicato l’art. 2059 c.c. in relazione al disconoscimento del danno morale in presenza di fatti specifici e adeguatamente comprovati, aventi uno specifico significato sociale e relazionale, come quello consistente nel riscontro di un danno biologico di entità corrispondente a quello accertato nel caso in esame"(par. 2, ultimo periodo, dei Motivi della decisione).

 

3. La prova di tipo presuntivo del danno morale

Prima di concludere questo breve commento sia consentito svolgere qualche rapidissima considerazione sul tema generale della prova presuntiva in materia di danno non patrimoniale, più specificamente di danno morale.

È costante insegnamento giurisprudenziale che "attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l’unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l’allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto …"[4].

Quindi, va distinto tra l’onere di allegazione gravante sul danneggiato, che è assai ampio, e l’onere probatorio strettamente inteso, che invece non è parimenti ampio, proprio in ragione del ricorso al ragionamento probatorio di tipo presuntivo, fondato sulle massime di esperienza. Ne deriva che l’onere probatorio gravante sull’attore si rivela nei fatti leggero e solo apparente, "perché la sussistenza della sofferenza morale potrà essere dal giudice ricavata anche solo dalla dimostrazione che l’illecito ha causato una lesione personale"[5].

Ma il punto importante che si vuole sottolineare, in conclusione, è il seguente: ferma restando l’autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, ferma altresì la necessità di provare in concreto sia l’una che l’altra voce di danno (non avendo cittadinanza nel nostro sistema, in linea generale, la concezione del danno in re ipsa), è ben possibile provare la sussistenza del danno morale in via presuntiva, desumendola nel caso specifico dalla rilevante entità del danno biologico accertato. Come appunto ha statuito la Corte di Cassazione con l’ordinanza che qui si commenta, in piena continuità con precedenti decisioni nella stessa materia.



[1] Il danno morale come voce autonoma di danno: la Corte di Cassazione ribadisce il suo orientamento, in www.ilcaso.it, 13 gennaio 2025.

[2] Cass. civ. sez. III ordinanza 10 aprile 2026, n.9027.

[3] Si tratta della sentenza 10.11.2020, n.25164 e dell’ordinanza 31.03.2025, n. 8475. La prima sentenza, in particolare, è ripresa interamente e in alcuni punti testualmente dall’ordinanza n.9027/2026, ad esempio nel passo qui riportato. Quanto alla seconda ordinanza, anch’essa afferma che la liquidazione del danno morale può correttamente avvenire attraverso il riferimento all’entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità di liquidazione comprometta la strutturale distinzione tra danno biologico e danno morale.

[4] Così, tra le molte, Cass. civ. n.25164/2020, cit..

[5] Così M. Rossetti, Il danno alla salute, Terza edizione, Milano, 2021, pag. 827. In senso analogo cfr. Cass. civ. sez. III 14.12.2004, n. 23298.


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