Societario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 10/09/2026 Scarica PDF
Le polizze assicurative a tutela degli amministratori
Alberto Valcarenghi, Dottore Commercialista in CremaSommario: 1. Premessa; 2. Le polizze assicurative a tutela degli amministratori di società e di enti del terzo settore; 3. Conclusioni.
1. Premessa
In questo breve scritto si parla delle polizze assicurative finalizzate a tutelare gli amministratori di società di capitali, di società di persone, di fondazioni, di associazioni e di enti del terzo settore.
Gli amministratori delle società, associazioni ed enti vari, nel compimento dei propri incarichi, sono soggetti a responsabilità elevate, che possono comportare rischi personali di natura patrimoniale e penale.
Rispetto al passato, l’attività degli amministratori risulta, in generale, più rischiosa in quanto, oltre ai risultati economici da raggiungere, è necessario presidiare molteplici obblighi.
Esistono obblighi di natura civilistica, fiscale, organizzativa e penale. Inoltre, dall’anno 2019, è stato inserito l’articolo 2086 secondo comma del codice civile, che ha introdotto “gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili” a carico degli amministratori di tutte le società (prima l’obbligo riguardava solo le SPA).
In alcuni casi, a fronte di
azioni legali concluse con condanne, gli amministratori hanno dovuto sostenere,
a titolo personale, oltre alle spese di giudizio (perizie, spese per consulenti
tecnici di parte- CTP, spese per consulenti tecnici d’ufficio - CTU, spese
legali e spese legali di controparte) anche ingenti indennizzi per i
danni cagionati alla società/fondazione/associazione/enti o a terzi soggetti.
I componenti dei consigli di amministrazione di società di capitali spesso sono remunerati per tali attività e, consci delle responsabilità personali, a volte sottoscrivono polizze assicurative a propria tutela. In altri casi è la società stessa che sottoscrive, a tutela dei propri amministratori, delle polizze assicurative a loro tutela. Altri amministratori di società di capitali remunerati o non remunerati per tali attività invece non si tutelano con polizze assicurative, non percependo gli elevati rischi potenziali che la carica comporta.
Le SPA e le SRL, in Italia, sono circa 2 milioni; in alcuni casi le società sono amministrate da un amministratore unico, in altri casi esistono consigli di amministrazione, composti da più soggetti. Ipotizzando prudenzialmente un numero medio di 2 amministratori per società, il totale dei soggetti potenzialmente coinvolti potrebbe essere pari a 4 milioni circa.
Le società di persone sono circa 800 mila ed ipotizzando 2 amministratori per società, si arriva a 1,6 milioni di soggetti potenzialmente coinvolti.
Gli amministratori che ricoprono incarichi non remunerati in associazioni, fondazioni ed enti del terzo settore molto spesso svolgono queste attività come volontari.
Al termine della giornata lavorativa, questi amministratori si impegnano gratuitamente, con passione, grande senso civico e tanto cuore, in attività finalizzate all’aiuto di anziani, di disabili, di bambini, di soggetti deboli oppure in attività sportive, musicali e ricreative.
Questi soggetti solitamente non valutano attentamente i rischi personali che corrono ricoprendo tali incarichi e quindi spesso non sono tutelati da apposite polizze assicurative ed in caso di eventi negativi devono rispondere con il proprio patrimonio.
Il volontariato, in Italia, assume una rilevanza elevata e le nuove normative sugli enti del terzo settore sono indicative dell’attenzione che il legislatore riserva a tali attività.
In base ai dati ISTAT, gli Enti Non Profit sono circa 368 mila, con una prevalenza delle associazioni. Ipotizzando consigli direttivi composti da tre componenti, gli amministratori possono essere oltre 1 milione di soggetti potenzialmente coinvolti.
Gli amministratori, tra società di capitali, società di persone ed enti non profit, sono potenzialmente 6,6 milioni di persone (stimati per difetto), che ricoprono incarichi che potrebbero comportare, in caso di eventi negativi, richiesta di danni a titolo personale. La platea è molto amplia ma la maggioranza di tali soggetti non risulta adeguatamente tutelata.
A titolo informativo è opportuno segnalare quali sono le polizze assicurative obbligatorie.
In Italia attualmente esistono, in sintesi, le seguenti assicurazioni obbligatorie:
- Polizza RCA (per tutti i veicoli a motore compresi i monopattini).
- Natanti e Imbarcazioni (responsabilità civile per la navigazione).
- Assicurazione INAIL (obbligatoria per tutti i datori di lavoro a tutela dei dipendenti).
- Assicurazione casalinghe tramite INAIL (obbligatorio per chi svolge in modo abituale ed esclusivo lavoro domestico).
- RC Professionale (obbligatoria per tutte le professioni regolamentate in ordini o collegi).
- Polizza rischi catastrofali per imprese (obbligatoria per tutte le aziende con sede in Italia per coprire beni, fabbricati, impianti e macchinari da eventi calamitosi come terremoti, alluvioni e frane).
Dal 16 luglio 2026, la RCA per i veicoli è obbligatoria anche per i monopattini circolanti in Italia; il legislatore correttamente ha ritenuto di introdurre una polizza legata al veicolo individuato dalla targa.
Le casalinghe giustamente hanno l’obbligo di avere un’assicurazione INAIL, a copertura di eventuali infortuni che potrebbero capitare in ambito domestico.
Le imprese hanno l’obbligo di sottoscrivere polizze catastrofali a propria tutela, dato che, in caso di eventi negativi, potrebbero vederei beni aziendali perire.
Il legislatore, in alcune fattispecie specifiche, ha introdotto degli obblighi assicurativi a tutela della collettività e indirettamente anche a tutela del soggetto che potrebbe causare un evento negativo, cagionando danni a terzi.
I danni che un soggetto può provocare con un monopattino alla collettività sono elevati, ma anche i danni che un amministratore di società/ente può provocare alla collettività non sono da meno.
La gestione di un’azienda, i rapporti con i clienti, con i fornitori, con le banche, con il fisco, con i dipendenti, la sicurezza, la gestione degli immobili, della sicurezza informatica, della tutela dei dati personali, comportano rischi enormi per gli amministratori.
In Portogallo esiste un obbligo parziale di garanzia della responsabilità degli amministratori (noto come obbligo CAUCAO), che può essere assolto tramite una polizza assicurativa. Gli amministratori di determinate società devono coprire la propria responsabilità di gestione con una cauzione o con un’assicurazione specifica. L’obbligo non si applica a tutte le aziende ma solo alle grandi società o a quelle quotate in mercati regolamentati.
Negli altri paesi invece non esistono obblighi di legge per polizze assicurative a tutela degli amministratori.
2. Le Assicurazioni a tutela degli amministratori di società e di enti del terzo settore
Le prime assicurazioni a tutela degli amministratori nascono negli Stati Uniti, successivamente al crollo di Wall Street del 1929, a tutela degli azionisti e dei creditori.
Il crollo di Wall Street provocò il fallimento delle banche ed i risparmiatori persero i loro risparmi, inoltre si diffuse una disoccupazione di massa, a causa del crollo della produzione, che comportò elevatissimi licenziamenti ed infine la crisi si diffuse in Europa e nel resto del Mondo, bloccando l’economia mondiale.
Negli Stati Uniti furono introdotte nuove leggi federali che resero gli amministratori personalmente responsabili degli errori di gestione commessi.
Negli anni 1933 e 1934, fu introdotto il Securities Act of 1933 e il Securities Exchange Act of 1934, riconosciute come le prime grandi leggi federali statunitensi nate per regolamentare il mercato primario dei titoli finanziari (conosciute anche come leggi “Truth in Securities” o” Bibbia Finanziaria”).
I LLOYD'S di Londra introdussero una assicurazione denominata “Personal Finance Protection Insurance”.
Al termine della seconda Guerra Mondiale, negli anni quaranta e cinquanta, negli Stati Uniti, il patrimonio degli amministratori delle società diventò sempre più aggredibile; i terzi potevano quindi chiedere agli amministratori risarcimenti per azioni di responsabilità e questo fatto incentivò la sottoscrizione di dette polizze assicurative.
In Europa queste polizze assicurative si diffusero negli anni 70 ed in Italia negli anni 80, con un impulso notevole dopo la riforma del diritto societario nel 2004.
Le società quotate in borsa, in Italia, hanno una generale copertura di tale rischio degli amministratori mentre, per le altre società di capitali, tale rischio è solo parzialmente coperto, in modo particolare dalle aziende più grandi mentre per le aziende medio piccole e per gli enti del terzo settore la copertura risulta molto limitata.
In linea generale, il presupposto per la richiesta di risarcimento è l’atto illecito dell’amministratore e quindi qualsiasi violazione colposa (atti, errori o omissioni) posti in essere nello svolgimento delle proprie funzioni, dei doveri derivanti dalla legge, dal mandato o dallo statuto sociale
I risarcimenti agli amministratori possono essere richiesti da soci, associati, azionisti, creditori, clienti e dalla stessa società/fondazione/associazione/ o altro ente del terzo settore.
La polizza utilizzata per la copertura degli amministratori è la D&O (Directors and Officers): in sintesi la compagnia assicurativa si obbliga a tenere indenni, nei limiti previsti in polizza, per il massimale, lo scoperto e l’indennizzo, gli amministratori assicurati degli importi richiesti per risarcimento danni, in quanto responsabili civilmente per perdite patrimoniali involontariamente provocati a terzi, in conseguenza di un atto illecito posto in essere nell’assolvimento della propria carica (tecnicamente riconosciuta come SIDE A).
La polizza D&O inoltre copre anche la società nei casi in cui sia solidalmente responsabile di atti posti in essere dagli amministratori (tecnicamente riconosciuta come SIDE B).
Un’altra polizza molto interessante è la polizza tutela legale che rimborsa le spese per avvocati, periti costi processuali in caso di controversie giudiziali o stragiudiziali.
Per un amministratore la polizza tutela legale permette di poter contare sul supporto di un avvocato specializzato che lo possa assistere per tutti i gradi di giudizio in caso di necessità.
L’assicurazione di responsabilità civile per amministratori D&O, in generale, copre anche le spese di difesa in procedimenti civili e penali, gli indennizzi in caso di fondate pretese risarcitorie in sede civile, le spese per la difesa di pretese infondate, i danni reputazionali e pretese connesse ai rapporti di lavoro.
L’assicurazione non copre i danni causati, con dolo, dagli amministratori o gli atti posti in essere dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società/ente o gli atti posti in essere successivamente alla presentazione di istanza o domanda di ammissione a qualsiasi procedura concorsuale.
A tal proposito in presenza di concordati preventivi in continuità aziendale gli amministratori devono sapere che in linea generale la loro copertura non ha più effetto e quindi è opportuno contattare preventivamente la compagnia assicuratrice per capire quale tipo di tutela può essere attivata in presenza di una procedura che presuppone la continuità.
Ogni compagnia assicurativa ha polizze specifiche per gli amministratori e quindi tutte le informazioni sopra riportate sono solo una sintesi delle principali clausole contrattuali.
3. Conclusioni
Le responsabilità crescenti che gravano sugli amministratori devono essere oggetto di attenta riflessione, a tutela del patrimonio personale degli stessi.
Sempre più spesso, vengono poste in essere azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci.
Gli amministratori, a volte, sono intestatari di beni ma non hanno polizze assicurative a propria tutela, mentre i sindaci, per legge, hanno l’obbligo di avere una polizza assicurativa.
Queste cause civili, quando si concludono con esito positivo per la controparte, comportano l’attivazione della polizza assicurativa dei sindaci, che si trovano a far fronte al danno provocato mentre gli amministratori (non assicurati), intestatari di beni, vedono tali beni pignorati e oggetto di vendite forzate.
Come ha scritto Warren Buffet: “Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo”. E’ necessaria una sensibilizzazione in relazione ai rischi che corrono i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi.
Tutti gli amministratori dovrebbero tutelarsi, sia per le società commerciali sia per gli enti del terzo settore.
L’attivazione di polizze assicurative a tutela degli amministratori appare indispensabile,per evitare di dover perdere, in tutto o in parte, il proprio patrimonio personale, per danni arrecati e quindi è necessaria una maggior consapevolezza dei notevoli rischi che l’attività amministrativa comporta.
La polizza D&O e la polizza tutela legale sono consigliate per gli amministratori delle aziende o enti del terzo settore di qualsiasi dimensione perché la rischiosità talvolta è più elevata nelle piccole realtà, in quanto non adeguatamente presidiate.
Tali polizze possono essere a carico o della società/ente oppure a carico degli amministratori stessi.
Come già indicato, dal mese di luglio 2026, in Italia, è stata introdotta una polizza assicurativa obbligatoria per i monopattini, ora identificati con una targa.
A tutela della collettività, potrebbe inoltre essere utile, per il legislatore, considerare l’introduzione di un obbligo di legge per gli amministratori, come già avviene in Portogallo, valutando l’obbligatorietà in base ai limiti dimensionali delle aziende.
Concludo con una domanda “è più pericoloso guidare un monopattino o è più pericoloso gestire un’azienda?”.
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