Codice Amministrazione Straordinaria
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
CAPO VII
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA
SEZIONE II
CHIUSURA DELLA PROCEDURA
Art. 74
Chiusura della procedura
1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.