Codice Amministrazione Straordinaria


TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 97

Costituzione di parte civile


1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.