Codice Amministrazione Straordinaria
TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 97
Costituzione di parte civile
1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, della legge fallimentare è esercitata, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, dal commissario giudiziale e, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dal commissario straordinario.