Codice dell'Arbitrato
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO IV
Del lodo (1)
Art. 823
Deliberazione e requisiti del lodo
I. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale ed è quindi redatto per iscritto.
II. Esso deve contenere:
1) l'indicazione delle parti;
2) l'indicazione dell'atto di compromesso o della clausola compromissoria e dei quesiti relativi;
3) l'esposizione sommaria dei motivi;
4) il dispositivo;
5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato;
6) la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta; la sottoscrizione può avvenire anche in luogo diverso da quello della deliberazione ed anche all'estero; se gli arbitri sono più di uno, le varie sottoscrizioni, senza necessità di ulteriore conferenza personale, possono avvenire in luoghi diversi.
III. Tuttavia è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con la espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto e non hanno potuto sottoscriverlo.
IV. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
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(1) Capo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 274 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO VIII
Dell'arbitrato
CAPO IV
Del lodo (1)
Art. 823
Deliberazione e requisiti del lodo (2)
I. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
II. Il lodo deve contenere:
1) il nome degli arbitri;
2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
3) l'indicazione delle parti;
4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
5) l'esposizione sommaria dei motivi;
6) il dispositivo;
7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
8) la data delle sottoscrizioni.
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(1) Capo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 274 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
(2) Articolo sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con effetto dal 2 marzo 2006. Ai sensi dell'art. 273 d.ls. n. 40, cit., le disposizioni del Capo «si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».