Bail-in
MISURE PREPARATORIE
Capo II
Risolvibilità
Art. 13
Valutazione della risolvibilità dei gruppi
1. La Banca d'Italia valuta se un gruppo è risolvibile, quando è l'autorità di risoluzione di gruppo: sono sentite le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata e individuale. Se le banche del gruppo hanno una o più succursali significative in altri Stati membri, sono sentite anche le autorità di risoluzione e competenti di quegli Stati.
2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure alla risoluzione, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell'Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.
3. Per valutare la risolvibilità si considerano gli elementi indicati dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale, e quanto stabilito dai regolamenti della Commissione Europea. La valutazione non fa affidamento sulle misure indicate nell'art. 12, comma 3.
4. La valutazione è effettuata in occasione della preparazione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione di gruppo in conformita' all'art. 8, che ne tiene debitamente conto. La Banca d'Italia, in qualità di autorità di risoluzione di gruppo, se ritiene che il gruppo non è risolvibile, lo comunica tempestivamente all'ABE. In tal caso, l'obbligo di predisporre o aggiornare il piano di risoluzione di gruppo o di concorrere a una decisione congiunta su di esso è sospeso fino alla definitiva individuazione delle misure per la rimozione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità ai sensi dell'art. 15.