Bail-in


Titolo IV
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI

Capo IV
Misure di risoluzione

Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici

Sottosezione III
Cessione a una società veicolo per la gestione di attività

Art. 46
Cessione

1. La cessione di diritti, attività o passività dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte a una o più società veicolo per la gestione delle attività può essere disposta, in una o più soluzioni, al verificarsi di almeno uno dei seguenti presupposti:

a) le condizioni di mercato sono tali che la liquidazione dei diritti e delle attività nell'ambito della procedura concorsuale applicabile potrebbe avere effetti negativi sui mercati finanziari;

b) la cessione è necessaria per garantire il corretto funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione o dell'ente-ponte;

c) la cessione è necessaria per massimizzare i proventi ricavabili dalla liquidazione.

2. Il corrispettivo per la cessione è determinato in conformità con la valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II. Il corrispettivo può essere simbolico o anche mancare. Esso può consistere in titoli di debito emessi dalla società veicolo. Se il valore di quanto ceduto è negativo, l'atto di cessione può prevedere che l'ente sottoposto a risoluzione o l'ente-ponte versi somme a titolo di corrispettivo per l'assunzione delle passività o a titolo di finanziamento. Resta ferma la disciplina sugli aiuti di Stato.

3. La società veicolo, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo, nonchè l'alta dirigenza rispondono solo per dolo o colpa grave nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente sottoposto a risoluzione, nei confronti degli azionisti e dei creditori dell'ente-ponte e nei confronti degli azionisti e dei creditori della società veicolo.