Bail-in
RISOLUZIONE E ALTRE PROCEDURE DI
GESTIONE DELLE CRISI
Capo IV
Misure di risoluzione
Sezione II
Cessione di beni e rapporti giuridici
Sottosezione IV
Disposizioni comuni
Art. 47
Disposizioni comuni alle cessioni
1. Il presente articolo si applica alle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III.
2. Le cessioni non richiedono il consenso di soggetti diversi dal cessionario.
3. Della cessione è data notizia secondo quanto previsto dall'articolo 32, commi 3 e 5. Se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario.
4. Se la cessione ha ad oggetto contratti, il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti col cedente. Non trovano applicazione gli articoli 1407, comma 1, 1408, comma 2, e 2558, comma 2, del codice civile.
5. Se la cessione ha ad oggetto passività, il cedente è liberato dagli obblighi di adempimento anche in deroga agli articoli 1273, 2112, 2558 e 2560 del codice civile.
6. La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile. Non si applicano gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 68 e 79 del Codice delle assicurazioni private. Il cessionario svolge gli adempimenti eventualmente richiesti a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa entro 180 giorni dall'ultima cessione dei cespiti acquisiti. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 120 del Testo Unico della Finanza.
7. Salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario.
8. In seguito alla cessione, può essere disposto, secondo la disciplina prevista ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il ritrasferimento agli originari titolari o all'ente sottoposto a risoluzione, o, nel caso di cessione alla società veicolo, anche all'ente-ponte, rispettivamente, delle azioni o delle altre partecipazioni oppure dei diritti, delle attività o delle passività cedute, nei termini e alle condizioni eventualmente previsti nell'atto di cessione, se, alternativamente:
a) la possibilità di ritrasferire è stata prevista espressamente nell'atto di cessione;
b) le azioni, le altre partecipazioni, i diritti, le attività o le passività ceduti non rientrano fra quelli indicati nell'atto di cessione o comunque non rispettano le condizioni previste per la cessione nel suddetto atto.
9. Nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni I e II, il cessionario succede all'ente sottoposto a risoluzione, limitatamente ai diritti, alle attività o alle passività ceduti:
a) nel diritto alla libera prestazione dei servizi in un altro Stato membro;
b) nel diritto allo stabilimento in un altro Stato membro;
c) nei diritti di partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione a infrastrutture di mercato, a sedi di negoziazione, a sistemi di indennizzo degli investitori e a sistemi di garanzia dei depositanti, purchè il cessionario rispetti i requisiti per la partecipazione a detti sistemi.
10. In deroga al comma 9, lettera c):
a) l'accesso ai sistemi o ai mercati non può essere negato per il fatto che il cessionario non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito o che la valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso ai sistemi o ai mercati;
b) se il cessionario non rispetta i requisiti per l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati, l'appartenenza o l'accesso ai sistemi o ai mercati può comunque essere disposto dalla Banca d'Italia per un periodo non superiore a 24 mesi, rinnovabile su richiesta del cessionario.