Bail-in
MISURE PREPARATORIE
Capo I
Piani di risoluzione
Art. 8
Piani di risoluzione di gruppo
1. Per ciascun gruppo che include una banca italiana, è predisposto un piano di risoluzione, che individua misure per la risoluzione delle società appartenenti al gruppo bancario e delle società incluse nella vigilanza consolidata, indicate all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. Il piano di risoluzione è preparato in base alle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le modalità per l'applicazione al gruppo delle misure e dei poteri da attivare in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.
3. Il piano di risoluzione è riesaminato e, se necessario, aggiornato almeno annualmente, nonchè in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo, o della sua situazione patrimoniale o finanziaria, avendo riguardo a ogni componente del gruppo.
4. Il piano è predisposto dalla Banca d'Italia quando essa è l'autorità di risoluzione di gruppo. Sono sentite le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative delle società del gruppo; sono inoltre sentite le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata.
5. Se il gruppo include società aventi sede legale in altri Stati membri, il piano è predisposto e aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo.