Bail-in


Titolo V
FONDI DI RISOLUZIONE

Art. 80
Fondi istituiti presso altri soggetti

1. La Banca d'Italia può disporre che i fondi di risoluzione siano istituiti presso soggetti da essa individuati, ivi inclusi i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del Testo Unico Bancario. In questo caso, l'articolo 78, comma 2, si applica intendendosi riferito al soggetto presso cui è istituito il fondo di risoluzione in luogo della Banca d'Italia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i regolamenti dei fondi di risoluzione, nonchè gli statuti dei soggetti presso i quali tali fondi sono istituiti sono approvati dalla Banca d'Italia che ne verifica la conformità con il presente decreto. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dagli articoli 81, 82 e 83.