Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO VI
Delle servitù prediali
CAPO II
Delle servitù coattive
SEZIONE I
Dell'acquedotto e dello scarico coattivo

Art. 1033
Obbligo di dare passaggio alle acque

I. Il proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali.

II. Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.