Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Delle obbligazioni
TITOLO I
Delle obbligazioni in generale
CAPO VII
Di alcune specie di obbligazioni
SEZIONE IV
Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Art. 1319
Diritto di esigere l'intero
I. Ciascuno dei creditori può esigere l'esecuzione della intera prestazione indivisibile. Tuttavia l'erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell'intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi.