Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE II
Della locazione di fondi urbani
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VI
Della locazione
SEZIONE II
Della locazione di fondi urbani
Art. 1614
Morte dell'inquilino
I. Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.
II. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.