Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO VII
Dell'appalto
Art. 1657
Determinazione del corrispettivo
I. Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.