Codice Civile
LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVI
Del conto corrente
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XVI
Del conto corrente
Art. 1823
Nozione
I. Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
II. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.