Codice Civile


LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
TITOLO III
Dei singoli contratti
CAPO XX
Dell'assicurazione
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 1895
Inesistenza del rischio

I. Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.